IL COMMERCIO ELETTRONICO


INTRODUZIONE (solo per i curiosi!)

I contratti elettronici o informatici sono costituiti dai contratti conclusi attraverso un mezzo informatico: cioè in cui la volontà contrattuale è dichiarata mediante uno strumento informatico. Ad esempio contratti di borsa, contratti conclusi su internet e contratti conclusi mediante EDI (Electronic Data Interchange)

I contratti eseguiti attraverso uno strumento informatico sono, invece, quei contratti la cui sola esecuzione è effettuata con mezzi informatici, come ad accede nel caso di trasferimenti elettronici di fondi.

La disciplina dei contratti elettronici è costituita, sia in Italia che a livello internazionale, prevalentemente da convenzioni e contratti e, solo in parte, da leggi e regolamenti.

Quindi in parole spicciole qualora non siano applicabili specifiche disposizione, legislative o contrattuali, si applicheranno le disposizioni di carattere generale e, nell'ordinamento italiano, le disposizioni del codice civile.

A livello internazionale alcune problematiche sono stati compiutamente affrontate dall'Unione Europea e dall'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).
In particolare, la commissione delle comunità europee ha predisposto un modello di contratto sullo scambio elettronico di dati e l'UNCITRAL ha prodotto un modello di legge in materia di commercio elettronico.


INFORMAZIONI UTILI SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI (ancora per curiosi)
E' stato di recente affermato che la riproduzione di un documento informatico o "file" predisposto unilateralmente da uno soltanto dei contraenti e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti (come quando compriamo da un e-commerce, tutti sottoscriveremo lo stesso contratto!), costituisce uso di "formulario", come tale assoggettato alle prescrizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. In parole povere LA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE SI APPLICA ANCHE AL COMMERCIO ELETTRONICO!


Dal 2005 esiste il codice del consumo. Il codice del consumo raccoglie tutta la normativa a tutela del consumatore.
Quanto segue è un breve "resoconto".
Se volete approfondire la normativa è facilmente consultabile anche online (sia per il codice civile che per quello del consumo), leggendo quanto segue avrete "un'infarinatura" generale.


AL VENDITORE E' IMPOSTO DI INSERIRE LE INFORMAZIONI
riguardo la sua identità (partita iva, n° di telefono, indirizzo,), prezzo del prodotto, modalità di archiviazione del contratto, caratteristiche del servizio
se non ricevete queste informazioni il contratto potrebbe essere "annullabile"!

Se i contraenti del contratto si trovano in sedi diverse viene considerato momento di conclusione del contratto il momento in cui la lettera di contratto giunge all'indirizzo dell'accettante.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

La proposta si reputa accettata nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario ed è quindi "disponibile" (nel caso di contratti su internet può essere l'indirizzo mail o la piattaforma di e-commerce) e non nel momento in cui viene letta

Il venditore è tenuto ad inviare una mail di conferma (ricevuta) con un riepilogo dell'acquisto (riepilogo del contratto)

Il contratto è concluso nel momento in cui la mail giunge al provider ed è quindi "disponibile" e pronta per essere letta

Il consumatore è considerato come soggetto debole, anche perché un contratto a distanza è sempre considerato come un contratto concluso all'esterno di una sede commerciale! (in parole povere, se io entro in un negozio forse ho già in mente l'idea di comprare qualcosa, se è il venditore che viene a "cercarmi" mi prende in "contropiede" diciamo così!)



DIRITTI DEL CONSUMATORE

Il consumatore viene tutelato in tre fasi:

1) Obblighi informativi - Il consumatore deve ricevere informazioni dettagliate (di cui sopra)
2) Clausole vessatorie - Hanno limitata validità
3) Diritto di recesso - Il consumatore può PENTIRSI dell'acquisto e NON POTRA' ESSERE PRIVATO DELLA TUTELA OFFERTAGLI DALLA LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA!!!! (quindi non fidatevi di chi vi dice che non potete esercitare il vostro diritto di recesso perché la merce era in saldo o altre storiacce simili!)

Il consumatore ha diritto di cambiare idea senza fornire spiegazioni!

art. 64 del codice del consumo
Per i contratti stipulati al di fuori di locali commerciali il consumatore può recidere entro 10 giorni lavorativi, se il venditore non informa di questo diritto il consumatore il termine può aumentare dai 60 ai 90 giorni (dal ricevimento della merce in caso di beni e dalla conclusione del contratto per quanto riguarda i servizi)

art. 55 del codice del consumo
il diritto di recesso non è esercitabile sui contratti per fornitura di:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b ) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;
b ) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare;
d) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.


art. 67 bis del codice del consumo IMPORTANTE!

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.
E' fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.


COME ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO
(ricordate che si può esercitare solo per i contratti stipulati a distanza, come comprando su un e-commmerce, se andate a comprare qualcosa in un negozio non avete alcun diritto al recesso!)


art 64 del codice del consumo
Si esercita con invio per iscritto (e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno). Il consumatore può non fornire spiegazione alcuna!

art 47 del codice del consumo
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
-termini del diritto di recesso
-soggetto a cui spedire la merce in caso si voglia esercitare tale diritto

CLAUSOLE VESSATORIE
(se escludono completamente la responsabilità del fornitore, se escludono possibilità del consumatore di agire in caso di "mancanze" da parte del fornitore)

si suddividono in:

INVALIDE se:
- escludono responsabilità del fornitore in caso di morte o danni alla persona (per fortuna con le fotocamere non rischiamo la vita O_O)
- escludono eventuali azioni del consumatore verso il fornitore
- il contratto si estende a clausole non presenti sul contratto

VALIDE se:
- se approvate dal consumatore e se OGGETTO DI SPECIFICA TRATTATIVA!



spero che vi sia utile!