Legge 14 Febbraio 1904, n. 36
Disposizione sui manicomi e sugli alienati.
Art. 1
Devono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a se o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi.