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Multe Ai Ciclisti...
...ma i punti della patente cosa c'entrano?
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alcarbo
Messaggio: #51
.... non solo .....

dopo aver controllato bene confermo

PUNTI DECURTATI CICLISTI

Legge 94 15.7.2009 aveva introdotto decurtazione
Legge 120 29.7.2010 ha abolito tale decurtazione
Decreto legislativo 59 del 18.4.11 entrato in vigore 19.1.13 non ha mutato decurtazione (non si fa)
Per cui .....
Art. 219 bis cds recitava nel 2009 "...accessorie (compresi punti 126 bis) si applicano ... anche ... _per chi guida_ veicolo *per il quale non è richiesta la patente*

ORA NON "RECITA" PIÙ COSI'

PER CUI NIENTE DECURTAZIONE PUNTI AI CICLISTI
SANZIONI ? QUANTE NE VOGLIONO, ANCHE CON BICI A MANO COME I PEDONI
Antonio Canetti
Messaggio: #52
QUOTE(nikosimone @ Jul 31 2017, 03:19 PM) *
art 182

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.


bell'articolo di legge

sarebbe da mettere in cartello e messo sui marciapiedi!

Antonio
davidebaroni
Messaggio: #53
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 31 2017, 04:26 PM) *
bell'articolo di legge

sarebbe da mettere in cartello e messo sui marciapiedi!

Antonio

Il problema è la definizione di "comune prudenza e comune diligenza". hmmm.gif
Se "comune" significa "quella adottata dalla maggioranza statistica", stiamo freschi.... messicano.gif
nikosimone
Messaggio: #54
QUOTE(alcarbo @ Jul 31 2017, 04:05 PM) *
.... non solo .....

dopo aver controllato bene confermo

PUNTI DECURTATI CICLISTI

Legge 94 15.7.2009 aveva introdotto decurtazione
Legge 120 29.7.2010 ha abolito tale decurtazione
Decreto legislativo 59 del 18.4.11 entrato in vigore 19.1.13 non ha mutato decurtazione (non si fa)
Per cui .....
Art. 219 bis cds recitava nel 2009 "...accessorie (compresi punti 126 bis) si applicano ... anche ... _per chi guida_ veicolo *per il quale non è richiesta la patente*

ORA NON "RECITA" PIÙ COSI'

PER CUI NIENTE DECURTAZIONE PUNTI AI CICLISTI
SANZIONI ? QUANTE NE VOGLIONO, ANCHE CON BICI A MANO COME I PEDONI


Al,

quello che ho letto io è ambiguo.

Come recita ora?
Antonio Canetti
Messaggio: #55
QUOTE(davidebaroni @ Jul 31 2017, 05:31 PM) *
Il problema è la definizione di "comune prudenza e comune diligenza". hmmm.gif
Se "comune" significa "quella adottata dalla maggioranza statistica", stiamo freschi.... messicano.gif


prudenza?

diligenza?

ma sono dei neologismi?

Antonio smile.gif
davidebaroni
Messaggio: #56
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 31 2017, 05:57 PM) *
prudenza?

diligenza?

ma sono dei neologismi?

Antonio smile.gif

Non credo... "Diligenza" l'ho sentita anche nei film western... Però aveva i cavalli... hmmm.gif
E "Prudenza" mi sa che si sia estinta tanto di quel tempo fa da essere già una leggenda per i Triceratopi... messicano.gif
alcarbo
Messaggio: #57
Simone il 182 è uguale a prima

L'altro richiamo che fai (sul 40 ovvero 116 ?) è una circolare o un commento, secondo me, e se è tale non ha certo valore di legge

L'attuale 219 bis è così (criptico perché frutto di un legislatore idiota e incapace che ha pensato solo ai minori; dopo aver detto nel 2009 sulle bici, ora nulla dice)

Mi hanno detto che quando legiferano (al parlamento) c'è da avere i brividi, tanto sono superficiali

Art. 219-bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del
ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni
(1)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della
patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente
minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

(1) Testo in vigore dal 19 gennaio 2013, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Il testo
in vigore fino al 18 gennaio 2013 era il seguente: "Ritiro, sospensione o revoca
del certificato di idoneità alla guida. (2)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,
è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un
conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di
idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo
di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di
cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-
bis.
(...)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128,
commi 1-ter e 2."
(2) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.

CAOS

IN OGNI CASO RIPETO CHE ORA AI CICLISTI NON TOLGONO PIU' I PUNTI


Messaggio modificato da alcarbo il Jul 31 2017, 06:43 PM
maxbunny
Messaggio: #58
QUOTE(ribaldo_51 @ Jul 24 2017, 10:55 PM) *
però se sei passeggero in automobile e non hai la cintura se hai la patente i punti li tolgono a te se non ce l'hai li tolgono al conducente. E mi sembra giusto.


...il conducente nel tuo caso ne risponde solo se chi è senza cintura è minorenne. Se a bordo dell'auto è presente il genitore o tutore legale del minore, anche se non guida ed è provvisto di patente, ne risponde con la decurtazione dei punti.

QUOTE(alcarbo @ Jul 31 2017, 07:39 PM) *
Simone il 182 è uguale a prima

L'altro richiamo che fai (sul 40 ovvero 116 ?) è una circolare o un commento, secondo me, e se è tale non ha certo valore di legge

L'attuale 219 bis è così (criptico perché frutto di un legislatore idiota e incapace che ha pensato solo ai minori; dopo aver detto nel 2009 sulle bici, ora nulla dice)

Mi hanno detto che quando legiferano (al parlamento) c'è da avere i brividi, tanto sono superficiali

Art. 219-bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del
ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni
(1)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della
patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente
minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

(1) Testo in vigore dal 19 gennaio 2013, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Il testo
in vigore fino al 18 gennaio 2013 era il seguente: "Ritiro, sospensione o revoca
del certificato di idoneità alla guida. (2)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,
è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un
conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di
idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo
di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di
cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-
bis.
(...)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128,
commi 1-ter e 2."
(2) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.

CAOS

IN OGNI CASO RIPETO CHE ORA AI CICLISTI NON TOLGONO PIU' I PUNTI


Ed io te lo avevo già scritto texano.gif
nikosimone
Messaggio: #59
QUOTE(alcarbo @ Jul 31 2017, 07:39 PM) *
Simone il 182 è uguale a prima

L'altro richiamo che fai (sul 40 ovvero 116 ?) è una circolare o un commento, secondo me, e se è tale non ha certo valore di legge

L'attuale 219 bis è così (criptico perché frutto di un legislatore idiota e incapace che ha pensato solo ai minori; dopo aver detto nel 2009 sulle bici, ora nulla dice)

Mi hanno detto che quando legiferano (al parlamento) c'è da avere i brividi, tanto sono superficiali

Art. 219-bis. Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del
ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni
(1)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della
patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente
minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

(1) Testo in vigore dal 19 gennaio 2013, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Il testo
in vigore fino al 18 gennaio 2013 era il seguente: "Ritiro, sospensione o revoca
del certificato di idoneità alla guida. (2)
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,
è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o
della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un
conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di
idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo
di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di
cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-
bis.
(...)
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128,
commi 1-ter e 2."
(2) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.

CAOS

IN OGNI CASO RIPETO CHE ORA AI CICLISTI NON TOLGONO PIU' I PUNTI


Ma gli articoli che si occupano dei "punti" sono prima, il 126 e dintorni.
Tony_@
Messaggio: #60
Chi scrive il verbale di contestazione può sbagliare e, in buona fede, dire all'interessato che gli verranno tolti i punti dalla patente (nello specifico ammesso che sappia della titolarità della stessa da parte del ciclista, ma coi mezzi di oggi è facile; per assurdo potrebbe anche scriverlo sul verbale), ma da lì a essere effettivamente decurtati hmmm.gif ... di solito l'azione deve essere avallata dall'ufficio preposto, quindi se i punti non vanno decurtati non verranno sottratti e basta.
In caso la cosa sfugga a chi di dovere può essere fatto ricorso al Giudice di pace che ha il potere di annullare la decurtazione, o addirittura l'infrazione contestata, per 'vizio di forma".

Per quanto riguarda invece ciò che si legge sui giornali o su articoli qua e là, lasciamo perdere ... le inesattezze non si contano, vuoi per ignoranza della materia di chi scrive, vuoi semplicemente ... per far notizia smile.gif .

Tony.
luigi67
Messaggio: #61
QUOTE(Tony_@ @ Jul 31 2017, 10:31 PM) *
Chi scrive il verbale di contestazione può sbagliare e, in buona fede, dire all'interessato che gli verranno tolti i punti dalla patente (nello specifico ammesso che sappia della titolarità della stessa da parte del ciclista, ma coi mezzi di oggi è facile; per assurdo potrebbe anche scriverlo sul verbale), ma da lì a essere effettivamente decurtati hmmm.gif ... di solito l'azione deve essere avallata dall'ufficio preposto, quindi se i punti non vanno decurtati non verranno sottratti e basta.
In caso la cosa sfugga a chi di dovere può essere fatto ricorso al Giudice di pace che ha il potere di annullare la decurtazione, o addirittura l'infrazione contestata, per 'vizio di forma".

Per quanto riguarda invece ciò che si legge sui giornali o su articoli qua e là, lasciamo perdere ... le inesattezze non si contano, vuoi per ignoranza della materia di chi scrive, vuoi semplicemente ... per far notizia smile.gif .

Tony.


è quello che ho scritto all'inizio del post,...una multa punto e basta,perché andare a tirare fuori altre cose che possono essere contestate e quasi sempre vinte...

...per l'ultima parte evidenziata,hai pienamente ragione...la decurtazione dei punti potrebbe essere stata benissimo un'idea del giornalista messicano.gif

Saluti,Gigi
riccardobucchino.com
Messaggio: #62
QUOTE(alcarbo @ Jul 31 2017, 07:39 PM) *

IN OGNI CASO RIPETO CHE ORA AI CICLISTI NON TOLGONO PIU' I PUNTI



Come giusto che sia perché altrimenti sarebbe discriminazione verso i patentati perché chi non ha la patente e guida una bici non si vede decurtare alcun punto e allora perché chi ha la patente dovrebbe subire una decurtazione di punti? E' come se io giro a fari spenti con l'auto e mi tolgono il brevetto per guidare i droni, che relazione c'è tra le due cose?

Non so se lo fanno ancora ma tempo fa sequestravano e vendevano le auto di chi veniva fermato in stato di ubriachezza, il che era assolutamente senza senso per vari motivi, il primo è che l'auto sebbene fosse del guidatore (altrimenti non la sequestravano) poteva per esempio essere l'unica di una famiglia e quindi altri persone venivano punite pur non avendo compiuto alcun infrazione, i furbi che cointestavano l'auto apposto venivano premiati perché non gli veniva sequestrato il mezzo, era iniqua perché la sanzione indiretta dovuta al sequesto era pari al valore dell'auto, se uno aveva un auto da 30€ o da 2 milioni veniva sequestata allo stesso modo, magari sequestravano e vendevano un auto che ancora non era stata pagata però ovviamente non potevano sequestrare quelle in leasing perché non sono di proprietà di chi le usa, sono in affitto. E poi c'era la questione della logica razionale, un veicolo essendo una cosa non può avere colpe per cui perché punirlo?

Poi c'è la storia delle multe, per stato di ebrezza è facile prendere multe di 20-30-40 mila €, ora io capisco che debbano essere multe salate ma sono RIDICOLE non salate perché sono ESATTAMENTE come le scommesse che fanno i ragazzini "scommetto 1 miliardo di €!" si, bravo ma tanto se li vinci non te li da nessuno quindi è come non scommettere niente e lo stesso vale per queste multe, io ne ho sentite tante di gente che conosco che si è beccato multe così e NESSUNO le ha mai pagate NESSUNO, MAI! Perché? Perché puoi fare i lavori socialmente inutili, ehm utili, cioè perdere tempo in qualche comune a fare nulla e con tipo 100 ore di lavoro paghi una multa di 40.000 €, in pratica è come se ti pagassero 400€ all'ora... RIDICOLO, semplicemente RIDICOLO, sarbebe meglio fare una multa relazionata al reddito e non multe con cifre folli perché non le paga NESSUNO. Ovviamente i poveri fanno i lavori socialmente inutili, i ricchi hanno gli avvocati buoni e ne escono puliti.

Mi piace anche il fatto che se ti tolgono la patente nei mesi in cui non ce l'hai devi fare diversi esami tra cui quello del capello (e se sei glabro?) per vedere se in quel periodo hai bevuto. Ora, la legge NON vieta di bere, non hai la patente per cui non guidi... aspettate, ma perché uno che non guida non dovrebbe bere in un paese in cui bere NON è un reato? Bah... la logica e i legislatori non vivono neanche nella stessa galassia, del resto SECONDO ME se fossero persone intelligenti non farebbero i legislatori.
Tony_@
Messaggio: #63
QUOTE(luigi67 @ Jul 31 2017, 09:58 PM) *
è quello che ho scritto all'inizio del post,...una multa punto e basta,perché andare a tirare fuori altre cose che possono essere contestate e quasi sempre vinte...

...per l'ultima parte evidenziata,hai pienamente ragione...la decurtazione dei punti potrebbe essere stata benissimo un'idea del giornalista messicano.gif

Saluti,Gigi

------ rolleyes.gif Pollice.gif .

Tony.
nikosimone
Messaggio: #64
per me sbagliano di brutto se non tolgono i punti dalla patente.

se commetti una infrazione al codice della strada che prevede perdita dei punti dovrebbero toglierteli, pure se la commetti a piedi.

alcarbo
Messaggio: #65
Io ho riportato le leggi, stavolta in modo certo e non dubbio. Non giudico se sono giuste o errate.

Decurtazione ai ciclisti l'hanno messa e poi tolta (c'era discriminazione fra chi ha e non ha patente).

=====0

Quanto al sequestro dell'auto (se intestata all'ubriaco) c'è ancora, solo se superi la soglia del 1,5 cioè il caso più grave dei tre (A sotto 0,80 B fino 1,50 C sopra 1,50)

(che io (solo io penso) trovi poi escamotage per non portarla via, è un altro conto, è elusione della legge, che però conviene alla famiglia del bevitore ed anche alla Prefettura , che spesso di quelle auto non sa che farsene, essendo spesso prive di valore)

Rimane che la guida in ebbrezza è grave

Forse è meglio fermarsi qui, perché facciamo gran confusione in problemi molto tecnici e complessi, che lasciano tanti dubbi a tutti, anche ad operatori del settore.
 
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