Buongiorno,
A seguito di una segnalazione di un utente di questo forum, che ringazio infinitamente, ho scoperto che un camping della provincia di Grosseto ha usato una mia foto (precisamente quella del girasole "ribelle"), in un depliant cartaceo da inviare ai clienti per pubblicita', che si puo' anche sacaricare in formato PDF dalla propria pagina Web.
Io non ho dato a questi signori nessuna autorizazione a usare una mia foto, che , visto anche la bassa qualita', e' stata copiata sicuramente dal Web.
Ora Vi chiedo.....Voi...cosa fareste in un caso come questo????????
Premetto che ho gia' contattato l'amministratore del Camping, per telefono e per e-mail, per risolvere la questione in modo bonario, (il modo bonario sarebbe che la foto me la pagano... ) minacciando anche di usare le vie legali....Loro , pero' incolpano l'agenzia pubblicitaria che hanno stampato il catalogo...
Consigliatemi......
Buone foto a tutti
Francesco Martini
Messaggio modificato da Francesco Martini il Dec 14 2005, 02:25 PM
A seguito di una segnalazione di un utente di questo forum, che ringazio infinitamente, ho scoperto che un camping della provincia di Grosseto ha usato una mia foto (precisamente quella del girasole "ribelle"), in un depliant cartaceo da inviare ai clienti per pubblicita', che si puo' anche sacaricare in formato PDF dalla propria pagina Web.
Io non ho dato a questi signori nessuna autorizazione a usare una mia foto, che , visto anche la bassa qualita', e' stata copiata sicuramente dal Web.
Ora Vi chiedo.....Voi...cosa fareste in un caso come questo????????
Premetto che ho gia' contattato l'amministratore del Camping, per telefono e per e-mail, per risolvere la questione in modo bonario, (il modo bonario sarebbe che la foto me la pagano... ) minacciando anche di usare le vie legali....Loro , pero' incolpano l'agenzia pubblicitaria che hanno stampato il catalogo...
Consigliatemi......
Buone foto a tutti
Francesco Martini
Messaggio modificato da Francesco Martini il Dec 14 2005, 02:25 PM
Ciao Francesco!
Io, al tuo posto, mi rivolgerei SENZA DUBBIO ad un legale e farei risolvere a lui la questione...non mi sentirei di essere "bonario" con una persona che utilizza (senza neanche chiederlo) "cose" altrui!?!
Sai...magari poteva chiedertelo e magari ricambiare la cortesia ospitandoti!?!
CIAO
giacomo
Io, al tuo posto, mi rivolgerei SENZA DUBBIO ad un legale e farei risolvere a lui la questione...non mi sentirei di essere "bonario" con una persona che utilizza (senza neanche chiederlo) "cose" altrui!?!
Sai...magari poteva chiedertelo e magari ricambiare la cortesia ospitandoti!?!
CIAO
giacomo
Se l'amministratore del camping si è rivolto ad un'agenzia,mi sembra logico che tu debba farti rimborsare da questa eventualmente, ma non essere scortese, se ti scoprono bravo, magari ti chiedono altri scatti
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
E lo credo che te l'hanno rubato!! Quello scatto è stupendo!
Rivolgiti in agenzia (il camping nn c'entra nulla) e cerca di accordarti per un pagamento (alto!) della tua foto. In caso contrario...
Rivolgiti in agenzia (il camping nn c'entra nulla) e cerca di accordarti per un pagamento (alto!) della tua foto. In caso contrario...
Brutta storia!
Ti allego link di una sentenza emessa dal tribunale di Ragusa a fronte di un caso che ha qualche attinenza con il tuo.
Ti allego link di una sentenza emessa dal tribunale di Ragusa a fronte di un caso che ha qualche attinenza con il tuo.
QUOTE(ciro207 @ Dec 14 2005, 02:32 PM)
E lo credo che te l'hanno rubato!! Quello scatto è stupendo!
Rivolgiti in agenzia (il camping nn c'entra nulla) e cerca di accordarti per un pagamento (alto!) della tua foto. In caso contrario...
Rivolgiti in agenzia (il camping nn c'entra nulla) e cerca di accordarti per un pagamento (alto!) della tua foto. In caso contrario...
...Intanto grazie dei primi consigli...
Io mi rivolgo al Camping..perche' in quel depliant c'e' il nome e la ragione sociale del Campeggio....sono loro i responsabili di cio' che pubblicano.....l'agenzia ha solo avuto l'incarico da loro....
Francesco
QUOTE(Francesco Martini @ Dec 14 2005, 02:38 PM)
...Intanto grazie dei primi consigli...
Io mi rivolgo al Camping..perche' in quel depliant c'e' il nome e la ragione sociale del Campeggio....sono loro i responsabili di cio' che pubblicano.....l'agenzia ha solo avuto l'incarico da loro....
Francesco
Io mi rivolgo al Camping..perche' in quel depliant c'e' il nome e la ragione sociale del Campeggio....sono loro i responsabili di cio' che pubblicano.....l'agenzia ha solo avuto l'incarico da loro....
Francesco
Questo è da verifare Francesco. Il camping può aver dato loro la foto e chiesto di farci una brochure. O può aver chiesto solo una brochure e l'agenzia ci ha messo la foto.
Il referente rimane in ogni caso il responsabile del camping
Metodo Bonario = Villettina in muratura c/o camping per almeno 3 anni
Metodo Normale(secondo me) = Parlare con l'agenzia, farsi pagare la foto(bene) e magari cercare una collaborazione....altrimenti rivolgersi al legale
Andrea
Ah, ma tu hai registrato i diritti della tua foto??
Metodo Normale(secondo me) = Parlare con l'agenzia, farsi pagare la foto(bene) e magari cercare una collaborazione....altrimenti rivolgersi al legale
Andrea
Ah, ma tu hai registrato i diritti della tua foto??
Non essere clemente Francesco e fatti "sentire" con l'agenzia pubblicitaria!!!
Se è un' agenzia seria (ma non credo) sanno cosa hanno combinato e quindi devono essere pronti a pagarne le conseguenze, mentre se il progetto è stato sviluppato da incompetenti (come credo), impareranno la lezione e di sicuro un'altro fotoamatore non rimarrà scippato di una sua immagine.
Io personalmente quando devo fare una brochure o una grafica per qualche sito, o mi fornisce le immagini il cliente, con tanto di autorizzazione firmata, oppure me le vado a comprare da uno dei tantissimi siti web che offrono immagini royalty free. Con il tempo ho imparato a pararmi il c..o e di pagare per colpe non mie poprio non ci tengo.
Quindi ripeto... fai sentire le tue ragioni!!!
Ciao, Davide.
Se è un' agenzia seria (ma non credo) sanno cosa hanno combinato e quindi devono essere pronti a pagarne le conseguenze, mentre se il progetto è stato sviluppato da incompetenti (come credo), impareranno la lezione e di sicuro un'altro fotoamatore non rimarrà scippato di una sua immagine.
Io personalmente quando devo fare una brochure o una grafica per qualche sito, o mi fornisce le immagini il cliente, con tanto di autorizzazione firmata, oppure me le vado a comprare da uno dei tantissimi siti web che offrono immagini royalty free. Con il tempo ho imparato a pararmi il c..o e di pagare per colpe non mie poprio non ci tengo.
Quindi ripeto... fai sentire le tue ragioni!!!
Ciao, Davide.
QUOTE(Andry81 @ Dec 14 2005, 02:42 PM)
Metodo Bonario = Villettina in muratura c/o camping per almeno 3 anni
Metodo Normale(secondo me) = Parlare con l'agenzia, farsi pagare la foto(bene) e magari cercare una collaborazione....altrimenti rivolgersi al legale
Andrea
Ah, ma tu hai registrato i diritti della tua foto??
Metodo Normale(secondo me) = Parlare con l'agenzia, farsi pagare la foto(bene) e magari cercare una collaborazione....altrimenti rivolgersi al legale
Andrea
Ah, ma tu hai registrato i diritti della tua foto??
...i diritti non li ho registrati...e questa e' una cosa un po' controversa...l'importante e' dimostrare che la foto e' mia....
Francesco
Francesco, ci penso io:
Tu dammi il nome del camping, io vado a nome tuo e risolvo la cosa....
5 anni almeno di vacanze gratis per tutta la MIA famiglia!!!!!
Poi ti ripagherò con un bel: GRAZIE!!!
In fondo gli amici servono a questo.....
Tu dammi il nome del camping, io vado a nome tuo e risolvo la cosa....
5 anni almeno di vacanze gratis per tutta la MIA famiglia!!!!!
Poi ti ripagherò con un bel: GRAZIE!!!
In fondo gli amici servono a questo.....
QUOTE
l'importante e' dimostrare che la foto e' mia....
Eh, e come si fa??!! Difficile purtroppo....
Capisco il nef che ti registra i dati dello scatto(vero??) ma la foto ad alta risoluzione no, mi spieghi??
Andrea
Andrea
QUOTE(Andry81 @ Dec 14 2005, 02:50 PM)
il nef ha valore legale nei tribunali!
PS: per chi non la utilizzasse sulla D70 c'è anche un'interessantissima funzione che si chiama "commento" dove si può inserire la propria Firma sul NEF....
Messaggio modificato da fabio.capoccia il Dec 14 2005, 02:57 PM
QUOTE(Francesco Martini @ Dec 14 2005, 02:22 PM)
Buongiorno,
A seguito di una segnalazione di un utente di questo forum, che ringazio infinitamente, ho scoperto che un camping della provincia di Grosseto ha usato una mia foto (precisamente quella del girasole "ribelle"), in un depliant cartaceo da inviare ai clienti per pubblicita', che si puo' anche sacaricare in formato PDF dalla propria pagina Web.
Io non ho dato a questi signori nessuna autorizazione a usare una mia foto, che , visto anche la bassa qualita', e' stata copiata sicuramente dal Web.
Ora Vi chiedo.....Voi...cosa fareste in un caso come questo????????
Premetto che ho gia' contattato l'amministratore del Camping, per telefono e per e-mail, per risolvere la questione in modo bonario, (il modo bonario sarebbe che la foto me la pagano... ) minacciando anche di usare le vie legali....Loro , pero' incolpano l'agenzia pubblicitaria che hanno stampato il catalogo...
Consigliatemi......
Buone foto a tutti
Francesco Martini
A seguito di una segnalazione di un utente di questo forum, che ringazio infinitamente, ho scoperto che un camping della provincia di Grosseto ha usato una mia foto (precisamente quella del girasole "ribelle"), in un depliant cartaceo da inviare ai clienti per pubblicita', che si puo' anche sacaricare in formato PDF dalla propria pagina Web.
Io non ho dato a questi signori nessuna autorizazione a usare una mia foto, che , visto anche la bassa qualita', e' stata copiata sicuramente dal Web.
Ora Vi chiedo.....Voi...cosa fareste in un caso come questo????????
Premetto che ho gia' contattato l'amministratore del Camping, per telefono e per e-mail, per risolvere la questione in modo bonario, (il modo bonario sarebbe che la foto me la pagano... ) minacciando anche di usare le vie legali....Loro , pero' incolpano l'agenzia pubblicitaria che hanno stampato il catalogo...
Consigliatemi......
Buone foto a tutti
Francesco Martini
Se è vero che questi "Signori" dell' agenzia si sono comportati da furfantelli
è anche vero che non possiamo negare che abbiano un 'ottimo gusto
fotografico !!
PS. la foto è davvero bellissima !!
( fossi di un' agenzia pubbliciatria la ruberei anch' io ....... scherzo !)
QUOTE
il nef ha valore legale nei tribunali!
Non sapevo.....grazie
Credo sia difficilino dimostrare che la foto ha un Copyright, a meno che non... Immagini E Marchiatura Copyright © di Daniele R.
Saluti
Saluti
QUOTE(fabio.capoccia @ Dec 14 2005, 03:56 PM)
il nef ha valore legale nei tribunali!
PS: per chi non la utilizzasse sulla D70 c'è anche un'interessantissima funzione che si chiama "commento" dove si può inserire la propria Firma sul NEF....
PS: per chi non la utilizzasse sulla D70 c'è anche un'interessantissima funzione che si chiama "commento" dove si può inserire la propria Firma sul NEF....
Però Fabio temo che questa funzione non possa avere valore legale perché il commento su file NEF può essere modificato anche a posteriori (da chi ovviamente ha sufficiente competenza informatica).
In generale credo sia sufficiente il NEF originale. Oltretutto la foto incriminata si trova su di uno spazio Web in cui è chiaramente identificabile il nome dell'autore.
Certo che sono proprio degli scarzacane (come si dice a Roma), prendere una foto dal web e pubblicarla senza neppure citare l'autore vuol dire proprio cercarsi dei guai. Spero davvero che ne passino di guai, a tutto vantaggio dell'amico Francesco.
Certo che sono proprio degli scarzacane (come si dice a Roma), prendere una foto dal web e pubblicarla senza neppure citare l'autore vuol dire proprio cercarsi dei guai. Spero davvero che ne passino di guai, a tutto vantaggio dell'amico Francesco.
Il NEF è da considerarsi in tutto e per tutto un Negativo digitale e come tale gode degli stessi diritti legali del negativo in pellicola.
Fino a prova contraria, chi possiede il negativo, possiede la foto. Almeno questo è quello che so, spero di non sbagliarmi.
G.
Fino a prova contraria, chi possiede il negativo, possiede la foto. Almeno questo è quello che so, spero di non sbagliarmi.
G.
QUOTE
può essere modificato anche a posteriori
Potrebbe essere interessante questo.
Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall'Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d'autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna.
Perciò la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d'autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi del citato art. 87 LDA.
Come oggetto di diritto d'autore, la fotografia trova protezione all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore:
"le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia... omissis".
Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d'autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all'art. 87 cosa si debba intendere per fotografia:
"le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Viene successivamente specificato che non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggettti materiali, disegni tecnici e simili.
La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell'attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l'elemento creativo.
In pratica però è difficile stabilire quando una fotografia presenti un carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell'ingegno. Il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico della fotografia, ma sussiste, secondo i criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, quando l'immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l'impronta personale del suo autore.
In questo caso all'autore dell'opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.
Le semplici fotografie
Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1).
Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro (comma 2). Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso.
La cessione del negativo (o di un analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzazione (art. 89).
La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
2) la data dell'anno di produzione;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.
Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L'art 91 specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell'anno di fabbricazione.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).
Infine la legge stabilisce la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91)se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest'ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.
Per quanto riguarda le norme da applicare al ritratto, si rimanda alla pagina sulla corrispondenza epistolare e ritratto.
La legge prevede alcune eccezioni al divieto di pubblicazione del ritratto:
1) Se si tratta di personaggio famoso o pubblico ripreso nell'ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta.
2) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici.
3) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia.
4) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto.
Fonte Dirittodautore.it.
Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall'Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d'autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna.
Perciò la legge italiana opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d'autore, dalle semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi del citato art. 87 LDA.
Come oggetto di diritto d'autore, la fotografia trova protezione all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore:
"le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia... omissis".
Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d'autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all'art. 87 cosa si debba intendere per fotografia:
"le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Viene successivamente specificato che non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggettti materiali, disegni tecnici e simili.
La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere soggette a una disciplina unitaria, e per cui messe sullo stesso piano, fotografie che hanno espresso una personale visione della realtà, risultato delle scelte e dell'attività preparatoria del fotografo, e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo, ma riproduzione meccanica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l'elemento creativo.
In pratica però è difficile stabilire quando una fotografia presenti un carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell'ingegno. Il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico della fotografia, ma sussiste, secondo i criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, quando l'immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l'impronta personale del suo autore.
In questo caso all'autore dell'opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.
Le semplici fotografie
Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1).
Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro (comma 2). Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso.
La cessione del negativo (o di un analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzazione (art. 89).
La legge stabilisce inoltre che gli esemplari delle foto devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo (o della ditta dal quale il fotografo dipende);
2) la data dell'anno di produzione;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce.
Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L'art 91 specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell'anno di fabbricazione.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).
Infine la legge stabilisce la durata dei diritti spettanti al fotografo: 20 anni dalla produzione della foto (art. 91)se si tratta di una foto semplice, mentre le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest'ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.
Per quanto riguarda le norme da applicare al ritratto, si rimanda alla pagina sulla corrispondenza epistolare e ritratto.
La legge prevede alcune eccezioni al divieto di pubblicazione del ritratto:
1) Se si tratta di personaggio famoso o pubblico ripreso nell'ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta.
2) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici.
3) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia.
4) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto.
Fonte Dirittodautore.it.
Purtroppo questi episodi sono destinati ad aumentare sempre più, con la condivisione di immagini sulla rete..... molte agenzie e grafici utilizzano immagini, specialmente di fotoamatori, cambiando magari piccoli particolari, tonalità di colori, ecc.ecc., fino a rendere molto difficile una eventuale causa nei loro confronti.
Si chiedono: perchè acquistare belle immagini dalle agenzie in rete, quando ci sono centinaia di siti che offrono album fotografici di fotoamatori con altrettante belle immagini gratis?
Un mio amico "virtuale", conosciuto su un altro forum, si è visto la propria foto in vendita su un sito tedesco ed a suon di euri!
Da allora non pubblica più foto di dimensioni utilizzabili......
Si chiedono: perchè acquistare belle immagini dalle agenzie in rete, quando ci sono centinaia di siti che offrono album fotografici di fotoamatori con altrettante belle immagini gratis?
Un mio amico "virtuale", conosciuto su un altro forum, si è visto la propria foto in vendita su un sito tedesco ed a suon di euri!
Da allora non pubblica più foto di dimensioni utilizzabili......
QUOTE(nikk @ Dec 14 2005, 03:34 PM)
e questo mi sembra anche un buon metodo...
...al Click&Create di Milano si è discusso anche della possibilità di vendere stampe a tiratura limitata...ok...ma chi ci assicura che dal "negativo digitale" ne escano solo 10 (for example) e venderle a 1€ (f.e.) e poi vada distrutto o marchiato in modo indelebile....
...e in Italia si discute legalmente ancora in merito senza una disciplina precisa...
...bel "casino" il digitale!