La sensazione e' che e' sempre piu' difficile agire nel rispetto della legge.
fonte: Sprea - Il fotografo
1 Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione ex art. 96 e 97 legge 633/41.
2 Se la pubblicazione di foto di persone non famose è esclusivamente per fini giornalistici, si fa riferimento al diritto di cronaca e il punto sub.1 può essere ignorato.
3 Se la pubblicazione con finalità giornalistiche riguarda personaggi famosi non occorre autorizzazione. E difatti con l’ aggiornamento art.97 legge 633/41 non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata
4 Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva ex legge 633/41, oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale come stabilito dal dlgs 196/2003.
5 Per quanto riguarda la tutela dei minori è intervenuto il Garante della Privacy il quale ha dichiarato, che la tutela del minore immortalato in una foto, deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò vale per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per la fotografia.
6 Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3721/2012è stato decretato l’obbligo dei mass media di oscurare le immagini di persone che sono coinvolte in fenomeni sui quali grava un grave giudizio della collettività.