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Garanzia Sugli Acquisti
Nuovo e usato
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gabriele76
Messaggio: #76
Salve io invece ho un altro tipo di problema.. che poi forse un problema non è.
Ad inizio anno ho venduto una D5000 ad un privato con il "vista e presa" completa di copia della fattura online e nital card. Oggi sono venuto a sapere che, nell'estate a questo tizio è stata rubata la reflex. Premesso che mi dispiace per lui, ma io, come attivatore della Nital card rischio qualche cosa? Ovvero, non esistendo un vero e proprio passaggio formale della macchina, risulto io titolare dell'oggetto e quindi "responsabile" dello stesso? Il secondo acquirente non credo che abbia sporto denuncia ad ignoti riguardo il furto.. Sapete darmi informazioni su come comportarmi? Grazie a tutti
Antonio Canetti
Messaggio: #77
la registrazione non è un passaggio di proprietà legale come qurello delle autovetture, ma solo una registrazione al fine di avere dei vantaggi che la Nital offre, gli oggetti comuni la proprietà e di chi li possiede.



Antonio
alcarbo
Messaggio: #78
QUOTE(Attilio PB @ Oct 28 2010, 04:45 PM) *
Credo che per chiarire la questione, piu' che un intervento di Nital diretto, che rimarrebbe in un post qui al bar con nessuna valenza per nessuno, sarebbe piu' semplice capire e chiarirsi chi sono gli attori nelle varie questioni contrattuali e come sono obbligati nei confronti degli altri.

Oggetto: obiettivo fotografico nuovo

Acquirente: privato, da tutelare con la garanzia di legge (2 anni)

Venditore: l'esercizio commerciale al minuto che vende il prodotto all'acquirente ed è obbligato per legge a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Produttore: Nikon Corporation con sede a Shinjuku, Tokyo, Japan obbligato in solido con il venditore a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Quindi, a rigor di legge, su qualsiasi (anche Nital) obiettivo fotografico nuovo Nikon la faccenda è semplice: hai un problema e ti rivolgi al tuo rivenditore che deve farsi carico della garanzia ed è il tuo interlocutore per la legge, se nel frattempo il venditore è fallito, chiuso, irreperibile, potrai rivolgerti al produttore direttamente che dovrà farsi carico della garanzia.
Questo secondo il codice civile, a prescindere da qualsiasi altro accordo tra le parti, funziona sempre cosi' e non potrebbe essere altrimenti.
Le parti possono pero' accordarsi, facendo un vero e proprio contratto, per dei servizi aggiuntivi non obbligatori per legge, non variando la base del codice civile che non è aggirabile ma andando incontro alle esigenze dell'acquirente.
E' qui che subentra Nital che fino a questo momento non c'entra nulla con tutta la questione. Nital si preoccupa di distribuire in Italia dei prodotti tra cui anche degli obiettivi Nikon nuovi tramite una serie di rivenditori convenzionati, e già capiamo da questo che gli unici interlocutori di Nital possono essere solo ed esclusivamente acquirenti che acquistano oggetti nuovi, non è necessario specificarlo da nessuna parte, Nital non vende oggetti usati come non vende tartufi, quindi non è necessario spiegare se i loro mezzi sono refrigerati o se seguono o meno le norme sanitarie per il trasporto di cibi, non lo fanno, che senso avrebbe? Cosi' non ha senso spiegare i rapporti tra Nital e chi compra usato, Nital non vende usato, come potrebbe spiegare qualcosa che non fa?
Arriviamo all'estensione della garanzia a quattro anni.
Nital, struttura commerciale, mette in atto delle promozioni che servono, auspicabilmente, per incrementare le vendite dei prodotti che distribuisce, nel nostro caso abbiamo la promozione di due anni di garanzia aggiuntiva che Nital offre ai propri clienti (che ricordiamo comprano oggetti nuovi) ed essendo una promozione Nital è libera di vincolarla ad una serie di condizioni ben descritte nella procedura che troviamo anche on-line, tra cui la registrazione on-line, l'inserimento dei dati fiscali e la scadenza entro sette giorni dalla data di emissione dello scontrino, non soddisfare una di queste condizioni è sufficiente a non accedere alla promozione.
Quindi, da tutto questo cosa ne deriva da un punto di vista legale e commerciale? Che Nital vende prodotti nuovi a clienti che comprano prodotti nuovi e propone una promozione che estende a questi ultimi il periodo di garanzia. Basta, tutto qui. Il rapporto commerciale e legale si instaura solo tra Nital e chi compra il nuovo.

E con l'usato? Che succede?
In caso di vendita di materiale usato gli attori sono:

Acquirente: colui che compra l'oggetto

Venditore: il privato in possesso dell'oggetto che è tenuto a consegnare l'oggetto, trasferirne la proprietà e garantire che l'oggetto sia scevro da vizi (cfr: art. 1476 Cod Civ).

eventualmente se l'oggetto ha meno di due anni di vita, interviene anche il produttore (Nikon Corporation) tenuto comunque a garantire per due anni qualsiasi oggetto prodotto.
Anche in questo caso Nital non compare, non è attrice tra le parti che comprano e vendono, come potrebbe derivarne un obbligo?

Veniamo all'oggetto ed all'estensione della garanzia.
Il trasferimento di beni immobili (case, terreni, ecc...) necessita di pubblicità, quindi della trascrizione su pubblici registri, con i beni mobili invece la pubblicità è necessaria solo per alcune categorie di beni ben precise, i casi piu' evidenti sono le automobili ad esempio, per tutti gli altri beni, compresi gli obiettivi fotografici, non è necessario registrare la vendita da nessuna parte, vale il principio "possesso vale titolo" salvo ovviamente prova contraria, quindi mai nessuno in forza di nessuna autorità potrà mai interrogarci sulla legittima proprietà di un oggetto che deteniamo, tranne ovviamente in caso di giudizio in tribunale, ed è qui che si incastra la questione della garanzia estesa di Nital: nel momento in cui l'oggetto che loro hanno venduto nuovo viene registrato secondo la loro procedura automaticamente va a godere di una garanzia di quattro anni di cui puo' beneficiare pero' solo il primo proprietario che è colui con cui Nital ha stretto il vincolo, tuttavia Nital non ha alcuna autorità di verificare legalmente che quell'oggetto sia sempre di proprietà del primo acquirente, non è un bene sottoposto a registrazione obbligatoria e Nital non appartiene alle forze dell'ordine per indagare in merito, quindi non potendo indagare sulla proprietà dell'oggetto banalmente dà seguito al contratto e lo ripara per tutti i quattro anni, non per benevolenza ma perché non ha strumenti per non farlo ed in questa situazione si ritrova a "subire" un comportamento "diciamo non perfettamente lineare" di chi, pur non essendo il primo acquirente che ha diritto alla garanzia estesa, "approfitta" dell'impossibilità di Nital di comportarsi diversamente.
Chiaramente in questa situazione se siamo noi a dire a Nital che l'oggetto è usato e la sua proprietà è stata trasferita, magari mandando un paio di fax a conferma, ecco che Nital legittimamente viene svincolata dall'obbligo di fornire la garanzia estesa.
Nessuna zona grigia, la zona grigia semmai è quella in cui ci muoviamo noi (io per primo) quando mandiamo a Nital un oggetto che abbiamo comprato usato senza comunicargli l'avvenuto cambio di proprietà...

Per chiarire ulteriormente il concetto, la garanzia estesa è una promozione alla stessa stregua del flash in omaggio, nè piu' nè meno, che Nital offriva a chi comprava una D700 in un periodo ben preciso, secondo te se qualcuno avesse comprato da un privato una D700 usata in quel periodo avrebbe avuto diritto al flash in omaggio? Da Nital? Oppure, chi comprerà una D700 usata con la quale il primo proprietario ha ricevuto il flash in omaggio, quando compra la D700 dovrà ricevere un flash in omaggio? E da Nital per di piu'?

Naturalmente quanto sopra è il mio intervento a carattere personale, in nessun modo potrei mai parlare a nome di Nital.
Ciao
Attilio

Pollice.gif

Messaggio modificato da alcarbo il Oct 13 2011, 04:15 AM
mbbruno
Messaggio: #79
QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 10:03 AM) *
Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto (perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile), i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.
Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.
In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.
Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (ed altri) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- l’art. 67 comma del codice del consumo prevede poi che “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”; ciò esclude che il venditore tenti di imporre, con la “scusa” del rimborso delle spese accessorie, vere e proprie onerose penali
- è poi stato effettuato il raggruppamento di varie normative sparse che riguardano la sicurezza dei beni (D. L.vo 172/02 ora articoli da 102 a 113) e la responsabilità per danno da prodotti difettosi (DPR 224/88 e D. L.vo 25/01)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc…. come ad esempio la garanzia annuale internazionale Nikon, valida però a condizione che il bene risulti acquistato con modalità fiscalmente regolari, nonchè di proprietà del consumatore che chiede di far valere la garanzia, fatti in buona sostanza comprovati dalla presenza del documento attestante la garanzia internazionale, nonché della fattura e/o scontrino fiscale; ciò anche per evitare che venga richiesta la applicazione della garanzia su oggetti rubati)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso, anche se per lo più l’esperienza del garante fa discreta fede, così come è notoria anche la concreta ampia tolleranza dello stesso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
- da ultimo all’articolo 141 è stata ribadito il favore per il tentativo pregiudiziale di composizione delle controversie, inteso a favorire il ricorso alle procedure conciliative, evitando possibilmente il ricorso al contenzioso giudiziale.

Vendita di oggetti usati

Quanto descritto vale essenzialmente per la vendita di beni nuovi. Per la vendita invece di beni usati, soprattutto se effettuata fra privati e non da venditori professionali a consumatori, valgono invece regole in parte diverse, dovute ovviamente al fatto stesso che l’oggetto usato è stato certamente assoggettato ad uso, quindi con naturale usura e con conseguenti maggiori possibilità e rischi di presenza di vizi, noti od ignoti, riconoscibili o meno, dovuti a volte o spesso ad un uso inadeguato oppure alla normale usura del tempo.
Ebbene, mentre appunto si presume che un oggetto nuovo sia totalmente indenne da ogni vizio o difetto (salvo quelli connaturati alle sue caratteristiche commerciali, di norma peraltro noti e tollerati) per un oggetto usato invece, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati (in quanto con gli imprenditori commerciali è invece ormai invalsa la vendita dell’usato “garantito” con un patto convenzionale aggiuntivo che esula dai limiti descritti di cui all’art. 1491 c.c. e che assomiglia ai patti delle garanzie estensive sul “nuovo” previste dall’ultima parte dell’art. 1491: il venditore cioè dichiara che la cosa è esente da vizi) si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione della garanzia per vizi, sempre ex art. 1491 c.c., se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia proprio ex art. 1491 c.c. -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore.
Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).
Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04). Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che attiene al procedimento logico e giuridico seguito dal giudice di merito che decide il caso (Cass. 5251/04).
In conclusione, mentre di norma gli imprenditori professionali e commerciali prestano espresse garanzie convenzionali (pur per tempi limitati di sei mesi massimo un anno) ex art. 1491 ultima parte cod. civ., per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti. Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile. Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita, specie con un operatore commerciale, una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia. Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)


Su argomenti affini ma specifici e non generali (Nikon ecc....)

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia Garanzia Nikon

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia Garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia Validità Garanzia Nikon

com'è lunga per 24 mesi di garanzia ,il problema è che come è successo di sentire a me ti dicono " guardi la d700 italia non cè piu ce solo quella europa e la garanzia europa viene trattata come quella italia " vallo a spiegare alla nital ...
gazzinet
Messaggio: #80
.. Mi aggrego agli svariati post.. Io ho una stranezza .. ho acquistato la D7000 al Media.....Mondino.. quindi in italia con relativa tessera Nital. Mi sono registrato e invece di vedermi apparire come gl'altri acquisti i 3 / 4 anni me ne vedo solo 2.. mi devo preoccupare?

Saluti
Christian
Antonio Canetti
Messaggio: #81
è sufficiente che telefoni per sitemare tutto il telefono lo trovi qui:

http://www.nital.it/assistenza/home.php


Antonio
bergat@tiscali.it
Messaggio: #82
QUOTE(gazzinet @ Nov 23 2011, 08:00 PM) *
.. Mi aggrego agli svariati post.. Io ho una stranezza .. ho acquistato la D7000 al Media.....Mondino.. quindi in italia con relativa tessera Nital. Mi sono registrato e invece di vedermi apparire come gl'altri acquisti i 3 / 4 anni me ne vedo solo 2.. mi devo preoccupare?

Saluti
Christian
Devi telefonare alla nital per segnalare l'errore.
alcarbo
Messaggio: #83
QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 12 2011, 02:52 PM) *
Per eseguire lo spostamento di materiale usato da un account all'altro è necessario fornire le credenziali del passaggio di proprietà al nostro CallCenter (attraverso il supporto europeo Nikon http://www.nital.it/contatti ).
E' richiesto l'invio della fotografia del corpo macchina (o obiettivo) con ben in vista il numero seriale + NitalCard e richiesta scritta che certifica il possesso del prodotto.
A quel punto libereremo la registrazione, permettendone una seconda registrazione (che ovviamente non trascinerà i benefici in termini di assistenza).

a presto,
Michele Difrancesco


Fisso qui, a futura memoria, per evitare altre inutili discussioni come in passato, questa chiara presa di posizione dell'ADMIN sulla cessione dei beni usati Nital

QUOTE(mbbruno @ Oct 13 2011, 05:32 AM) *
com'è lunga per 24 mesi di garanzia ,il problema è che come è successo di sentire a me ti dicono " guardi la d700 italia non cè piu ce solo quella europa e la garanzia europa viene trattata come quella italia " vallo a spiegare alla nital ...


La garanzia Nital sulle fotocamere due 3 anni (4 per le nuove Nikon 1) e 4 anni per gli obiettivi.
La garanzia Nikon Europea dura due anni per legge, con l'assistenza Nital solo per il primo anno.
alcarbo
Messaggio: #84
QUOTE(alcarbo @ Dec 13 2011, 03:47 AM) *
La garanzia Nital sulle fotocamere due 3 anni (4 per le nuove Nikon 1) e 4 anni per gli obiettivi.
La garanzia Nikon Europea dura due anni per legge, con l'assistenza Nital solo per il primo anno.


La garanzia Nital sulle fotocamere dura 3 anni ....

Messaggio modificato da alcarbo il Dec 13 2011, 04:55 AM
alcarbo
Messaggio: #85
QUOTE(alcarbo @ Dec 13 2011, 03:47 AM) *
Fisso qui, a futura memoria, per evitare altre inutili discussioni come in passato, questa chiara presa di posizione dell'ADMIN sulla cessione dei beni usati Nital



QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 15 2011, 10:01 AM) *
Grazie per il suggerimento Marco,
effettivamente gestire un buon database implica mantenerlo aggiornato.

Un fotografo può acquistare un prodotto usato (Nital o di importazione).
L'utente può registrare il prodotto usato Nital sul sito inviando richiesta con copia della NitalCard e fotografia del seriale sul prodotto ( info contatti su http://www.nital.it/contatti )
A seguito della verifica sulla bontà della richiesta, il CallCenter libera l'associazione della registrazione dal primo utente rendendo il prodotto nuovamente registrabile.
Il primo acquirente perde l'associazione al prodotto e, se le credenziali non sussistono anche l'associazione al gruppo NPA.
L'acquirente del prodotto usato potrà quindi registrare il prodotto sul sito.

Questa procedura non è una novità con l'introduzione di questo servizio ma, considerate le richieste, ritengo d'ausilio confermarvi quanto sopra.

grazie per l'attenzione,
MD



QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 15 2011, 12:32 PM) *
Se il prodotto è provvisto di Nital Card è comunque possibile registrarlo.
Il documento d'acquisto non è un campo obbligatorio ed il campo rivenditore può essere selezionato con libertà (nel senso che se proprio non riesci a reperirlo il consiglio è quello di indicare il proprio rivenditore di fiducia).

A presto,
MD

osterman
Messaggio: #86
QUOTE(alcarbo @ Dec 13 2011, 04:54 AM) *
La garanzia Nital sulle fotocamere dura 3 anni ....

Falso! O, meglio, ambiguo....
Dura due/tre anni per l'acquirente del prodotto nuovo.
alcarbo
Messaggio: #87
QUOTE(alcarbo @ Jan 8 2012, 03:21 PM) *
o chi per lui
???????
Mi sbagliavo....... Ecco QUA

Messaggio modificato da Maurizio Rossi il Jan 10 2012, 08:55 PM
Motivo della modifica: Modifica post su richiesta dell'utente per capire meglio.
anello.toni
Messaggio: #88
SALVE E' LA PRIMA VOLTA CHE ENTRO IN QUESTO FORUM. IERI HO ACQUISTATO LA MIA PRIMA NIKON D90 IN UN NOTO CENTRO COMMERCIALE, A CASA APRENDO E OSSERVANDO BENE LE NITAL CARD SIA DEL CORPO MACCHINA CHE DELL'OBBIETTIVO HANNO LA DATA DI ATTIVAZIONE GIA' SCADUTA HO REGISTRATO I PRODOTTI E LA GARANZIA E' DI 2 ANNI E NON 3 COME SI LEGGE SULLA NITAL CARD!!! POSSO PROTESTARE HO E' UNA PRASSI "NORMALE".
GRAZIE




alcarbo
Messaggio: #89
A questa domanda è stato risposto decine ti volte, ma mi rendo conto che per chiunque cercare la risposta è forse come cercare un ago nel pagliaio.
Domani telefona ad LTR 199124172 e, sempre che la card non sia scaduta da secoli (un anno o due, il che farebbe presumere che si tratta di un bene usato e non registrato prima, con scontrino di comodo emesso ora per te) ma da alcuni giorni od al massimo mesi, vedrai che ti ripristano all'istante i tre anni, se tutto il resto è regolare (card ID scontrino eccc..)ciao
alcarbo
Messaggio: #90
QUOTE(osterman @ Jan 3 2012, 09:36 PM) *
Falso! O, meglio, ambiguo....
Dura due/tre anni per l'acquirente del prodotto nuovo.


Ehi. Piano con i termini negativi. dry.gif
Semmai incompleto... semmai rolleyes.gif

@ anello.toni Se poi viene fuori che Nital non te la estende, bontà sua, te la vai a prendere con il centro Commerciale, che tiene in giacenza prodotti oltre il dovuto. Saranno loro a doverti dare un prodotto registrabile

Sarebbe come fare questioni ad una casa farmaceutica perché una farmacia vende un prodotto del secolo scorso
alcarbo
Messaggio: #91
QUOTE(osterman @ Jan 3 2012, 09:36 PM) *
Falso! O, meglio, ambiguo....
Dura due/tre anni per l'acquirente del prodotto nuovo.


Ehi. Piano con i termini negativi. dry.gif
Semmai incompleto... semmai rolleyes.gif
Poi è una cosa chiara solo da ieri texano.gif

@ anello.toni Se poi viene fuori che Nital non te la estende, bontà sua, te la vai a prendere con il centro Commerciale, che tiene in giacenza prodotti oltre il dovuto. Saranno loro a doverti dare un prodotto registrabile Sarebbe come fare questioni ad una casa farmaceutica perché una farmacia vende un prodotto del secolo scorso.
POI LO SAI VERO' CHE SCRIVERE IN MAIUSCOLO VUOL DIRE URLARE !!! E' un pò fuori luogo rolleyes.gif

Messaggio modificato da alcarbo il Jan 11 2012, 08:18 AM
alcarbo
Messaggio: #92
Mi sono limitato a quelle aperte o meglio attive nel 2012... rolleyes.gif (e non credo che ci siano tutte)

Ma Se Dovessi Vendere Un Prodotto Nital... ..come si fa con la garanzia?

Delucidazioni... Garanzia Nital E Non Nital... Import?

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Usato: Nital Card E Garanzia. Ma sta benedetta garanzia quanto vale?

Perchè 2 Anni Di Garanzia Anzicchè 4?

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Ultimo Topic Poi Basta... :import nital?

QUOTE(xaci @ Jan 16 2012, 03:48 PM) *




Dimenticavo. No comment ... rolleyes.gif
alcarbo
Messaggio: #93
Le domande più ricorrenti (FAQ) sono sempre le stesse e mi pare inutile ripeterle all'infinito, con risposte non sempre precise.

1. La Nital Card va registrata entro sette giorni dall'acquisto ?
Sì va registrata entro sette giorni dall'acquisto.
Se poi succede che venga il decimo, dodicesimo e forse anche qualche giorno in più, basta telefonare a Nital che per correntezza commerciale registra il prodotto anche se il termine contrattuale sarebbe scaduto. Trattasi di concessione graziosa, non dovuta, neanche se intervenissero le Associazioni dei Consumatori.

2. La Nital Card può essere registrata dopo un anno dalla data dello scontrino ?
Direi proprio di no.
Un tempo era in uso la prassi di usare, anche a fondo, il materiale per un anno e più, per poi venderlo come nuovo, con possibilità dell'acquirente di registrarlo come se nessuno l'avesse mai usato, pur a suo scapito

3. La Nital Card scaduta (ha una data di scadenza) può essere registrata ?
Anche qui di per sé non si potrebbe.
Se però il prodotto resta in giacenza in un magazzino e la Card frattanto scade, in genere Nital rigenera la Card, purché credo ciò avvenga entro un certo periodo (diciamo un anno, forse due) ma non dopo 6 anni, cosa che farebbe pensare che il bene è stato sfruttato e usato, pur se poi qualcuno con un raggiro emette per compiacenza uno scontrino con data attuale o recente. Trattasi di concessione graziosa, non dovuta, neanche se intervenissero le Associazioni dei Consumatori.

4. La questione più discussa.
L'estensione della garanzia Nital da 2 a 4 anni per gli obiettivi oppure da 2 a 3 anni per le fotocamere e da 2 a 4 anni per le Nikon 1 vale solo per il primo acquirente o vale anche nel caso di vendita del prodotto usato.
Su ciò è stato di recente chiarito che l'estensione della garanzia vale per il primo acquirente e che se chi compra il prodotto usato chiede (per sfizio suo, dato che non è con la registrazione finalizzata solo alla garanzia che si dimostra la proprietà del prodotto) che gli venga intestato, ciò si può fare con precise modalità (scritte altrove, se le cerchi chi le vuole usare) con perdita però del vantaggio dell'estensione della garanzia per l'acquirente dell'usato.
Se invece il prodotto circola, come da sempre avviene, senza dichiarare il cambio di proprietà, Nital (qui sì che vale il "si fa ma non si dice" e se la meniamo ancora un pò va a finire che Nital prende delle misure per eliminare una graziosa concessione tollerata ma non dovuta, neanche se intervenissero le Associazioni dei consumatori) ripara il prodotto a chi glielo chiede anche al quarto anno, dato che è ancora registrato a nome del primo acquirente.
Vi pare che vi sia violazione di qualche diritto ? A me no ! Poi ogni opinione è valida, purché i toni, come da troppo tempo non mi pare che accada sempre, rispettino se non le opinioni almeno le persone.
La garanzia di legge riguarda il venditore ed il produttore.
Nital non è né l'uno né l'altro. E' l'importatore ufficiale (non so se in esclusiva, non credo) del prodotto Nikon.
Per incentivare la vendita dei prodotti che importa rispetto a quelli importati (più o meno legalmente, compresi i paradisi fiscali) da altri soggetti, Nital offre (con contratto diverso dalla vendita..... NESSUNO DI NOI COMPRA DA NITAL MA COMPRA IN REALTA' PRODOTTI GARANTITI DA NITAL ) ai propri clienti una garanzia aggiuntiva.
Ed i clienti sono coloro che comprano prodotti nuovi, nuovi ripeto, non prodotti usati.
Chi compra prodotti Nital da un privato (con o senza partita iva) non è un cliente di Nital e potrà pretendere la garanzia dal venditore e dal produttore ma non dall'importatore (persino neppure nei due anni iniziali di garanzia, se non come centro di assistenza indicato dal venditore o produttore) con il quale non ha mai avuto rapporti, salvo che venga ceduto il contratto di garanzia (cambiata l'intestazione della Nital Card)
In tal caso però ciò non avverrà alle condizioni (garanzia estesa) che all'importatore non possono essere imposte, perché fino a prova contraria senza consenso del contraente si cedono i crediti ma non i contratti e quindi, in altri termini, a Nital non può essere imposto che mantenga l'estensione della garanzia ad un soggetto nuovo individuato da un suo ex cliente.
Questo non occorre che sia scritto in alcun posto.
E' sufficiente che venga precisato (come scritto anzi preannuciato dall'amministratore) al momento della richiesta di cessione del contratto
QUA


5. Per i professionisti (partite iva) la garanzia di legge è di un anno e non di due come per i consumatori privati. Nital raddoppia da 1 a 2 anni la garanzia del prodotto in fattura.

5 bis - E' possibile avere una garanzia per privati nonostante l'emissione della fattura in luogo dello scontrino purché sulla fattura sia indicato solo il codice fiscale del privato e nessun numero di partita iva.





Queste sono mie opinioni, raccolte dal Forum, non la "voce" di Nital.
alcarbo
Messaggio: #94
E' utile sapere (come spesso viene chiesto) dove riparare oltre L.T.R. quando non abbiamo accesso

http://www.ltr.it/

http://www.nital.it/assistenza/home.php

===============

Milano Centro Assistenza Riparazioni Nikon http://www.bartoliniames.it/

Milano http://www.pravosnc.com/

Roma Centro Assistenza Nikon Roma http://www.advancedcsa.it/

Roma http://www.dearcamera.com/

Firenze Centro assistenza autorizzata Nikon http://www.nfservice.it/

Altri http://www.internetcamera.it/fotoriparatori.asp

alcarbo
Messaggio: #95
QUOTE
MATERIALE FOTOGRAFICO IN GARANZIA

Il materiale digitale e "tradizionale" in garanzia e’ di esclusiva competenza della LTR Service. Tale materiale verra’ inviato in LTR Service per la riparazione secondo le modalita’ indicate nella sezione SERVIZI.

MATERIALE FOTOGRAFICO FUORI GARANZIA
segue......


http://www.bartoliniames.it/index.php?dir=pagine&id=16

QUOTE
.....La stretta collaborazione con Nital e LTR Service .....


http://www.bartoliniames.it/index.php?dir=pagine&id=16

Messaggio modificato da alcarbo il Jan 29 2012, 01:13 PM
Francomanuti
Nikonista
Messaggio: #96
Buonasera ,ma il 3° anno di garanzia dato da Nital per le reflex copre tutto o no?
Ovviamente parlo di problemi della macchina e non causate dall'utente.

Grazie

Francesco
blast3r
Messaggio: #97
Leggendo un pò qua un pò la, stavo informandomi sulle garanzie; scrivo qua perchè mi sembra il 3rd più adatto.
Praticamente (correggetemi se sbaglio) in caso di guasto su oggetto comprato nuovo:
  • Garanzia Nital: mi rivolgo a LTR per 3 o 4 anni (dipende dal prodotto)
  • Garanzia Nikon Europa: per la durata del primo anno mi rivolgo a LTR; nel secondo anno al Venditore
  • Garanzia diversa da Nital o Nikon Europa: mi rivolgo per 2 anni al Venditore

Per quanto riguarda l'usato invece (che ricade ancora nel periodo di garanzia):
  • Usato Nital: ho cmq 3 o 4 da LTR anni dal momento che non faccio il "passaggio di proprietà"
  • Usato Nikon Europa: 1 anno LTR (sempre senza "passaggio") e secondo Venditore (???)
  • Usato non Nital ne Nikon Europa: come comprato nuovo (???)



Antonio Canetti
Messaggio: #98
QUOTE(blast3r @ Feb 8 2012, 10:12 AM) *
  • Garanzia Nital: mi rivolgo a LTR per 3 o 4 anni (dipende dal prodotto) CORRETTO
  • Garanzia Nikon Europa: per la durata del primo anno mi rivolgo a LTR; nel secondo anno al Venditore CORRETTO
  • Garanzia diversa da Nital o Nikon Europa: mi rivolgo per 2 anni al Venditore ]NO NITAL, NO EUROPA, per esempio New York o qualche parte del Mondo, quella che offre il venditore

Per quanto riguarda l'usato invece (che ricade ancora nel periodo di garanzia):
  • Usato Nital: ho cmq 3 o 4 da LTR anni dal momento che non faccio il "passaggio di proprietà" SI PUO' FARE
  • Usato Nikon Europa: 1 anno LTR (sempre senza "passaggio") e secondo Venditore (???) CREDO PROPRIO DI SI'
  • Usato non Nital ne Nikon Europa: come comprato nuovo (???) IL VENDITORE ( EUROPEO) DI PROFESIONE DEVE COMUNQUE RILASCIARE UNA FORMA DI GARANZIA


Antonio
blast3r
Messaggio: #99
QUOTE(blast3r @ Feb 8 2012, 10:12 AM) *
  • Garanzia diversa da Nital o Nikon Europa: mi rivolgo per 2 anni al Venditore NO NITAL, NO EUROPA, per esempio New York o qualche parte del Mondo, quella che offre il venditore

ok giustamente bisogna vedere da dove acquista a sua volta il venditore

QUOTE(blast3r @ Feb 8 2012, 10:12 AM) *
  • Usato Nital: ho cmq 3 o 4 da LTR anni dal momento che non faccio il "passaggio di proprietà" SI PUO' FARE
  • Usato Nikon Europa: 1 anno LTR (sempre senza "passaggio") e secondo Venditore (???) CREDO PROPRIO DI SI'
  • Usato non Nital ne Nikon Europa: come comprato nuovo (???) IL VENDITORE ( EUROPEO) DI PROFESIONE DEVE COMUNQUE RILASCIARE UNA FORMA DI GARANZIA


e se si tratta di un vendtore privato? Europa e terza valgono fino a scadenza?

Messaggio modificato da blast3r il Feb 8 2012, 12:54 PM
blast3r
Messaggio: #100
ok, sto cercando di capirne di più su ste benedette garanzie. Non ho purtroppo molto tempo da dedicare alla ricerca/lettura (il lavoro nobilita..tzk!), ma per quel poco che ho letto:
  • Nital: mando personalmente tutto a LTR sempre
  • Nikon Europe: (qua ho trovato pareri discordi)
    1.mando cmq tutto al venditore e lui poi a sua discrezione sceglie se mandare a Nikon (no LTR) il tutto od ad un suo "amico" riparatore ovunque esso sia.
    2.il primo anno mando io personalmente a Nikon (o LTR?!?) ed il secondo al Venditore che a sua discrezione sceglie se mandare a Nikon (no LTR) il tutto od ad un suo "amico" riparatore ovunque esso sia. (qua credo che nel 99.9 % dei casi succeda la seconda)
  • Venditore: mando tutto al venditore e lui a sua volta manda al suo "amico" riparatore ovunque esso sia.

Qua leggo che la 'Nikon Europe Service Warranty' vale un anno ma che si può estendere:
Alcuni rivenditori possono offrire estensioni della garanzia a livello legale o commerciale che ampliano la garanzia 'Nikon Europe Service Warranty' valida un anno. Ad esempio, in Italia e in Spagna è disponibile una garanzia legale o commerciale di 2 anni valida soltanto tra il RIVENDITORE e l'UTENTE FINALE.

Ma non ci andava di mezzo anche LTR il primo anno di Europa?

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