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NikonClub.it Community _ NIKON SUSHI BAR _ Garanzia Sugli Acquisti

Inviato da: alcarbo il Oct 14 2007, 09:03 AM

Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto (perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile), i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.
Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.
In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.
Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (ed altri) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- l’art. 67 comma del codice del consumo prevede poi che “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”; ciò esclude che il venditore tenti di imporre, con la “scusa” del rimborso delle spese accessorie, vere e proprie onerose penali
- è poi stato effettuato il raggruppamento di varie normative sparse che riguardano la sicurezza dei beni (D. L.vo 172/02 ora articoli da 102 a 113) e la responsabilità per danno da prodotti difettosi (DPR 224/88 e D. L.vo 25/01)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc…. come ad esempio la garanzia annuale internazionale Nikon, valida però a condizione che il bene risulti acquistato con modalità fiscalmente regolari, nonchè di proprietà del consumatore che chiede di far valere la garanzia, fatti in buona sostanza comprovati dalla presenza del documento attestante la garanzia internazionale, nonché della fattura e/o scontrino fiscale; ciò anche per evitare che venga richiesta la applicazione della garanzia su oggetti rubati)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso, anche se per lo più l’esperienza del garante fa discreta fede, così come è notoria anche la concreta ampia tolleranza dello stesso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
- da ultimo all’articolo 141 è stata ribadito il favore per il tentativo pregiudiziale di composizione delle controversie, inteso a favorire il ricorso alle procedure conciliative, evitando possibilmente il ricorso al contenzioso giudiziale.

Vendita di oggetti usati

Quanto descritto vale essenzialmente per la vendita di beni nuovi. Per la vendita invece di beni usati, soprattutto se effettuata fra privati e non da venditori professionali a consumatori, valgono invece regole in parte diverse, dovute ovviamente al fatto stesso che l’oggetto usato è stato certamente assoggettato ad uso, quindi con naturale usura e con conseguenti maggiori possibilità e rischi di presenza di vizi, noti od ignoti, riconoscibili o meno, dovuti a volte o spesso ad un uso inadeguato oppure alla normale usura del tempo.
Ebbene, mentre appunto si presume che un oggetto nuovo sia totalmente indenne da ogni vizio o difetto (salvo quelli connaturati alle sue caratteristiche commerciali, di norma peraltro noti e tollerati) per un oggetto usato invece, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati (in quanto con gli imprenditori commerciali è invece ormai invalsa la vendita dell’usato “garantito” con un patto convenzionale aggiuntivo che esula dai limiti descritti di cui all’art. 1491 c.c. e che assomiglia ai patti delle garanzie estensive sul “nuovo” previste dall’ultima parte dell’art. 1491: il venditore cioè dichiara che la cosa è esente da vizi) si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione della garanzia per vizi, sempre ex art. 1491 c.c., se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia proprio ex art. 1491 c.c. -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore.
Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).
Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04). Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che attiene al procedimento logico e giuridico seguito dal giudice di merito che decide il caso (Cass. 5251/04).
In conclusione, mentre di norma gli imprenditori professionali e commerciali prestano espresse garanzie convenzionali (pur per tempi limitati di sei mesi massimo un anno) ex art. 1491 ultima parte cod. civ., per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti. Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile. Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita, specie con un operatore commerciale, una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia. Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)


Su argomenti affini ma specifici e non generali (Nikon ecc....)

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=72289&hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=72659&hl=garanzia Garanzia Nikon

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=72436&hl=garanzia Garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=67890&hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=67037&hl=garanzia


http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=66630&hl=garanzia Validità Garanzia Nikon

Inviato da: gciraso il Oct 14 2007, 09:59 AM

Alfredo, sei un pozzo di scienza giuridica. Se adesso qualcuno prende una fregatura non ha più scusanti!

Saluti

Giovanni

Inviato da: alcarbo il Oct 14 2007, 10:06 AM

Troppo buono (devo espiare gli ex super acquisti ed ora le maxi svendite) messicano.gif

Aspetto contributi da colleghi e .................. sintesi blink.gif

Inviato da: alcarbo il Jan 1 2008, 04:37 PM

Up con l'anno nuovo messicano.gif

Inviato da: PAS il Jan 1 2008, 07:54 PM

Pongo in evidenza, trattandosi di argomenti di interesse generale e più volte oggetto di threads aperti dagli utenti.

Inviato da: mircob il Mar 14 2008, 11:59 PM

Quindi,se ho capito bene dai vari link, se compro un obiettivo usato con Nital card, la stessa rimane valida e mi da l'estensione della garanzia a 4 anni anche se già registrata dal primo proprietario, giusto?Ciao e grazie.

Inviato da: alcarbo il Mar 15 2008, 12:00 AM

QUOTE(mircob @ Mar 14 2008, 11:59 PM) *
Quindi,se ho capito bene dai vari link, se compro un obiettivo usato con Nital card, la stessa rimane valida e mi da l'estensione della garanzia a 4 anni anche se già registrata dal primo proprietario, giusto?Ciao e grazie.


Giusto. L'importante è la card e lo scontrino. Non importa chi la presenta (anche per assurdo se l'avesse rubata o ricettata .... ma in tal caso difficilmente avrebbe anche card e scontrino)

Inviato da: Moua il Mar 15 2008, 01:11 AM

QUOTE(alcarbo @ Mar 15 2008, 12:00 AM) *
Giusto. L'importante è la card e lo scontrino. Non importa chi la presenta (anche per assurdo se l'avesse rubata o ricettata .... ma in tal caso difficilmente avrebbe anche card e scontrino)


Anche l'estensione della garanzia? Ho letto che è strettamente personale e non cedibile....

Inviato da: nippokid il Mar 15 2008, 02:43 AM

QUOTE(Moua @ Mar 15 2008, 01:11 AM) *
Anche l'estensione della garanzia? Ho letto che è strettamente personale e non cedibile....

Ciao, l'estensione in effetti termina se registri il passaggio di proprietà, conviene quindi non farlo finchè non è scaduta la garanzia.

Fino alla scadenza e anche oltre, naturalmente, è sufficiente esibire Nital card e documento d'acquisto...a prescindere dalla registrazione...

cool.gif


Inviato da: alcarbo il Mar 15 2008, 05:50 AM

Pollice.gif

Inviato da: mircob il Mar 15 2008, 08:43 AM

Grazie mille.Ciao.

Inviato da: omysan il May 7 2008, 03:31 PM

domandina...

ho acquistato venerdì una D40 ( nuova in un centro commerciale) domenica scontrino e nital card alla mano registro le garanzie, ma il giorno dopo noto con grande sopresa che ho 2 anni per il corpo e 2 per l'obiettivio...niente estensione della garanzia?

guardo le nital e vedo che c'è scritto che una andava registrata ento ottobre 07 e l'altra entro dicembre 07 mellow.gif
hanno date di scadenza diverse o fa fede lo scontrino?

intanto ho mandato 2 giorni fa una mail dal sito nikoneuropa e aspetto delucidazioni...

voi che mi dite?

Inviato da: omysan il May 7 2008, 05:38 PM

non ho visto come modificare il mesaggio... quindi mi auto rispondo..

mi è arrivata la risposta da nikon dove dicono che è stato un errore del sistema e mi hanno portato la garanzia a 3 e 4 anni..

quindi se dovesse succedere ad altri mandate mail con allegata copia dello scontrino ^_^

ciao

Inviato da: nabba72 il May 15 2008, 02:10 PM

QUOTE(omysan @ May 7 2008, 06:38 PM) *
non ho visto come modificare il mesaggio... quindi mi auto rispondo..

mi è arrivata la risposta da nikon dove dicono che è stato un errore del sistema e mi hanno portato la garanzia a 3 e 4 anni..

quindi se dovesse succedere ad altri mandate mail con allegata copia dello scontrino ^_^

ciao


Ciao a tutti!
Forse non è la sezione giusta ma ho bisogno di una consulenza.
Ho acquistato negli Stati Uniti una D40X con relativo obiettivo AF-S DX18-55 e mi è stata rilasciata una garanzia di 90 giorni.

Vorrei registrare i prodotti acquistati, ma non ho la Nital Card. Ho provato ugualmente a registrarli ma mi viene richiesto il n° di matricola e l'ID. Dove li trovo?

Potete darmi una mano? e spiegarmi come funziona?

Grazie

Inviato da: gciraso il May 15 2008, 05:01 PM

QUOTE(nabba72 @ May 15 2008, 03:10 PM) *
Ciao a tutti!
Forse non è la sezione giusta ma ho bisogno di una consulenza.
Ho acquistato negli Stati Uniti una D40X con relativo obiettivo AF-S DX18-55 e mi è stata rilasciata una garanzia di 90 giorni.

Vorrei registrare i prodotti acquistati, ma non ho la Nital Card. Ho provato ugualmente a registrarli ma mi viene richiesto il n° di matricola e l'ID. Dove li trovo?

Potete darmi una mano? e spiegarmi come funziona?

Grazie

Non penso proprio che tu possa registrare da Nital corpi ed ottiche acquistati all'estero. Comunque, il numero di serie degli obiettivi sono scritti sul barilotto, sulla D40 non so, ma saranno sicuramente da qualche parte. L'ID, invece, è un numero abbinato dall'importatore su quello specifico prodotto ed è scritto sulla Nital card. Quindi, niente Nital card, niente ID.

Saluti

Giovanni

Inviato da: omysan il May 15 2008, 05:57 PM

non credo potrai registrarli, la garanzia Nital vale solo per i prodotti NITAL, quindi contempla quelli import. magari chi è più informato potrà darti maggiori chiarimenti o smentirmi...

Inviato da: GianlucaZu il Jun 24 2008, 04:40 PM

ciao a tutti.
ho comprato poco fa una coolpix L16.
ho fatto la registrazione per la garanzia
solo che se vado a verificare la durata parla di 3 anni e non 4.
devo compilare qualche altro modulo?

grazie

Inviato da: Lucabeer il Jun 24 2008, 05:42 PM

QUOTE(GianlucaZu @ Jun 24 2008, 05:40 PM) *
ciao a tutti.
ho comprato poco fa una coolpix L16.
ho fatto la registrazione per la garanzia
solo che se vado a verificare la durata parla di 3 anni e non 4.


E' corretto: i 4 anni di garanzia sono offerti solo sugli obiettivi per le reflex. Le macchine digitali (compatte o reflex) godono invece di 3 anni.

Inviato da: GianlucaZu il Jun 24 2008, 07:00 PM

QUOTE(Lucabeer @ Jun 24 2008, 06:42 PM) *
E' corretto: i 4 anni di garanzia sono offerti solo sugli obiettivi per le reflex. Le macchine digitali (compatte o reflex) godono invece di 3 anni.


hai ragione.
ho letto male la parte alta dell'elenco.

grazie per l'intervento
ciao.

Inviato da: gio08 il Jan 29 2009, 12:38 PM

Oggi ho contattato la nikon per chiarimenti sulla garanzia. Riporto quanto mi è stato detto:
1. nital è l'importatore ufficiale in italia. Se si acquista un prodotto da loro importato si ha garanzia 2 anni. Nel caso di problemi bisogna mandare l'oggetto a Torino per la riparazione.
2. se si acquista un prodotto importato in italia non da nital, comunque proveniente dall'europa allora quello è un prodotto di importazione. Nel caso di problemi solo il primo anno si deve spedire sempre a Torino (nikon fornisce la garanzia), il secondo anno è il rivenditore che deve dare la garanzia.
3. se si acquista un prodotto esternamente all'europa non c'è più alcuna garanzia.

Solo nel primo caso e per l'acquisto senza partita iva (come privato) è possibile estendere la garanzia a 3 o 4 anni rispettivamente per corpi e obiettivi.

Inviato da: alex64211 il Mar 20 2009, 03:16 PM

Cosa fereste al mio posto se:
1. acquistate un prodotto nikon con scontrino e fattura (sapete che Media World emette lo scontrino e poi la fattura a richiesta);
2. registrate il prodotto sul sito col numero della fattura e viene accordata l'estensione di garanzia a tre anni;
3. dopo 9 mesi denunciate un difetto che viene riconosciuto;
4. dopo un anno spedite la fotocamera per la riparazione e vi comunicano che la garanzia è scaduta dicendo che è stata acquistata con fattura e quindi dura un anno?
Non vi sembra alquanto assurda la cosa? Voi non vi sentireste presi per i fondelli?
Inoltre, l'art. 1495 cc al terzo comma non recita che: "l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna ; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna".
E perchè vengono ignorate le sentenze della cassazione che affermano che "la prescrizione è interrotta se il compratore comunica al venditore l’intenzione di far valere il diritto di garanzia (Cass. 10 settembre 1999, n.963)" e "la prescrizione si interrompe se il venditore, oltre a riconoscere (in modo esplicito o implicito) i vizi ammette anche la propria responsabilità (cioè riconosce il diritto di garanzia del compratore)" (Cass. 25 marzo 1988, n.2586).
Chiedo lumi agli esperti del forum per sapere se sono io che non ho capito o se c'è qualcuno che fa finta di non capire!




Inviato da: alcarbo il May 12 2009, 05:40 AM

QUOTE(alex64211 @ Mar 20 2009, 04:16 PM) *
Cosa fereste al mio posto se:
1. acquistate un prodotto nikon con scontrino e fattura (sapete che Media World emette lo scontrino e poi la fattura a richiesta);
2. registrate il prodotto sul sito col numero della fattura e viene accordata l'estensione di garanzia a tre anni;
3. dopo 9 mesi denunciate un difetto che viene riconosciuto;
4. dopo un anno spedite la fotocamera per la riparazione e vi comunicano che la garanzia è scaduta dicendo che è stata acquistata con fattura e quindi dura un anno?
Non vi sembra alquanto assurda la cosa? Voi non vi sentireste presi per i fondelli?
Inoltre, l'art. 1495 cc al terzo comma non recita che: "l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna ; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna".
E perchè vengono ignorate le sentenze della cassazione che affermano che "la prescrizione è interrotta se il compratore comunica al venditore l’intenzione di far valere il diritto di garanzia (Cass. 10 settembre 1999, n.963)" e "la prescrizione si interrompe se il venditore, oltre a riconoscere (in modo esplicito o implicito) i vizi ammette anche la propria responsabilità (cioè riconosce il diritto di garanzia del compratore)" (Cass. 25 marzo 1988, n.2586).
Chiedo lumi agli esperti del forum per sapere se sono io che non ho capito o se c'è qualcuno che fa finta di non capire!


Pur con un certo ritardo e senza qualificarmi esperto (semmai solo un operatore del settore) esprimo la mia personale opinione.
In effetti, avendo acquistato e registrato il prodotto con fattura, purtroppo dovresti aver perso tutti i benefici concessi dalle "nuove" leggi ai consumatori (privati). Inoltre, per lo stesso motivo, non dovresti godere neppure dei benefici della garanzia convenzionale (facoltativa) estesa a 3 anni da Nital, che vale solo per i privati che acquistano con lo scontrino, non nel caso di acquisto con fattura.

Quanto alla legge ed alla giurisprudenza che hai citato....
- è vero che la garanzia permane anche oltre l'anno e non si prescrive l'azione, però ciò solo qualora tu fossi stato convenuto (da Nital) per l'esecuzione del contratto vale a dire ad es. se non avessi pagato il prodotto; ma tu non sei stato convenuto e del resto questo è un discorso che può valere per il venditore non per l'importatore, e quindi purtroppo l'azione per garanzia per te è inderogabilmente scaduta con il decorso dell'anno; ed entro l'anno avresti dovuto far causa, non solo scrivere delle raccomdate; infatti a prescriversi è l'azione (la causa) non il diritto (la cui prescrizione si interrompe anche con una raccomandata); in sostanza prima il vizio va denunciato entro 8 giorni dalla scoperta per non generare la decadenza della garanzia, poi la causa va iniziata entro un anno dalla consegna (non dalla denuncia) per evitare la definitiva prescrizione del diritto alla garanzia
- è vero anche la garanzia per vizi non si prescrive nel caso in cui il vizio sia riconosciuto, però il riconoscimento deve essere certo, in sostanza prevalentemente scritto; può essere anche verbale, ma di ciò devi avere la prova, per lo più testimoniale; e non puoi essere tu come interessato ad attestarlo, deve essere un terzo estraneo attendibile.

La lettera della legge della Cassazione citate può trarre in inganno sulla violazione dei tuoi dirittti.
In realtà la legge (dura lex sed lex) ti è contraria.
Ben diverso sarebbe stato (o sarebbe) se tu avessi potuto (o potessi) qualificarti come privato.
Così non è per l'intervenuta emissione della fattura.

Piuttosto (e qui sono io a porre una domanda) la garanzia convenzionale facoltativa Nital non si estende da uno a 2 anni anche per i "professionisti", per gli acquisti cioè con fattura e partita iva ? Hai provato a risentire Nital sul punto ?

Buona ventura saluti Alfredo

Inviato da: alcarbo il May 13 2009, 05:37 AM

Ho controllato.
Mi pare che la garanzia Nital per vendite con fatture resti un anno. Non mi pare ci sia estensione.
Nè vale la garanzia biennale minima per i consumatori, perchè gli acquirenti con fattura non sono ritenuti consumatori

Inviato da: alcarbo il May 22 2009, 11:00 PM

E' errata la prima parte del post sopra.
Anche per i professionisti la garanzia Nital raddoppia da 1 a 2 anni (era vera la mia prima ipotesi)

QUOTE(Michele Difrancesco @ Apr 12 2006, 04:39 PM) *
La stessa opportunità di raddoppiare il periodo di garanzia è esteso, previa registrazione on line sul sito www.nital.it, anche per chi acquista un obiettivo per uso professionale, e quindi con fattura: in questo caso il periodo passerà da 1 a 2 anni.


LINK AL COMUNICATO UFFICIALE:
http://www.nital.it/press/2006/garanzia_obiettivi.php
Grazie per l'attenzione,

Michele Difrancesco
www.nital.it



QUOTE(alcarbo @ May 12 2009, 06:40 AM) *
Piuttosto (e qui sono io a porre una domanda) la garanzia convenzionale facoltativa Nital non si estende da uno a 2 anni anche per i "professionisti", per gli acquisti cioè con fattura e partita iva ?

Inviato da: Lucabeer il May 30 2009, 06:32 PM

QUOTE(alcarbo @ May 23 2009, 12:00 AM) *
E' errata la prima parte del post sopra.
Anche per i professionisti la garanzia Nital raddoppia da 1 a 2 anni (era vera la mia prima ipotesi)


SOLO per gli OBIETTIVI... non per i corpi macchina.

Inviato da: NeSsUn0 il Jun 5 2009, 02:46 PM

Salve a tutti,
ho una domanda da porvi:
ho acquistato di recente un obiettivo presso un venditore italiano di eBay.
il prodotto non presenta Nital Card, quindi credo che sia proprio import.
come si comporta la Nikon con i prodotti Import?!
ho provato a registrare il prodotto su questo sito, come ho fatto con gli altri prodotto nikon in mio possesso, tutti sono andati a buon fine, meno che questo, anzi mi vien detto che con quel Nr. non viene trovato nessun prodotto.
cosa vuol dire?!
che non è tra i numeri di serie della Nital, o è un prodotto contraffatto?!

Inviato da: Lucabeer il Jun 5 2009, 02:53 PM

QUOTE(NeSsUn0 @ Jun 5 2009, 03:46 PM) *
cosa vuol dire?!
che non è tra i numeri di serie della Nital, o è un prodotto contraffatto?!


Vuol dire che essendo import non puoi registrarlo...

Inviato da: c.claudio il Jul 20 2009, 01:46 PM

Buongiorno ,

vorrei avere chiarimenti in riguardo a questo:

Ho una D300 regolarmente acquistata e registrata Nital. Dopo 1 anno ho l'esigenza di portarla presso LTR per un malfunzionamento al mantenimento della carica della batteria , ma mi trovo ad aver perso lo scontrino , probabilmente dopo un trasloco di abitazione. Contatto il negozio presso cui ho effettuato l'acquisto e mi dicono che possono fare una dichiarazione di avvenuta vendita.
Posso , a questo punto valermi della assistenza LTR in garanzia Nital? ( scade alla fine d2l 2011)

grazie

Claudio

Inviato da: SkZ il Jul 23 2009, 02:55 AM

penso di si dato che lo dichiara il commerciante, ma una tel a LTR e' meglio wink.gif

Inviato da: alcarbo il Jul 29 2009, 04:22 PM

..... con il beneficio......
Ho letto che, se il prodotto è registrato, Nital ha modo di verificare la copertura della garanzia anche in assenza (perdita) della Nital Card.
Senza scontrino ? .... non lo so, anche se alla registrazione prima veniva inviato il numero dello scontrino stesso ed ora volendo si può inviarne la scannerizzazione (forse proprio in vista di uno smarrimento).
Tu l'avevi scannerizzato ed inviato ? Io no. ciao

p.s. mi spiace dell'aiuto relativo. Telefona perciò a LTR .... Pollice.gif

Inviato da: Sko22 il Sep 17 2009, 08:56 AM

Ho comprato un obiettivo usato provo a registrare il prodotto con il numero matricola che ho sulla sua nital card ma mi da che il numero matricola non esiste. molto probabilmente perché già registrato dal vecchio proprietario.

Chi mi da la certezza che quel prodotto usato è stato già registrato dall'ex proprietario e non e non sono stato fregato?

Inviato da: SkZ il Sep 19 2009, 04:19 AM

LTR!
colpetto di telefono e via le preoccupazioni

Inviato da: alcarbo il Sep 19 2009, 06:15 AM

"La garanzia sul prodotto segue la normativa vigente.
L'estensione di garanzia Nital è un'opportunità fornita al Nikonista primo possessore; è personale e non cedibile.
La garanzia sul prodotto potrà essere confermata, in caso di necessità, mediante l'esibizione dello scontrino fiscale o del documento di acquisto."


Inviato da: alcarbo il Sep 19 2009, 07:17 AM

QUOTE(mariomc2 @ Aug 6 2009, 02:23 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Al tempo! Qui non stiamo su di un forum qualsiasi! Questo è il forum dell'importatatore ufficiale Nital, quindi, anche se ovviamente non è scritto da nessuna parte, l'utente inesperto può essere indotto a pensare che esista una certa forma di controllo e che quindi i prezzi presentati siano quelli di mercato!
Ho visto proprio oggi ottiche, non Nital, vendute a 30 euro in meno delle corrispondenti nuove e 30€ su 1400 sono nulla!
Mi è capitato nel tempo anche di vedere lo stesso oggetto, dello stesso insersionista, presentato su altri canali a prezzi inferiori wink.gif
Ritengo che il prezzo di un oggetto dipenda dallo stato d'uso, dal corredo, e dal tipo di garanzia.
A proposito di garanzia ritengo truffaldino indicare la garanzia residua comprendente anche l'estensione che Nital offre solo al primo proprietario! È truffaldino perché Nital ha più volte, tramite suoi intermediari e sul sito stesso, sottolineato che con il passaggio di proprietà l'estensione decade automaticamente! Quindi torna automaticamente ai due anni di legge! E non venitemi a dire che basta non dichiarare il passaggio di proprietà, non lo accetto in quanto dichiarerei implicitamente un falso e rischierei, in caso di richiesta documenti per il ritiro dopo la riparazione, di trovarmi in serie difficoltà.
Dal mio piccolo punto di vista ritengo che l'amministrazione del forum debba esercitare un controllo effettivo sugli annunci dell'usato con eventuale rimozione ed ammonizione a chi offre oggetti a prezzo esagerato e non indichi chiaramente la garanzia residua sull'acquirente finale.




QUOTE(alcarbo @ Aug 7 2009, 10:41 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Senza polemica, ma sono costretto a contraddirti.
Il passaggio di proprietà di un obiettivo, il quale, anche se registrato, non è come una casa o un'auto, ma rimane sempre un bene mobile, avviene (si perfeziona) con l'accordo fra le parti e poi viene "eseguito" con la consegna del bene ed il pagamento del prezzo.
La registrazione del passaggio di proprietà presso Nital non ha alcun valore legale per il trasferimento di proprietà e non è affatto necessaria.
Altrettanto per la validità della garanzia non è necessario dichiarare a Nital il passaggio.
La garanzia vale per la detenzione del bene (in teoria anche se proveniente da furto) e nel contempo dalla detenzione del certificato di garanzia (nital card) e della prova dell'acquisto (scontrino o fattura) questa sì per attestare anche (ma non solo) che il detentore non è abusivo.
Il fatto che registrando il passaggio si perda l'estensione della garanzia facoltativa estesa (da 2 a 4 anni) concessa da Nital, è una scelta contrattuale di Nital stessa, insindacabile in quanto del resto accettata all'acquisto e che l'acquirente di seconda mano non può oppore a Nital se si presenta a proprio nome, dopo aver all'acquisto variato l'ntestazione della registrazione (si badi bene....della registrazione... non della proprietà del bene).
Se però (come consentito e lecito) l'acquirente presenta il bene dotato di nital card e scontrino (anche se è un acquirente di seconda mano e non ha dichiarato il cambio di proprietà) Nital riconosce la garanzia estesa e non indaga (né per me potrebbe farlo) se chi presenta l'obiettivo è persona diversa dall'acquirente orginario.
Perciò - e concludo - acquistare un obiettivo senza dichiarlo a Nital per me non è una truffa in danno di Nital. E' solo una modalità che addirittuta Nital mi ha consigliato allorchè chiesi di passare a mio nome un obiettivo usato. Mi dissero........ "fallo pure, ma perdi l'estensione della garanzia........ ti conviene tenerlo così e, se hai nital card (che addirittura potrebbe anche mancare, essendo l'obiettivo già registrato da loro) nonché lo scontrino....... la riparazione verrà fatta (sempre che sia in garanzia) a prescindere da chi presenta il tutto".
Spero di essermi spiegato (e di non aver sbagliato, perchè non ho certo in tasca la verità... anzi).
Saluti.




QUOTE(mariomc2 @ Aug 7 2009, 11:56 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Mantenendo i toni pacati e non polemici che hanno sempre contraddistinto i nostri rapporti:
non mi trovi d'accordo in quanto l'estensione della garanzia, come specificato dalla Nital stessa, è un plus offerto solo al primo possessore dell'oggetto, ne consegue che nel momento stesso in cui io acquisto un obiettivo o una fotocamera usati non acquisisco alcun diritto sull'estensione della garanzia stessa, garanzia che automaticamente ritorna ai due anni di legge e il non dichiarare il passaggio di proprietà (non indispensabile a livello legale a differenza, come hai giustamente fatto notare, di automobili o immobili e aggiungerei di armi) porrebbe il nuovo possessore, in caso di intervento in garanzia oltre il secondo anno, in una posizione di illecito nei confronti di Nital che, a mio avviso, potrebbe, in caso di contestazione, chiedere il ritiro da parte del primo propietario (per Nital attuale e unico, e sarebbe giustificata dal fatto che non risultando variazioni di proprietà la consegna di un bene di valore va fatta al proprietario o chi da lui esplicitamente delegato con indicazione dell'oggetto e della data di ritiro il tutto correlato da documento del delegante e del delegato) o addirittura rivalersi nei confronti del secondo proprietario con richieste di pagamento dell'intervento stesso. Per come la vedo io i presupposti di illecito ci sono tutti e forse anche di frode.
Non credo che a livello legale assuma valore il parere di un dipendente Nital, immagino che quello da te riportato non sia il parere ufficiale di Nital, che consiglia di non variare il nome di registrazione.
Concludo riportando le chiare parole ufficiali Nital (cliccando negli annunci usato su "articolo con garanzia")
"La garanzia sul prodotto segue la normativa vigente.
L'estensione di garanzia Nital è un'opportunità fornita al Nikonista primo possessore; è personale e non cedibile.
La garanzia sul prodotto potrà essere confermata, in caso di necessità, mediante l'esibizione dello scontrino fiscale o del documento di acquisto."

Più chiaro di così!
Ritornando alla politica di vendita dell'usato ritengo che, malgrado l'usanza, a mio parere illecita, di non dichiarare il cambio di proprietà debba essere vietato indicare la garanzia residua comprensiva dell'estensione e in questo mi appello a Nital (anche perché questo è il forum ufficiale Nital e quindi mi aspetto che le offerte, come peraltro affermato nelle linee guida, vengano controllate) perché faccia chiarezza una volta per tutte e che inserisca, a questo proposito, regole chiare nel regolamento vendita usato




QUOTE(alcarbo @ Aug 7 2009, 12:12 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Mario prendo atto della tua motivata ed accurata opinione.
In effetti è probabile che, quanto dettomi in un'occasione particolare, non faccia testo per Nital.
Il testo da te riportato lo dimostra, anche (a questo punto) senza necessità di prese posizioni ufficiali di Nital stessa (che prima mi apparivano opportune..... ora non più).
Alcune risposte che ci vengono date singolarmente non possono diventare regole consolidate, per cui può benissimo essere (ed è già accaduto in casi similari) che ad alcuno venga data una risposta e ad altri un'altra.
Le regole restano quelle scritte. Perciò, rivedendo la mia opinione (fondata in effetti su una cosa riferita a me in una certa occasione) convengo con te.
Se poi Nital vuole, ogni tanto o sempre, di sua iniziativa, mantenere la garanzia estesa anche al secondo acquirente, tale scelta è una sua semplice discrezionale facoltà, alla quale non corrisponde però un diritto del cliente.
Concordo però che non sarebbe male una presa di posizione ufficiale

Inviato da: alcarbo il Oct 28 2009, 05:28 AM

post errato

Inviato da: SkZ il Nov 17 2009, 02:53 AM

articolo interessante
http://www.tomshw.it/cont/articolo/garanzia-commerciale-chi-ha-detto-che-e-di-due-anni/22822/1.html

Inviato da: alcarbo il Nov 18 2009, 07:03 AM

Interessante

Inviato da: gibe81 il Dec 22 2009, 11:38 AM

ciao a tutti!
ben presto diventerò un nuovo nikonista! bè dai diciamo che la famiglia si allarga!
....però non sono ancora diventato nikonista ed da qui scatta la domanda da sottoporvi.....

premessa.
sto acquistando una nikon d90 con 18 105 sul sito photodigit.
ho posto ad uno dei loro operatori la domanda se rilasciavano scontrino fiscale, in modo da poter registrare il prodotto sul sito (con nitalcard ecc)

la risposta che mi è stata data è stata che loro rilasciano fattura, ma che la fattura a un privato ha lo stesso valore dello scontrino fiscale.

secondo voi mi troverò poi incasinato quando effettuerò la registrazione?
qualcuno di voi sa dirmi risposte chiare e certe, o meglio che contatto nital o nel caso l'assistenza?

vi ringrazio!!!!!!!!!

e buoni scatti natalizi!!!!!

Inviato da: alcarbo il Dec 27 2009, 10:51 AM

Non mescolare le cose (vale a dire una garanzia generica e la garanzia Nital).

1 Per la garanzia generica:
a) se la vendita viene fatta ad un privato rilasciano lo scontrino fiscale e la garanzia dura due anni;
b ) se la vendita viene fatta ad un professionista, e comunque ad un soggetto con partita iva, viene rilasciata la fattura e la garanzia dura solo un anno

2 Per avere la garanzia di Nital estesa per i privati
(fino a 3 anni per le fotocamere e 4 anni per gli obiettivi)
occorre sia lo scontrino fiscale che la Nital Card
e la registrazione va fatta entro 7 gg dallo scontrino

Non entro nel merito
A) se la Nital Card per un privato sia accompagnabile dalla fattura anziché dallo scontrino (dubito**)
B ) dei trattamenti riservati a Nital ai professionisti


QUOTE(gibe81 @ Dec 22 2009, 11:38 AM) *
la risposta che mi è stata data è stata che loro rilasciano fattura, ma che la fattura a un privato ha lo stesso valore dello scontrino fiscale.


non so, ma non credo

** p.s. ...... quindi non so se con la fattura e la Nital Card si può ottenere la garanzia estesa
(se ne è parlato, ma non ricordo che si disse)
In ogni caso è indispensabile la Nital Card

Inviato da: alcarbo il Dec 27 2009, 10:59 AM

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=131660&hl=fattura

Ecco dove se ne è parlato (secondo me con una risposta precisa....... che segue)

QUOTE(simonemgn @ Nov 23 2009, 01:37 PM) *
Ti rispondo con sicurezza perchè ho posto la domanda alla Nital un paio di giorni fa. La fattura può essere intepretata in due modi:
1° fattura con partita IVA che prevede un uso professionale (in questo caso si può scaricare l'IVA) e la garanzia è di 12 mesi.
2° fattura con codice fiscale. In questo caso non si può scaricare l'IVA e la fattura è equiparabile in toto a uno scontrino fiscale perchè non prevede l'uso professionale.

Se ti sei fatto fare una fattura con codice fiscale, hai diritto alla garanzia come chi si è fatto fare lo scontrino. Ripeto, sono parole della NITAL.

Ciao


Inviato da: gibe81 il Dec 27 2009, 11:15 AM

QUOTE(alcarbo @ Dec 27 2009, 10:59 AM) *
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=131660&hl=fattura

Ecco dove se ne è parlato (secondo me con una risposta precisa....... che segue)




ciao a tutti, passato buone feste?

nel frattempo avevo cotattato la nital e il negozio on line che vende il prodotto.
allora il negozio rilascia fattura, ma se nella fattura vi è riportato il codice fiscale dell'acquirente e NON la partita iva allora la stessa è valida come scontrino fiscale e di conseguenza si può estendere la garanzia da 2 a 3 anni per il corpo macchina e da 3 a 4 per l'obiettivo!

ho la mail della nital che testimonia questo!!!! ;-)

vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato!!!!

ciaooooooooooooooooooooooooooo

Inviato da: alcarbo il Dec 27 2009, 11:20 AM

Bene.
Allora resta confermato esattamente quello che hanno detto a Simone
Bene.
Sarà utile ad altri. ciao

QUOTE(alcarbo @ Dec 27 2009, 10:51 AM) *
non so, ma non credo


alcarbo aveva torto wink.gif

Inviato da: alcarbo il Dec 27 2009, 12:29 PM

Rileggendolo, si fa fatica a capire. Merita una sintesi, almeno per l'usato .... fra privati.
Di nuovo non è breve, ma dei temi complessi è difficile fare una maggiore sintesi
(semplificando oltre si rischia di errare, rischio già del resto sussistente così)

QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

omissis

Vendita di oggetti usati ............ fra privati.

PREMESSA
E' invalso spesso l'uso, nella vendita fra privati, di escludere la garanzia del bene.
Tale patto, a differenza di patti simili stipulati fara consumatori e venditori professionali, ritengo sia possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative inderogabili.
Se invece manca tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa) dovrebbero valere le regole che seguono.

Per un oggetto usato, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.

Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.

Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore, od a maggior ragione da fatti accidentali (cadute ecc...)

Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).

Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04).

Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa.

In conclusione per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti.

Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa però attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile.

Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia.

Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.



QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)

Inviato da: alcarbo il Dec 27 2009, 01:00 PM

QUOTE
Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia.


Rileggendo ancora, non escludo che valga anche il principio contrario, vale a dire che...
... in assenza di espressa (possibile**) esclusione della garanzia sull'usato, la garanzia vige.

** patto non possibile (o invalido per me) nel rapporto con i professionisti

guru.gif graditi contributi.
Approfondirò ancora.

Inviato da: alcarbo il Jan 3 2010, 10:04 AM

Ulteriore sintesi (e revisione).

QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
In generale ......

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).

Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto ( .... con raccomandata a.r...... perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile) i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta.

La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.


QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
In particolare (per il consumatore *****) .........

Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.

In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore.

Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dal Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206)

Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:

- la nozione di consumatore *****, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”

- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (come sopra)

- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;

- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
1 la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
2 la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
3 la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia (scritta) del vizio o difetto entro due mesi (non solo otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
4 la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non solo un anno) dalla consegna
5 sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa
6 restano i esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…)



Inviato da: alcarbo il Jan 3 2010, 10:16 AM

QUOTE(alcarbo @ Jan 3 2010, 09:15 AM) *
http://sosonline.aduc.it/scheda/sul+diritto+recesso+ho+appena+fatto+acquisto+ma+ci_9652.php (dal sito Aduc)



QUOTE
VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
Non esiste il diritto di recesso se non a discrezione del venditore.
............
Attenzione, non esiste il diritto di recesso anche per le vendite a distanza:
- di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore


QUOTE(alcarbo @ Jan 3 2010, 10:04 AM) *
Ulteriore sintesi (e revisione).


n.b. la sintesi del precedente post (non più modificabile) riguarda il ...... nuovo, non l'usato.

Inviato da: max7581 il Jan 18 2010, 11:08 PM

Buona sera a tutti
volevo fare una domanda,
ho comprato una d700 da demo cioe che il negoziante la teneva come in vetrina
ha la sua nital card e tutto il resto, il negoziante mi ha anche detto che ha garanzia tre anni
m aquando lo registrata la nikon me ne ha dati 2 come posso fare???
vi ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete

Inviato da: swaily il Feb 5 2010, 10:40 PM

QUOTE(nippokid @ Mar 15 2008, 02:43 AM) *
Ciao, l'estensione in effetti termina se registri il passaggio di proprietà, conviene quindi non farlo finchè non è scaduta la garanzia.

Fino alla scadenza e anche oltre, naturalmente, è sufficiente esibire Nital card e documento d'acquisto...a prescindere dalla registrazione...

cool.gif


Scusate ma non ho capito se al termine della garanzia si "debba" comunque effettuare un passaggio di proprietà o meno. L'acquisto di un SB800 usato del2009 con garanzia Nital va comunque "regolarizzato" con un passaggio oppure posso tranquillamente non fare nulla anche dopo il termine della garanzia?
Grazie per l'eventuale risposta.
Claudio.

Inviato da: gattonero999 il Feb 7 2010, 12:29 AM

QUOTE(max7581 @ Jan 18 2010, 11:08 PM) *
Buona sera a tutti
volevo fare una domanda,
ho comprato una d700 da demo cioe che il negoziante la teneva come in vetrina
ha la sua nital card e tutto il resto, il negoziante mi ha anche detto che ha garanzia tre anni
m aquando lo registrata la nikon me ne ha dati 2 come posso fare???
vi ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete


Se telefoni secondo me te lo sistemano (a me l'hanno fatto a suo tempo)


QUOTE(swaily @ Feb 5 2010, 10:40 PM) *
Scusate ma non ho capito se al termine della garanzia si "debba" comunque effettuare un passaggio di proprietà o meno. L'acquisto di un SB800 usato del2009 con garanzia Nital va comunque "regolarizzato" con un passaggio oppure posso tranquillamente non fare nulla anche dopo il termine della garanzia?
Grazie per l'eventuale risposta.
Claudio.


Non è chiara la domanda.
Durante la garanzia pare non convenga cambiare nome perché si perde l'estensione della garanzia stessa.
Al termine della garanzia si può cambiare nome ma credo serva a poco visto che la garanzia è scaduta.


(per me non è con l'intestazione della garanzia che provi la legittimità della proprietà; per me)

Inviato da: Antonio Canetti il Feb 7 2010, 12:36 AM

QUOTE(gattonero999 @ Feb 7 2010, 12:29 AM) *
(per me non è con l'intestazione della garanzia che provi la legittimità della proprietà; per me)


bensi con la fattura o scontrino fiscale.


Antonio

Inviato da: alcarbo il May 24 2010, 04:40 AM

QUOTE(alcarbo @ Dec 27 2009, 01:29 PM) *
Vendita di usato fra privati



........ e sulla vendita di usato da commerciante a privato

QUOTE
Forse non tutti sanno che i beni di consumo usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo. E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell’interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare del bene controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti del bene che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un bene in ottime condizioni d'uso


http://www.spaziomotori.it/garanzia_usato.htm#Testo_integrale


Inviato da: alcarbo il Jun 14 2010, 06:39 AM

Essendoci vari brani sparsi, ne ho fatto un riepilogo ed aggiornamento, senza pretesa di completezza e di........ verità assoluta, che nel diritto (ma non solo) di fatto non esiste wink.gif

http://www.alcarbo.info/garanzia%20vendite.pdf

Inviato da: ncuoccio il Jun 24 2010, 01:45 PM

Salve, ho acquistato solamente 5 gg fa una Nikon D5000. Oggi ho scoperto dal seriale che la stessa ha un difetto di conformità (accensione), tra l'altro annunciato nel luglio 2009.
Volevo sapere se posso chiedere l'immediata sostituzione al venditore, anche perchè entro il 30/06 godo di 5 anni di garanzia al momento della registrazione online (già operata sulla mia in possesso)...o sono costretto a spedirla alla LTR di Torino, senza neanche averla usata una volta (Il che mi dà molto fastidio ).

Grazie mille.

Inviato da: npkd il Jun 24 2010, 03:12 PM

QUOTE(ncuoccio @ Jun 24 2010, 02:45 PM) *
Salve, ho acquistato solamente 5 gg fa una Nikon D5000. Oggi ho scoperto dal seriale che la stessa ha un difetto di conformità (accensione), tra l'altro annunciato nel luglio 2009.
Volevo sapere se posso chiedere l'immediata sostituzione al venditore, anche perchè entro il 30/06 godo di 5 anni di garanzia al momento della registrazione online (già operata sulla mia in possesso)...o sono costretto a spedirla alla LTR di Torino, senza neanche averla usata una volta (Il che mi dà molto fastidio ).

Grazie mille.

Fastidio comprensibile. mad.gif

Il negoziante avrebbe dovuto aderire alla campagna di richiamo e provvedere alla sostituzione (gratuita ed agevolata, ovviamente..) degli articoli che rientravano nella segnalazione, invece...

Io mi rivolgerei proprio a lui, facendo presente la situazione, affatto sconosciuta, e pretendendo chiedendo cortesemente la sostituzione immediata della tua D5000.

Sarebbe assurdo che ti lasciasse in carico l'onere (pur non economicamente parlando..) di un intervento di assistenza su una fotocamera nuova a causa di una sua leggerezza.

In bocca al lupo.

IPB Immagine


Inviato da: ncuoccio il Sep 17 2010, 02:29 PM

QUOTE(npkd @ Jun 24 2010, 04:12 PM) *
Fastidio comprensibile. mad.gif

Il negoziante avrebbe dovuto aderire alla campagna di richiamo e provvedere alla sostituzione (gratuita ed agevolata, ovviamente..) degli articoli che rientravano nella segnalazione, invece...

Io mi rivolgerei proprio a lui, facendo presente la situazione, affatto sconosciuta, e pretendendo chiedendo cortesemente la sostituzione immediata della tua D5000.

Sarebbe assurdo che ti lasciasse in carico l'onere (pur non economicamente parlando..) di un intervento di assistenza su una fotocamera nuova a causa di una sua leggerezza.

In bocca al lupo.

IPB Immagine


Chiedo scusa per il ritardo della mia risposta ( wink.gif Nascita di mio figlio!!!). Mi hanno immediatamente sostituito l'intero Kit (Body+ Obiettivo), tra l'altro non sapendo di questo inconveniente, addossandosi tutte le 'rotture' del caso!!!! Tutto a buon fine. Macchina fantastica....Grazie e a presto!!!

Inviato da: limitless il Sep 27 2010, 04:37 PM

Buongiorno
ero intenzionato ad acquistare una D90 + 16-85 nuova, fatturandola. Ho scoperto con stupore leggendo questo thread e telefonando a Nital che la garanzia in caso di fattura è 12 mesi sul corpo e 24 sull'ottica. Allora mi chiedo quali vantaggi avrei a comprare un prodotto Nital spendendo di più? A questo punto la garanzia su un prodotto Import non sarebbe uguale (o forse maggiore?)?

Per la cronaca sto pensando di acquistare un usato con ancora due anni di garanzia come privato per ottenere risparmio e maggiore garanzia....

Inviato da: frank.87 il Sep 30 2010, 03:01 PM

scusate raga, sono nuovo e ho appena fatto una cavolata :'(
pochi minuti fa ho registrato la mia fotocamera coolpix s4000 per estendere la garanzia, ma ricevendo la mail di conferma mi sono accorto di aver commesso un errore...
in pratica ho registrato l'acquisto del prodotto al 29, quando invece l'ho acquistato il 25(è anche scritto sullo scontrino fiscale)
ora vorrei contattare qualcuno perchè non vorrei perdere quest'ulteriore garanzia di 3 anni :'(
come posso fare?chi posso contattare? alla fine è solo un errore di digitazione e distrazione, ho scritto 9 al posto di scrivere 5
help me please!!!

Inviato da: Antonio Canetti il Sep 30 2010, 03:06 PM

devi contattare la LTR che gestisce per la Nital le garanzie


http://www.nital.it/assistenza/home.php


Antonio

Inviato da: frank.87 il Sep 30 2010, 03:20 PM

grazie mille wink.gif

Inviato da: alcarbo il Sep 30 2010, 06:22 PM

Limitless, anche senza quotarti........
Secondo me conviene comunque Nital perché se succede qualcosa nel pur breve periodo sai a chi inviare l'attrezzatura.
Poi a garanzia scaduta hai diritto comunque ad un buon sconto sulle riparazioni.

Invece non mi pare che con acqusti import ci siano garanzie così sicure.
Intanto la garanzia te la da il venditore, che non è un riparatore.
Dovrà inviarla ad un riparatore con lui convenzionato, magari qualificato ma non noto.
Inoltre certi acquisti on-line con dichiarate garanzie, all'atto pratico non sono poi effettive.

Diverso è il discorso per acquisti Nikon Europe che hanno comunque un anno di garanzia fra l'altro prestato da Nital, per un accordo diretto di questa con Nikon. Però ci deve essere la garanzia gialla e la prova d'acquisto (scontrino o fattura) anche in questo caso. In molte vendite import ti danno il tagliandino giallo ma manca una prova d'acquisto valida; spesso, non sempre ovvio.

Così almeno a me risulta, ma non prendere le mie parole come oro colato.

Un acquisto usato come privato con garanzia residua di due anni non è poi male; come garanzia; come usato lo devi valutare tu.

Inviato da: AndyD90 il Oct 25 2010, 07:22 PM

Salve a tutti, sono veramente nuovo qui e vi chiedo un aiuto urgente sul tema garanzia.

Sarei intenzionato ad acquistare un kit NITAL (corpo macchina+obiettivo) nuovo in confezione sigillata (e quindi con Nital Card regolare ovviamente) da un privato che però non è in possesso dello scontrino di quando ha acquistato.

Il prodotto è nuovo sigillato e non è ovviamente ancora stato registrato ma volevo chiedervi se posso stare tranquillo in quanto se ho capito bene è sempre necessario lo scontrino oltre alla Nital Card per far valere la garanzia.

Grazie mille anticipatamente. grazie.gif

Inviato da: alcarbo il Oct 26 2010, 05:09 AM

Sì è indispensabile lo scontrino. Solo con Nital card ma senza scontrino (o fattura per l'acquisto fatto da chi ha partita iva, con garanzie più brevi però) non si può registrare ed ottenere l'estensione della garanzia.
Addirittura senza scontrino secondo me non hai neanche la garanzia di legge (2 anni per i privati).

E' molto strano un prodotto sigillato senza lo scontrino. Strano davvero.

E' più facile che succeda il contrario, cioè che ci sia scontrino e Nital già registrati oppure che ci sia un prodotto "scontrinato" ma aperto.

p.s. Un tempo si usava non registrare subito in modo da vendere dopo qualche mese il prodotto come se fosse nuovo.
Nital ha ovviato imponendo lal registrazione entro 7 giorni.

Inviato da: alcarbo il Oct 26 2010, 07:42 PM

wink.gif

Inviato da: AndyD90 il Oct 26 2010, 10:45 PM

QUOTE(alcarbo @ Oct 26 2010, 08:42 PM) *
wink.gif



Grazie mille per la celerità!!! Per evitare ogni problema eventuale oggi me ne sono andato da un rivenditore ufficiale di milano e sono uscito con una bella confezione luccicante che conteneva D90 e 18-105 ovviamente con scontrino eccetera! Grazie ancora.

Inviato da: alcarbo il Oct 27 2010, 02:46 AM

Complimenti !! guru.gif
Scusa il ritardo nella risposta, ma mica sempre passo di qui. rolleyes.gif
Hai fatto bene a fare un acquisto sicuro e di un prodotto nuovo. Eviti ogni questione.
Usiamo le faccine per dare il senso alle frasi.
Il tuo grazie può essere sia cordiale che ostile
(nel senso di redargurmi per il ritardo);
qui è tutto volontariato.
ciaooooooouuuuuuuuuuuooooo messicano.gif

Inviato da: alcarbo il Jan 3 2011, 03:50 AM

QUOTE(Attilio PB @ Oct 28 2010, 03:45 PM) *
Credo che per chiarire la questione, piu' che un intervento di Nital diretto, che rimarrebbe in un post qui al bar con nessuna valnza per nessuno, sarebbe piu' semplice capire e chiarirsi chi sono gli attori nelle varie questioni contrattuali e come sono obbligati nei confronti degli altri.

Oggetto: obiettivo fotografico nuovo

Acquirente: privato, da tutelare con la garanzia di legge (2 anni)

Venditore: l'esercizio commerciale al minuto che vende il prodotto all'acquirente ed è obbligato per legge a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Produttore: Nikon Corporation con sede a Shinjuku, Tokyo, Japan obbligato in solido con il venditore a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Quindi, a rigor di legge, su qualsiasi (anche Nital) obiettivo fotografico nuovo Nikon la faccenda è semplice: hai un problema e ti rivolgi al tuo rivenditore che deve farsi carico della garanzia ed è il tuo interlocutore per la legge, se nel frattempo il venditore è fallito, chiuso, irreperibile, potrai rivolgerti al produttore direttamente che dovrà farsi carico della garanzia.
Questo secondo il codice civile, a prescindere da qualsiasi altro accordo tra le parti, funziona sempre cosi' e non potrebbe essere altrimenti.
Le parti possono pero' accordarsi, facendo un vero e proprio contratto, per dei servizi aggiuntivi non obbligatori per legge, non variando la base del codice civile che non è aggirabile ma andando incontro alle esigenze dell'acquirente.
E' qui che subentra Nital che fino a questo momento non c'entra nulla con tutta la questione. Nital si preoccupa di distribuire in Italia dei prodotti tra cui anche degli obiettivi Nikon nuovi tramite una serie di rivenditori convenzionati, e già capiamo da questo che gli unici interlocutori di Nital possono essere solo ed esclusivamente acquirenti che acquistano oggetti nuovi, non è necessario specificarlo da nessuna parte, Nital non vende oggetti usati come non vende tartufi, quindi non è necessario spiegare se i loro mezzi sono refrigerati o se seguono o meno le norme sanitarie per il trasporto di cibi, non lo fanno, che senso avrebbe? Cosi' non ha senso spiegare i rapporti tra Nital e chi compra usato, Nital non vende usato, come potrebbe spiegare qualcosa che non fa?
Arriviamo all'estensione della garanzia a quattro anni.
Nital, struttura commerciale, mette in atto delle promozioni che servono, auspicabilmente, per incrementare le vendite dei prodotti che distribuisce, nel nostro caso abbiamo la promozione di due anni di garanzia aggiuntiva che Nital offre ai propri clienti (che ricordiamo comprano oggetti nuovi) ed essendo una promozione Nital è libera di vincolarla ad una serie di condizioni ben descritte nella procedura che troviamo anche on-line, tra cui la registrazione on-line, l'inserimento dei dati fiscali e la scadenza entro sette giorni dalla data di emissione dello scontrino, non soddisfare una di queste condizioni è sufficiente a non accedere alla promozione.
Quindi, da tutto questo cosa ne deriva da un punto di vista legale e commerciale? Che Nital vende prodotti nuovi a clienti che comprano prodotti nuovi e propone una promozione che estende a questi ultimi il periodo di garanzia. Basta, tutto qui. Il rapporto commerciale e legale si instaura solo tra Nital e chi compra il nuovo.

E con l'usato? Che succede?
In caso di vendita di materiale usato gli attori sono:

Acquirente: colui che compra l'oggetto

Venditore: il privato in possesso dell'oggetto che è tenuto a consegnare l'oggetto, trasferirne la proprietà e garantire che l'oggetto sia scevro da vizi (cfr: art. 1476 Cod Civ).

eventualmente se l'oggetto ha meno di due anni di vita, interviene anche il produttore (Nikon Corporation) tenuto comunque a garantire per due anni qualsiasi oggetto prodotto.
Anche in questo caso Nital non compare, non è attrice tra le parti che comprano e vendono, come potrebbe derivarne un obbligo?

Veniamo all'oggetto ed all'estensione della garanzia.
Il trasferimento di beni immobili (case, terreni, ecc...) necessita di pubblicità, quindi della trascrizione su pubblici registri, con i beni mobili invece la pubblicità è necessaria solo per alcune categorie di beni ben precise, i casi piu' evidenti sono le automobili ad esempio, per tutti gli altri beni, compresi gli obiettivi fotografici, non è necessario registrare la vendita da nessuna parte, vale il principio "possesso vale titolo" salvo ovviamente prova contraria, quindi mai nessuno in forza di nessuna autorità potrà mai interrogarci sulla legittima proprietà di un oggetto che deteniamo, tranne ovviamente in caso di giudizio in tribunale, ed è qui che si incastra la questione della garanzia estesa di Nital: nel momento in cui l'oggetto che loro hanno venduto nuovo viene registrato secondo la loro procedura automaticamente va a godere di una garanzia di quattro anni di cui puo' beneficiare pero' solo il primo proprietario che è colui con cui Nital ha stretto il vincolo, tuttavia Nital non ha alcuna autorità di verificare legalmente che quell'oggetto sia sempre di proprietà del primo acquirente, non è un bene sottoposto a registrazione obbligatoria e Nital non appartiene alle forze dell'ordine per indagare in merito, quindi non potendo indagare sulla proprietà dell'oggetto banalmente dà seguito al contratto e lo ripara per tutti i quattro anni, non per benevolenza ma perché non ha strumenti per non farlo ed in questa situazione si ritrova a "subire" un comportamento "diciamo non perfettamente lineare" di chi, pur non essendo il primo acquirente che ha diritto alla garanzia estesa, "approfitta" dell'impossibilità di Nital di comportarsi diversamente.
Chiaramente in questa situazione se siamo noi a dire a Nital che l'oggetto è usato e la sua proprietà è stata trasferita, magari mandando un paio di fax a conferma, ecco che Nital legittimamente viene svincolata dall'obbligo di fornire la garanzia estesa.
Nessuna zona grigia, la zona grigia semmai è quella in cui ci muoviamo noi (io per primo) quando mandiamo a Nital un oggetto che abbiamo comprato usato senza comunicargli l'avvenuto cambio di proprietà...

Per chiarire ulteriormente il concetto, la garanzia estesa è una promozione alla stessa stregua del flash in omaggio, nè piu' nè meno, che Nital offriva a chi comprava una D700 in un periodo ben preciso, secondo te se qualcuno avesse comprato da un privato una D700 usata in quel periodo avrebbe avuto diritto al flash in omaggio? Da Nital? Oppure, chi comprerà una D700 usata con la quale il primo proprietario ha ricevuto il flash in omaggio, quando compra la D700 dovrà ricevere un flash in omaggio? E da Nital per di piu'?

Naturalmente quanto sopra è il mio intervento a carattere personale, in nessun modo potrei mai parlare a nome di Nital.
Ciao
Attilio


Inviato da: meth il Jan 9 2011, 10:58 AM

IO HO SEMPRE IL SOLITO PROBLEMA CON NITAL CHE NON PREVEDE L'ISCRIZIONE DEL PRODOTTO SE NON SI POSSIEDE LO SCONTRINO!!!
MA E UN REGALO!!! MA è MAI POSSIBILE CHE ESITE SOLO IL DISCORSO ATTRAVERSO IL SITO??? MA SE UNO IPOTIZZIAMO NON POSSIEDE INTERNET??? OPPURE COME ME RICEVE UN REGALO???MA GURDATE CHE E UNA COSA GRAVE DAVVERO! UNO POSSIEDE NITAL CARD DOVE TUTTI I PRODOTTI SUPPONGO SIANO REGISTRATI OGNI CODICE OGNI ID... MA PERCHE SERVE LO SCONTRINO??? RIVENDITORE??? LA GARANZIA VIAGGIA SUL CERTIFICATO ...
SECONDO ME CI DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE UN QUALCOSA CHE TI PERMETTA DI REGISTRARE IL PRODOTTO SENZA TUTTE QUELLE PRASSI... TANTO SE LA NITAL CARD FOSSE FALSA OPPURE IL PRODOTTO FOSSE RUBATO CI VORREBBE POCHISSIMO A BLOCCARE IL TUTTO! MI SBAGLIO??

Meth

Inviato da: alcarbo il Jan 9 2011, 02:12 PM

La garanzia di legge di 2 anni non te la toglie nessuno anche senza la registrazione; serve sempre lo scontrino per qualunque garanzia perché è la prova d'acquisto di quel prodotto in quel tal luogo da quel tal soggetto. Quando mai ti ritirano un prodotto in garanzia (da inviare in assistenza) senza scontrino ?
Ed il tutto è un rapporto fra acquirente (non professionista) ed il venditore.
L'importatore Nital non c'entra.

L'estensione di garanzia Nital (3 anni fotocamere e 4 per obiettivi) è un di più rispetto alla legge e richiede di nuovo lo scontrino, la Nital Card e la registrazione. Non è un obbligo godere dell'estensione della garanzia; ma se la vuoi devi stare ai patti fisssati da chi concede la garanzia estesa che è l'importatore insieme al venditore.

E quando si fa il regalo di un prodotto tecnologico prima (subito) o poi (in caso di rottura) lo scontrino va consegnato (magari in busta chiusa fin da subito) a chi riceve il regalo per consentirgli di utilizzare, se serve, la garanzia. Non si scappa per Nital o per altri

Per registrarsi tanto vale dare lo scontrino subito

Inviato da: alcarbo il Jan 14 2011, 05:03 AM

QUOTE(Myshkin57 @ Jan 12 2011, 03:27 PM) *
Buongiorno a tutti.
Vorrei capire meglio alcuni dettagli che riguardano l'acquisto di usato da privato a privato.
Ho letto la preziosa guida in evidenza e scritta principalmente da alcarbo (che spero possa intervenire, vista la sua profonda competenza), e ho capito che, soprattutto con la clausola "visto e piaciuto", gran parte delle responsabilità dell'acquisto ricadono sul lato dell'acquirente e quindi è opportuna la massima attenzione nella verifica dell'oggetto che si compera. Tuttavia, in gran parte delle occasioni venditore e acquirente sono a centinaia di Km di distanza e spesso diventa impossibile la visione dell'oggetto.

A questo punto, la mia domanda è la seguente:

se l'acquirente si fa rilasciare una dichiarazione del venditore (un fax o magari una mail) che assicura lo stato dell'oggetto della compravendita esente da vizi evidenti, magari escludendo esplicitamente la clausola "visto e piaciuto", da un punto di vista legale ciò costituisce una forma di garanzia per l'acquirente? Diventa possibile comperare qualcosa, riceverlo via corriere e quindi rispedirlo indietro se emergessero difetti?

Se non basta nemmeno questo, come è possibile comperare qualsiasi cosa, anche sul nostro forum di usato? avete presente quanti venditori si dichiarano disponibili a spedire? sulla base di cosa si compera? unicamente sulla fiducia?

Grazie per ogni risposta smile.gif



QUOTE(alcarbo @ Jan 12 2011, 08:49 PM) *
Facendo un'estrema (e come tale non completa, ma magari più chiara rolleyes.gif ) sintesi di quanto scritto altrove direi che:

1 - di norma la vendita privato-privato è "visto e piaciuto" essendo consentito con tale dizione di escludere, però in modo espresso, che nessuna garanzia è dovuta
2 - se non viene pattuito espressamente tale patto (di esclusione della garanzia) vale la garanzia ordinaria che però è più tenue di quella fra professionista e privato perché è esclusa la garanzia per vizi riconoscibili o per vizi legati alla vetustà del bene (e chi lo stabilisce a posteriori ? .... buona fortuna wink.gif )
3 - in terzo luogo, così come è consentito di escludere la garanzia, è consentito anche di pattuire una garanzia che al contario rafforza quella (tenue) di legge laddove il venditore rilasci, se non un impegno a riprendersi la cosa, una specifica assicurazione sull’assenza di vizi della cosa stessa ; in tal caso la garanzia è pressoché come quella del venditore-professionista, dato che questo espressamente esclude per scritto l'esistenza di vizi e si impegna a risponderne se gli stessi si presentassero; in tal caso, tale dichiarazione, diventa (in sostanza ed in generale, ovvio, quindi salve eccezioni) una vera e propria garanzia che di fatto prescinde dallo stato del bene, che invero viene dichiarato ottimo.

Pertanto, per concludere e rispondere, se non c'è un'espressa garanzia (né di contro un'espressa esclusione della stessa) vale una garanzia legale adeguata allo stato della cosa, che non sarà super per oggetti vecchi, né comunque agevolemente azionabile (di facile imposizione).

Consiglio la super garanzia espressa di totale esenzione da difetti.
Dubito però che vi verrà rilasciata hmmm.gif
(persino dai professionisti, che tendono, al contrario del dovuto, a ridurre per prassi a 6 mesi la garanzia che per legge è invece di un anno sull'usato)


Inviato da: alcarbo il Jan 14 2011, 05:05 AM

QUOTE(Myshkin57 @ Jan 12 2011, 03:27 PM) *
Buongiorno a tutti.
Vorrei capire meglio alcuni dettagli che riguardano l'acquisto di usato da privato a privato.
Ho letto la preziosa guida in evidenza e scritta principalmente da alcarbo (che spero possa intervenire, vista la sua profonda competenza), e ho capito che, soprattutto con la clausola "visto e piaciuto", gran parte delle responsabilità dell'acquisto ricadono sul lato dell'acquirente e quindi è opportuna la massima attenzione nella verifica dell'oggetto che si compera. Tuttavia, in gran parte delle occasioni venditore e acquirente sono a centinaia di Km di distanza e spesso diventa impossibile la visione dell'oggetto.

A questo punto, la mia domanda è la seguente:

se l'acquirente si fa rilasciare una dichiarazione del venditore (un fax o magari una mail) che assicura lo stato dell'oggetto della compravendita esente da vizi evidenti, magari escludendo esplicitamente la clausola "visto e piaciuto", da un punto di vista legale ciò costituisce una forma di garanzia per l'acquirente? Diventa possibile comperare qualcosa, riceverlo via corriere e quindi rispedirlo indietro se emergessero difetti?

Se non basta nemmeno questo, come è possibile comperare qualsiasi cosa, anche sul nostro forum di usato? avete presente quanti venditori si dichiarano disponibili a spedire? sulla base di cosa si compera? unicamente sulla fiducia?

Grazie per ogni risposta smile.gif



QUOTE(alcarbo @ Jan 12 2011, 08:49 PM) *
Facendo un'estrema (e come tale non completa, ma magari più chiara rolleyes.gif ) sintesi di quanto scritto altrove direi che:

1 - di norma la vendita privato-privato è "visto e piaciuto" essendo consentito con tale dizione di escludere, però in modo espresso, che nessuna garanzia è dovuta
2 - se non viene pattuito espressamente tale patto (di esclusione della garanzia) vale la garanzia ordinaria che però è più tenue di quella fra professionista e privato perché è esclusa la garanzia per vizi riconoscibili o per vizi legati alla vetustà del bene (e chi lo stabilisce a posteriori ? .... buona fortuna wink.gif )
3 - in terzo luogo, così come è consentito di escludere la garanzia, è consentito anche di pattuire una garanzia che al contario rafforza quella (tenue) di legge laddove il venditore rilasci, se non un impegno a riprendersi la cosa, una specifica assicurazione sull’assenza di vizi della cosa stessa ; in tal caso la garanzia è pressoché come quella del venditore-professionista, dato che questo espressamente esclude per scritto l'esistenza di vizi e si impegna a risponderne se gli stessi si presentassero; in tal caso, tale dichiarazione, diventa (in sostanza ed in generale, ovvio, quindi salve eccezioni) una vera e propria garanzia che di fatto prescinde dallo stato del bene, che invero viene dichiarato ottimo.

Pertanto, per concludere e rispondere, se non c'è un'espressa garanzia (né di contro un'espressa esclusione della stessa) vale una garanzia legale adeguata allo stato della cosa, che non sarà super per oggetti vecchi, né comunque agevolemente azionabile (di facile imposizione).

Consiglio la super garanzia espressa di totale esenzione da difetti.
Dubito però che vi verrà rilasciata hmmm.gif
(persino dai professionisti, che tendono, al contrario del dovuto, a ridurre per prassi a 6 mesi la garanzia che per legge è invece di un anno sull'usato)


Inviato da: furetto@dj il May 22 2011, 09:28 PM

Il professionista consuma di più rispetto ad un amatoriale i prodotti fotografici e quindi la garanzia si restringe

Inviato da: liberogt il Jul 3 2011, 09:51 AM

avevo acquistato un D60 con 18/55 in kit nel 2009, all'epoca non sapevo come registrare i due prodotti va che alla fine quando ho capito come fare non trovavo piu la nital card, ho pensato che forse al negozio dove la comprai non lo avessero inserito e poi non ci pensai piu...

oggi biggrin.gif ridete pure non e la prima volta che mi capita cercando un cavo in un cassetto e saltata fuori una busta con le due nital card biggrin.gif e sotto c'è scritto attivabile entro il 29/05/2009 quindi sono in ritardo, ma mi ricordo che un anno fà comprai qualche obbiettivo usato e inserendo il codice della nital anche sè sotto c'era la famosa scritta attivabile entro il... la garanzia me la aveva riconosciuta lo stesso ora non sè per fortuna o meno.

ora la mia domanda e questa, premetto che entrambi i prodotti vanno benissimo a tutt'oggi e nemmeno mi interessa di avere la garanzia visto il basso costo dei due prodotti che sè in caso si guastano pazienza li butto ho un altro corpo migliore ad oggi, la domanda è in caso li registro oggi secondo voi mi parte ancora la garanzia ? ma anche se non mi parte vorrei registrarli per far sapere a nital che quei due prodotti sono miei, ricordo che in un famoso rivenditore milanese di usato mi disse che ogni prodotto e registrato anche nella caserma dei carabinieri o finanza ora non ricordo quindi anche vorrei registrarli anche per questo.

cosa nè pensate?
grazie.gif

Inviato da: alcarbo il Jul 8 2011, 11:58 AM

Per me, finché c'è qualche giorno max 1-2 mesi di ritardo, riattivano anche Nital Card scadute, sempre che la registrazione avvengo nei 7 giorni dall'acquisto (max 10 per tolleranza).
Nel tuo caso la Nital Card è disattivata da troppo tempo, lo scontrino è remoto e sei (quasi) quasi prossimo alle scadenze.
In più non è con la registrazione che dimostri la proprietà (sarà semmai un indizio non una prova piena, e tanto meno costituisce un titolo) che si dimostra in altro modo (possesso in buona fede, prova del pagamento, più evidente per la fattura rispetto allo scontrino, detenzione della Nital Card ecc.... ecc.....) Per i beni mobili non registrati (come sono invece le auto) infatti il "possesso vale titolo" cioè chi detiene qualificatamente in buona fede il bene ne è proprietario, fino a prova contraria. S. E. & O.

Inviato da: djdiegom il Jul 14 2011, 03:40 PM

Buongiorno, vi chiedo una informazione "particolare".
Ho una D7000 da registrare, e lo scontrino dell'acquisto (online) verrà emesso solo tra qualche giorno.
Ora, non ci sarebbe problema se non che a fine mese parto perciò ogni giorno in più mi fa comodo per l'ordinazione della P300.
Il quesito è: posso intanto registrare senza scontrino la garanzia dei due anni e appena mi arriva la ricevuta "aggiungere" l'estensione?

So ad esempio che nel caso lo scontrino tardi si può inseririre come prova cronologica la bolla del vettore di consegna....potrei anche usare quello?

Inviato da: alcarbo il Jul 16 2011, 08:34 AM

Io non saprei per cui solleciterei lo scontrino.
Non credo che prenda l'estensione in seguito, senza chiedere l'intervento per telefono di un operatore di LTR
Quanto alla bolla o DDT non so. Certo prende l'estensione, perché il numero dello scontrino non viene verificato (le registrazioni estese passano anche senza scannerizzare lo scontrino). Però un domani che ci sia bisogno potrebbero nascere problemi (anche se invero non credo; però....la prudenza non è mai troppa; perciò insisti per lo scontrino)

Inviato da: gabriele76 il Oct 10 2011, 09:26 PM

Salve io invece ho un altro tipo di problema.. che poi forse un problema non è.
Ad inizio anno ho venduto una D5000 ad un privato con il "vista e presa" completa di copia della fattura online e nital card. Oggi sono venuto a sapere che, nell'estate a questo tizio è stata rubata la reflex. Premesso che mi dispiace per lui, ma io, come attivatore della Nital card rischio qualche cosa? Ovvero, non esistendo un vero e proprio passaggio formale della macchina, risulto io titolare dell'oggetto e quindi "responsabile" dello stesso? Il secondo acquirente non credo che abbia sporto denuncia ad ignoti riguardo il furto.. Sapete darmi informazioni su come comportarmi? Grazie a tutti

Inviato da: Antonio Canetti il Oct 10 2011, 09:48 PM

la registrazione non è un passaggio di proprietà legale come qurello delle autovetture, ma solo una registrazione al fine di avere dei vantaggi che la Nital offre, gli oggetti comuni la proprietà e di chi li possiede.



Antonio

Inviato da: alcarbo il Oct 13 2011, 04:15 AM

QUOTE(Attilio PB @ Oct 28 2010, 04:45 PM) *
Credo che per chiarire la questione, piu' che un intervento di Nital diretto, che rimarrebbe in un post qui al bar con nessuna valenza per nessuno, sarebbe piu' semplice capire e chiarirsi chi sono gli attori nelle varie questioni contrattuali e come sono obbligati nei confronti degli altri.

Oggetto: obiettivo fotografico nuovo

Acquirente: privato, da tutelare con la garanzia di legge (2 anni)

Venditore: l'esercizio commerciale al minuto che vende il prodotto all'acquirente ed è obbligato per legge a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Produttore: Nikon Corporation con sede a Shinjuku, Tokyo, Japan obbligato in solido con il venditore a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Quindi, a rigor di legge, su qualsiasi (anche Nital) obiettivo fotografico nuovo Nikon la faccenda è semplice: hai un problema e ti rivolgi al tuo rivenditore che deve farsi carico della garanzia ed è il tuo interlocutore per la legge, se nel frattempo il venditore è fallito, chiuso, irreperibile, potrai rivolgerti al produttore direttamente che dovrà farsi carico della garanzia.
Questo secondo il codice civile, a prescindere da qualsiasi altro accordo tra le parti, funziona sempre cosi' e non potrebbe essere altrimenti.
Le parti possono pero' accordarsi, facendo un vero e proprio contratto, per dei servizi aggiuntivi non obbligatori per legge, non variando la base del codice civile che non è aggirabile ma andando incontro alle esigenze dell'acquirente.
E' qui che subentra Nital che fino a questo momento non c'entra nulla con tutta la questione. Nital si preoccupa di distribuire in Italia dei prodotti tra cui anche degli obiettivi Nikon nuovi tramite una serie di rivenditori convenzionati, e già capiamo da questo che gli unici interlocutori di Nital possono essere solo ed esclusivamente acquirenti che acquistano oggetti nuovi, non è necessario specificarlo da nessuna parte, Nital non vende oggetti usati come non vende tartufi, quindi non è necessario spiegare se i loro mezzi sono refrigerati o se seguono o meno le norme sanitarie per il trasporto di cibi, non lo fanno, che senso avrebbe? Cosi' non ha senso spiegare i rapporti tra Nital e chi compra usato, Nital non vende usato, come potrebbe spiegare qualcosa che non fa?
Arriviamo all'estensione della garanzia a quattro anni.
Nital, struttura commerciale, mette in atto delle promozioni che servono, auspicabilmente, per incrementare le vendite dei prodotti che distribuisce, nel nostro caso abbiamo la promozione di due anni di garanzia aggiuntiva che Nital offre ai propri clienti (che ricordiamo comprano oggetti nuovi) ed essendo una promozione Nital è libera di vincolarla ad una serie di condizioni ben descritte nella procedura che troviamo anche on-line, tra cui la registrazione on-line, l'inserimento dei dati fiscali e la scadenza entro sette giorni dalla data di emissione dello scontrino, non soddisfare una di queste condizioni è sufficiente a non accedere alla promozione.
Quindi, da tutto questo cosa ne deriva da un punto di vista legale e commerciale? Che Nital vende prodotti nuovi a clienti che comprano prodotti nuovi e propone una promozione che estende a questi ultimi il periodo di garanzia. Basta, tutto qui. Il rapporto commerciale e legale si instaura solo tra Nital e chi compra il nuovo.

E con l'usato? Che succede?
In caso di vendita di materiale usato gli attori sono:

Acquirente: colui che compra l'oggetto

Venditore: il privato in possesso dell'oggetto che è tenuto a consegnare l'oggetto, trasferirne la proprietà e garantire che l'oggetto sia scevro da vizi (cfr: art. 1476 Cod Civ).

eventualmente se l'oggetto ha meno di due anni di vita, interviene anche il produttore (Nikon Corporation) tenuto comunque a garantire per due anni qualsiasi oggetto prodotto.
Anche in questo caso Nital non compare, non è attrice tra le parti che comprano e vendono, come potrebbe derivarne un obbligo?

Veniamo all'oggetto ed all'estensione della garanzia.
Il trasferimento di beni immobili (case, terreni, ecc...) necessita di pubblicità, quindi della trascrizione su pubblici registri, con i beni mobili invece la pubblicità è necessaria solo per alcune categorie di beni ben precise, i casi piu' evidenti sono le automobili ad esempio, per tutti gli altri beni, compresi gli obiettivi fotografici, non è necessario registrare la vendita da nessuna parte, vale il principio "possesso vale titolo" salvo ovviamente prova contraria, quindi mai nessuno in forza di nessuna autorità potrà mai interrogarci sulla legittima proprietà di un oggetto che deteniamo, tranne ovviamente in caso di giudizio in tribunale, ed è qui che si incastra la questione della garanzia estesa di Nital: nel momento in cui l'oggetto che loro hanno venduto nuovo viene registrato secondo la loro procedura automaticamente va a godere di una garanzia di quattro anni di cui puo' beneficiare pero' solo il primo proprietario che è colui con cui Nital ha stretto il vincolo, tuttavia Nital non ha alcuna autorità di verificare legalmente che quell'oggetto sia sempre di proprietà del primo acquirente, non è un bene sottoposto a registrazione obbligatoria e Nital non appartiene alle forze dell'ordine per indagare in merito, quindi non potendo indagare sulla proprietà dell'oggetto banalmente dà seguito al contratto e lo ripara per tutti i quattro anni, non per benevolenza ma perché non ha strumenti per non farlo ed in questa situazione si ritrova a "subire" un comportamento "diciamo non perfettamente lineare" di chi, pur non essendo il primo acquirente che ha diritto alla garanzia estesa, "approfitta" dell'impossibilità di Nital di comportarsi diversamente.
Chiaramente in questa situazione se siamo noi a dire a Nital che l'oggetto è usato e la sua proprietà è stata trasferita, magari mandando un paio di fax a conferma, ecco che Nital legittimamente viene svincolata dall'obbligo di fornire la garanzia estesa.
Nessuna zona grigia, la zona grigia semmai è quella in cui ci muoviamo noi (io per primo) quando mandiamo a Nital un oggetto che abbiamo comprato usato senza comunicargli l'avvenuto cambio di proprietà...

Per chiarire ulteriormente il concetto, la garanzia estesa è una promozione alla stessa stregua del flash in omaggio, nè piu' nè meno, che Nital offriva a chi comprava una D700 in un periodo ben preciso, secondo te se qualcuno avesse comprato da un privato una D700 usata in quel periodo avrebbe avuto diritto al flash in omaggio? Da Nital? Oppure, chi comprerà una D700 usata con la quale il primo proprietario ha ricevuto il flash in omaggio, quando compra la D700 dovrà ricevere un flash in omaggio? E da Nital per di piu'?

Naturalmente quanto sopra è il mio intervento a carattere personale, in nessun modo potrei mai parlare a nome di Nital.
Ciao
Attilio

Pollice.gif

Inviato da: mbbruno il Oct 13 2011, 05:32 AM

QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 10:03 AM) *
Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto (perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile), i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.
Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.
In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.
Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (ed altri) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- l’art. 67 comma del codice del consumo prevede poi che “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”; ciò esclude che il venditore tenti di imporre, con la “scusa” del rimborso delle spese accessorie, vere e proprie onerose penali
- è poi stato effettuato il raggruppamento di varie normative sparse che riguardano la sicurezza dei beni (D. L.vo 172/02 ora articoli da 102 a 113) e la responsabilità per danno da prodotti difettosi (DPR 224/88 e D. L.vo 25/01)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc…. come ad esempio la garanzia annuale internazionale Nikon, valida però a condizione che il bene risulti acquistato con modalità fiscalmente regolari, nonchè di proprietà del consumatore che chiede di far valere la garanzia, fatti in buona sostanza comprovati dalla presenza del documento attestante la garanzia internazionale, nonché della fattura e/o scontrino fiscale; ciò anche per evitare che venga richiesta la applicazione della garanzia su oggetti rubati)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso, anche se per lo più l’esperienza del garante fa discreta fede, così come è notoria anche la concreta ampia tolleranza dello stesso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
- da ultimo all’articolo 141 è stata ribadito il favore per il tentativo pregiudiziale di composizione delle controversie, inteso a favorire il ricorso alle procedure conciliative, evitando possibilmente il ricorso al contenzioso giudiziale.

Vendita di oggetti usati

Quanto descritto vale essenzialmente per la vendita di beni nuovi. Per la vendita invece di beni usati, soprattutto se effettuata fra privati e non da venditori professionali a consumatori, valgono invece regole in parte diverse, dovute ovviamente al fatto stesso che l’oggetto usato è stato certamente assoggettato ad uso, quindi con naturale usura e con conseguenti maggiori possibilità e rischi di presenza di vizi, noti od ignoti, riconoscibili o meno, dovuti a volte o spesso ad un uso inadeguato oppure alla normale usura del tempo.
Ebbene, mentre appunto si presume che un oggetto nuovo sia totalmente indenne da ogni vizio o difetto (salvo quelli connaturati alle sue caratteristiche commerciali, di norma peraltro noti e tollerati) per un oggetto usato invece, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati (in quanto con gli imprenditori commerciali è invece ormai invalsa la vendita dell’usato “garantito” con un patto convenzionale aggiuntivo che esula dai limiti descritti di cui all’art. 1491 c.c. e che assomiglia ai patti delle garanzie estensive sul “nuovo” previste dall’ultima parte dell’art. 1491: il venditore cioè dichiara che la cosa è esente da vizi) si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione della garanzia per vizi, sempre ex art. 1491 c.c., se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia proprio ex art. 1491 c.c. -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore.
Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).
Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04). Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che attiene al procedimento logico e giuridico seguito dal giudice di merito che decide il caso (Cass. 5251/04).
In conclusione, mentre di norma gli imprenditori professionali e commerciali prestano espresse garanzie convenzionali (pur per tempi limitati di sei mesi massimo un anno) ex art. 1491 ultima parte cod. civ., per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti. Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile. Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita, specie con un operatore commerciale, una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia. Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)


Su argomenti affini ma specifici e non generali (Nikon ecc....)

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=72289&hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=72659&hl=garanzia Garanzia Nikon

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=72436&hl=garanzia Garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=67890&hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=67037&hl=garanzia
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=66630&hl=garanzia Validità Garanzia Nikon

com'è lunga per 24 mesi di garanzia ,il problema è che come è successo di sentire a me ti dicono " guardi la d700 italia non cè piu ce solo quella europa e la garanzia europa viene trattata come quella italia " vallo a spiegare alla nital ...

Inviato da: gazzinet il Nov 23 2011, 08:00 PM

.. Mi aggrego agli svariati post.. Io ho una stranezza .. ho acquistato la D7000 al Media.....Mondino.. quindi in italia con relativa tessera Nital. Mi sono registrato e invece di vedermi apparire come gl'altri acquisti i 3 / 4 anni me ne vedo solo 2.. mi devo preoccupare?

Saluti
Christian

Inviato da: Antonio Canetti il Nov 23 2011, 08:07 PM

è sufficiente che telefoni per sitemare tutto il telefono lo trovi qui:

http://www.nital.it/assistenza/home.php


Antonio

Inviato da: bergat@tiscali.it il Nov 23 2011, 08:22 PM

QUOTE(gazzinet @ Nov 23 2011, 08:00 PM) *
.. Mi aggrego agli svariati post.. Io ho una stranezza .. ho acquistato la D7000 al Media.....Mondino.. quindi in italia con relativa tessera Nital. Mi sono registrato e invece di vedermi apparire come gl'altri acquisti i 3 / 4 anni me ne vedo solo 2.. mi devo preoccupare?

Saluti
Christian
Devi telefonare alla nital per segnalare l'errore.

Inviato da: alcarbo il Dec 13 2011, 03:47 AM

QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 12 2011, 02:52 PM) *
Per eseguire lo spostamento di materiale usato da un account all'altro è necessario fornire le credenziali del passaggio di proprietà al nostro CallCenter (attraverso il supporto europeo Nikon http://www.nital.it/contatti ).
E' richiesto l'invio della fotografia del corpo macchina (o obiettivo) con ben in vista il numero seriale + NitalCard e richiesta scritta che certifica il possesso del prodotto.
A quel punto libereremo la registrazione, permettendone una seconda registrazione (che ovviamente non trascinerà i benefici in termini di assistenza).

a presto,
Michele Difrancesco


Fisso qui, a futura memoria, per evitare altre inutili discussioni come in passato, questa chiara presa di posizione dell'ADMIN sulla cessione dei beni usati Nital

QUOTE(mbbruno @ Oct 13 2011, 05:32 AM) *
com'è lunga per 24 mesi di garanzia ,il problema è che come è successo di sentire a me ti dicono " guardi la d700 italia non cè piu ce solo quella europa e la garanzia europa viene trattata come quella italia " vallo a spiegare alla nital ...


La garanzia Nital sulle fotocamere due 3 anni (4 per le nuove Nikon 1) e 4 anni per gli obiettivi.
La garanzia Nikon Europea dura due anni per legge, con l'assistenza Nital solo per il primo anno.

Inviato da: alcarbo il Dec 13 2011, 04:54 AM

QUOTE(alcarbo @ Dec 13 2011, 03:47 AM) *
La garanzia Nital sulle fotocamere due 3 anni (4 per le nuove Nikon 1) e 4 anni per gli obiettivi.
La garanzia Nikon Europea dura due anni per legge, con l'assistenza Nital solo per il primo anno.


La garanzia Nital sulle fotocamere dura 3 anni ....

Inviato da: alcarbo il Dec 18 2011, 10:57 AM

QUOTE(alcarbo @ Dec 13 2011, 03:47 AM) *
Fisso qui, a futura memoria, per evitare altre inutili discussioni come in passato, questa chiara presa di posizione dell'ADMIN sulla cessione dei beni usati Nital



QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 15 2011, 10:01 AM) *
Grazie per il suggerimento Marco,
effettivamente gestire un buon database implica mantenerlo aggiornato.

Un fotografo può acquistare un prodotto usato (Nital o di importazione).
L'utente può registrare il prodotto usato Nital sul sito inviando richiesta con copia della NitalCard e fotografia del seriale sul prodotto ( info contatti su http://www.nital.it/contatti )
A seguito della verifica sulla bontà della richiesta, il CallCenter libera l'associazione della registrazione dal primo utente rendendo il prodotto nuovamente registrabile.
Il primo acquirente perde l'associazione al prodotto e, se le credenziali non sussistono anche l'associazione al gruppo NPA.
L'acquirente del prodotto usato potrà quindi registrare il prodotto sul sito.

Questa procedura non è una novità con l'introduzione di questo servizio ma, considerate le richieste, ritengo d'ausilio confermarvi quanto sopra.

grazie per l'attenzione,
MD



QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 15 2011, 12:32 PM) *
Se il prodotto è provvisto di Nital Card è comunque possibile registrarlo.
Il documento d'acquisto non è un campo obbligatorio ed il campo rivenditore può essere selezionato con libertà (nel senso che se proprio non riesci a reperirlo il consiglio è quello di indicare il proprio rivenditore di fiducia).

A presto,
MD


Inviato da: osterman il Jan 3 2012, 09:36 PM

QUOTE(alcarbo @ Dec 13 2011, 04:54 AM) *
La garanzia Nital sulle fotocamere dura 3 anni ....

Falso! O, meglio, ambiguo....
Dura due/tre anni per l'acquirente del prodotto nuovo.

Inviato da: alcarbo il Jan 10 2012, 05:27 PM

QUOTE(alcarbo @ Jan 8 2012, 03:21 PM) *
o chi per lui
???????
Mi sbagliavo....... Ecco http://www.nikonclub.it/forum/index.php?s=&showtopic=131660&view=findpost&p=2788161

Inviato da: anello.toni il Jan 10 2012, 06:59 PM

SALVE E' LA PRIMA VOLTA CHE ENTRO IN QUESTO FORUM. IERI HO ACQUISTATO LA MIA PRIMA NIKON D90 IN UN NOTO CENTRO COMMERCIALE, A CASA APRENDO E OSSERVANDO BENE LE NITAL CARD SIA DEL CORPO MACCHINA CHE DELL'OBBIETTIVO HANNO LA DATA DI ATTIVAZIONE GIA' SCADUTA HO REGISTRATO I PRODOTTI E LA GARANZIA E' DI 2 ANNI E NON 3 COME SI LEGGE SULLA NITAL CARD!!! POSSO PROTESTARE HO E' UNA PRASSI "NORMALE".
GRAZIE





Inviato da: alcarbo il Jan 10 2012, 07:33 PM

A questa domanda è stato risposto decine ti volte, ma mi rendo conto che per chiunque cercare la risposta è forse come cercare un ago nel pagliaio.
Domani telefona ad LTR 199124172 e, sempre che la card non sia scaduta da secoli (un anno o due, il che farebbe presumere che si tratta di un bene usato e non registrato prima, con scontrino di comodo emesso ora per te) ma da alcuni giorni od al massimo mesi, vedrai che ti ripristano all'istante i tre anni, se tutto il resto è regolare (card ID scontrino eccc..)ciao

Inviato da: alcarbo il Jan 11 2012, 08:10 AM

QUOTE(osterman @ Jan 3 2012, 09:36 PM) *
Falso! O, meglio, ambiguo....
Dura due/tre anni per l'acquirente del prodotto nuovo.


Ehi. Piano con i termini negativi. dry.gif
Semmai incompleto... semmai rolleyes.gif

@ anello.toni Se poi viene fuori che Nital non te la estende, bontà sua, te la vai a prendere con il centro Commerciale, che tiene in giacenza prodotti oltre il dovuto. Saranno loro a doverti dare un prodotto registrabile

Sarebbe come fare questioni ad una casa farmaceutica perché una farmacia vende un prodotto del secolo scorso

Inviato da: alcarbo il Jan 11 2012, 08:16 AM

QUOTE(osterman @ Jan 3 2012, 09:36 PM) *
Falso! O, meglio, ambiguo....
Dura due/tre anni per l'acquirente del prodotto nuovo.


Ehi. Piano con i termini negativi. dry.gif
Semmai incompleto... semmai rolleyes.gif
Poi è una cosa chiara solo da ieri texano.gif

@ anello.toni Se poi viene fuori che Nital non te la estende, bontà sua, te la vai a prendere con il centro Commerciale, che tiene in giacenza prodotti oltre il dovuto. Saranno loro a doverti dare un prodotto registrabile Sarebbe come fare questioni ad una casa farmaceutica perché una farmacia vende un prodotto del secolo scorso.
POI LO SAI VERO' CHE SCRIVERE IN MAIUSCOLO VUOL DIRE URLARE !!! E' un pò fuori luogo rolleyes.gif

Inviato da: alcarbo il Jan 18 2012, 07:07 AM

Mi sono limitato a quelle aperte o meglio attive nel 2012... rolleyes.gif (e non credo che ci siano tutte)

http://www.nikonclub.it/forum/Ma_Se_Dovessi_Vendere_Un_Prodotto_Nital-t253450.html

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=250870&pid=2776582&st=0&#entry2776582

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=33012&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=72862&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=253299&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=252975&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=131660&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=252379&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=251314&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=250843&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=248750&hl=garanzia

http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=251322&st=-25&p=1&#entry1

QUOTE(xaci @ Jan 16 2012, 03:48 PM) *
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=248134&st=50&p=2748374&#entry2748374




Dimenticavo. No comment ... rolleyes.gif

Inviato da: alcarbo il Jan 20 2012, 06:47 AM

Le domande più ricorrenti (FAQ) sono sempre le stesse e mi pare inutile ripeterle all'infinito, con risposte non sempre precise.

1. La Nital Card va registrata entro sette giorni dall'acquisto ?
Sì va registrata entro sette giorni dall'acquisto.
Se poi succede che venga il decimo, dodicesimo e forse anche qualche giorno in più, basta telefonare a Nital che per correntezza commerciale registra il prodotto anche se il termine contrattuale sarebbe scaduto. Trattasi di concessione graziosa, non dovuta, neanche se intervenissero le Associazioni dei Consumatori.

2. La Nital Card può essere registrata dopo un anno dalla data dello scontrino ?
Direi proprio di no.
Un tempo era in uso la prassi di usare, anche a fondo, il materiale per un anno e più, per poi venderlo come nuovo, con possibilità dell'acquirente di registrarlo come se nessuno l'avesse mai usato, pur a suo scapito

3. La Nital Card scaduta (ha una data di scadenza) può essere registrata ?
Anche qui di per sé non si potrebbe.
Se però il prodotto resta in giacenza in un magazzino e la Card frattanto scade, in genere Nital rigenera la Card, purché credo ciò avvenga entro un certo periodo (diciamo un anno, forse due) ma non dopo 6 anni, cosa che farebbe pensare che il bene è stato sfruttato e usato, pur se poi qualcuno con un raggiro emette per compiacenza uno scontrino con data attuale o recente. Trattasi di concessione graziosa, non dovuta, neanche se intervenissero le Associazioni dei Consumatori.

4. La questione più discussa.
L'estensione della garanzia Nital da 2 a 4 anni per gli obiettivi oppure da 2 a 3 anni per le fotocamere e da 2 a 4 anni per le Nikon 1 vale solo per il primo acquirente o vale anche nel caso di vendita del prodotto usato.
Su ciò è stato di recente chiarito che l'estensione della garanzia vale per il primo acquirente e che se chi compra il prodotto usato chiede (per sfizio suo, dato che non è con la registrazione finalizzata solo alla garanzia che si dimostra la proprietà del prodotto) che gli venga intestato, ciò si può fare con precise modalità (scritte altrove, se le cerchi chi le vuole usare) con perdita però del vantaggio dell'estensione della garanzia per l'acquirente dell'usato.
Se invece il prodotto circola, come da sempre avviene, senza dichiarare il cambio di proprietà, Nital (qui sì che vale il "si fa ma non si dice" e se la meniamo ancora un pò va a finire che Nital prende delle misure per eliminare una graziosa concessione tollerata ma non dovuta, neanche se intervenissero le Associazioni dei consumatori) ripara il prodotto a chi glielo chiede anche al quarto anno, dato che è ancora registrato a nome del primo acquirente.
Vi pare che vi sia violazione di qualche diritto ? A me no ! Poi ogni opinione è valida, purché i toni, come da troppo tempo non mi pare che accada sempre, rispettino se non le opinioni almeno le persone.
La garanzia di legge riguarda il venditore ed il produttore.
Nital non è né l'uno né l'altro. E' l'importatore ufficiale (non so se in esclusiva, non credo) del prodotto Nikon.
Per incentivare la vendita dei prodotti che importa rispetto a quelli importati (più o meno legalmente, compresi i paradisi fiscali) da altri soggetti, Nital offre (con contratto diverso dalla vendita..... NESSUNO DI NOI COMPRA DA NITAL MA COMPRA IN REALTA' PRODOTTI GARANTITI DA NITAL ) ai propri clienti una garanzia aggiuntiva.
Ed i clienti sono coloro che comprano prodotti nuovi, nuovi ripeto, non prodotti usati.
Chi compra prodotti Nital da un privato (con o senza partita iva) non è un cliente di Nital e potrà pretendere la garanzia dal venditore e dal produttore ma non dall'importatore (persino neppure nei due anni iniziali di garanzia, se non come centro di assistenza indicato dal venditore o produttore) con il quale non ha mai avuto rapporti, salvo che venga ceduto il contratto di garanzia (cambiata l'intestazione della Nital Card)
In tal caso però ciò non avverrà alle condizioni (garanzia estesa) che all'importatore non possono essere imposte, perché fino a prova contraria senza consenso del contraente si cedono i crediti ma non i contratti e quindi, in altri termini, a Nital non può essere imposto che mantenga l'estensione della garanzia ad un soggetto nuovo individuato da un suo ex cliente.
Questo non occorre che sia scritto in alcun posto.
E' sufficiente che venga precisato (come scritto anzi preannuciato dall'amministratore) al momento della richiesta di cessione del contratto
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?s=&showtopic=131660&view=findpost&p=2788161


5. Per i professionisti (partite iva) la garanzia di legge è di un anno e non di due come per i consumatori privati. Nital raddoppia da 1 a 2 anni la garanzia del prodotto in fattura.

5 bis - E' possibile avere una garanzia per privati nonostante l'emissione della fattura in luogo dello scontrino purché sulla fattura sia indicato solo il codice fiscale del privato e nessun numero di partita iva.





Queste sono mie opinioni, raccolte dal Forum, non la "voce" di Nital.

Inviato da: alcarbo il Jan 29 2012, 07:26 AM

E' utile sapere (come spesso viene chiesto) dove riparare oltre L.T.R. quando non abbiamo accesso

http://www.ltr.it/

http://www.nital.it/assistenza/home.php

===============

Milano Centro Assistenza Riparazioni Nikon http://www.bartoliniames.it/

Milano http://www.pravosnc.com/

Roma Centro Assistenza Nikon Roma http://www.advancedcsa.it/

Roma http://www.dearcamera.com/

Firenze Centro assistenza autorizzata Nikon http://www.nfservice.it/

Altri http://www.internetcamera.it/fotoriparatori.asp


Inviato da: alcarbo il Jan 29 2012, 01:16 PM

QUOTE
MATERIALE FOTOGRAFICO IN GARANZIA

Il materiale digitale e "tradizionale" in garanzia e’ di esclusiva competenza della LTR Service. Tale materiale verra’ inviato in LTR Service per la riparazione secondo le modalita’ indicate nella sezione SERVIZI.

MATERIALE FOTOGRAFICO FUORI GARANZIA
segue......


http://www.bartoliniames.it/index.php?dir=pagine&id=16

QUOTE
.....La stretta collaborazione con Nital e LTR Service .....


http://www.bartoliniames.it/index.php?dir=pagine&id=16

Inviato da: Francomanuti il Feb 3 2012, 09:31 PM

Buonasera ,ma il 3° anno di garanzia dato da Nital per le reflex copre tutto o no?
Ovviamente parlo di problemi della macchina e non causate dall'utente.

Grazie

Francesco

Inviato da: blast3r il Feb 8 2012, 10:12 AM

Leggendo un pò qua un pò la, stavo informandomi sulle garanzie; scrivo qua perchè mi sembra il 3rd più adatto.
Praticamente (correggetemi se sbaglio) in caso di guasto su oggetto comprato nuovo:


Per quanto riguarda l'usato invece (che ricade ancora nel periodo di garanzia):




Inviato da: Antonio Canetti il Feb 8 2012, 10:48 AM

QUOTE(blast3r @ Feb 8 2012, 10:12 AM) *
  • Garanzia Nital: mi rivolgo a LTR per 3 o 4 anni (dipende dal prodotto) CORRETTO
  • Garanzia Nikon Europa: per la durata del primo anno mi rivolgo a LTR; nel secondo anno al Venditore CORRETTO
  • Garanzia diversa da Nital o Nikon Europa: mi rivolgo per 2 anni al Venditore ]NO NITAL, NO EUROPA, per esempio New York o qualche parte del Mondo, quella che offre il venditore

Per quanto riguarda l'usato invece (che ricade ancora nel periodo di garanzia):
  • Usato Nital: ho cmq 3 o 4 da LTR anni dal momento che non faccio il "passaggio di proprietà" SI PUO' FARE
  • Usato Nikon Europa: 1 anno LTR (sempre senza "passaggio") e secondo Venditore (???) CREDO PROPRIO DI SI'
  • Usato non Nital ne Nikon Europa: come comprato nuovo (???) IL VENDITORE ( EUROPEO) DI PROFESIONE DEVE COMUNQUE RILASCIARE UNA FORMA DI GARANZIA


Antonio

Inviato da: blast3r il Feb 8 2012, 12:53 PM

QUOTE(blast3r @ Feb 8 2012, 10:12 AM) *
  • Garanzia diversa da Nital o Nikon Europa: mi rivolgo per 2 anni al Venditore NO NITAL, NO EUROPA, per esempio New York o qualche parte del Mondo, quella che offre il venditore

ok giustamente bisogna vedere da dove acquista a sua volta il venditore

QUOTE(blast3r @ Feb 8 2012, 10:12 AM) *
  • Usato Nital: ho cmq 3 o 4 da LTR anni dal momento che non faccio il "passaggio di proprietà" SI PUO' FARE
  • Usato Nikon Europa: 1 anno LTR (sempre senza "passaggio") e secondo Venditore (???) CREDO PROPRIO DI SI'
  • Usato non Nital ne Nikon Europa: come comprato nuovo (???) IL VENDITORE ( EUROPEO) DI PROFESIONE DEVE COMUNQUE RILASCIARE UNA FORMA DI GARANZIA


e se si tratta di un vendtore privato? Europa e terza valgono fino a scadenza?

Inviato da: blast3r il Feb 10 2012, 10:10 AM

ok, sto cercando di capirne di più su ste benedette garanzie. Non ho purtroppo molto tempo da dedicare alla ricerca/lettura (il lavoro nobilita..tzk!), ma per quel poco che ho letto:


https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/24916/~/nikon-europe-e-garanzie-di-assistenza-a-livello-mondiale leggo che la 'Nikon Europe Service Warranty' vale un anno ma che si può estendere:
Alcuni rivenditori possono offrire estensioni della garanzia a livello legale o commerciale che ampliano la garanzia 'Nikon Europe Service Warranty' valida un anno. Ad esempio, in Italia e in Spagna è disponibile una garanzia legale o commerciale di 2 anni valida soltanto tra il RIVENDITORE e l'UTENTE FINALE.

Ma non ci andava di mezzo anche LTR il primo anno di Europa?

hmmm.gif

Inviato da: gabriele76 il Mar 26 2012, 09:39 PM

QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 10 2011, 10:48 PM) *
la registrazione non è un passaggio di proprietà legale come qurello delle autovetture, ma solo una registrazione al fine di avere dei vantaggi che la Nital offre, gli oggetti comuni la proprietà e di chi li possiede.
Antonio


Pertanto, avendola venduta ad un privato (e ahimè per lui è stato rapinato molti mesi dopo), non ne sono più responsabile pur essendo l'originario attivatore della Nital Card? giusto?

Inviato da: tarcinikon il Jul 3 2012, 07:51 PM

Salve
mi è appena arrivato uno splendido 18-200 VRII usato acquistato presso un negozio di Torino.

Lo scontrino quasi del tutto sbiadito riporta la data del 27/07/2011.
La Nital card indica "attivabile entro: 25/11/11.

Teoricamente avrei ancora la garanzia residua dei due anni a partire dal 27/07/11, ma come faccio a sapere se il prodotto
è stato registrato e usufruisce quindi dell'estensione a 4 anni ?

Ho tentato la registrazione con il mio account ma nella schermata per aggiungere un prodotto mi viene indicato "nessun prodotto con matricola e id indicati".

Potreste darmi qualche spiegazione ?

Grazie molte
Tarcisio

Inviato da: alcarbo il Jul 5 2012, 03:30 AM

Senti per me quell'obiettivo è stato certamente già registrato dal primo acquirente con 4 anni di garanzia (a menon che sia un professionista).
Per sè dovresti intestarlo a te, perdendo l'estensione di 2 anni (restano solo 2).
Questo per sè è un obbligo.
Se poi l'obiettivo continua a circolare ed essere venduto e rivenduto, passando di mano, ma resando intestato al primo acquirente....... ebbene di questa ipotesi io non voglio più parlare, anche perché è indebita.... e già in passato ha dato luogo a tante polemiche, molte delle quali maliziose e strumentali, fomentate da chissà chi. Ciao.
Mi spiace di non essere stato chiaro né d'aiuto.

Inviato da: nonnoGG il Jul 5 2012, 08:02 AM

QUOTE(tarcinikon @ Jul 3 2012, 08:51 PM) *
Salve
mi è appena arrivato uno splendido 18-200 VRII usato acquistato presso un negozio di Torino.

Lo scontrino quasi del tutto sbiadito riporta la data del 27/07/2011.
La Nital card indica "attivabile entro: 25/11/11.

Teoricamente avrei ancora la garanzia residua dei due anni a partire dal 27/07/11, ma come faccio a sapere se il prodotto
è stato registrato e usufruisce quindi dell'estensione a 4 anni ?

Ho tentato la registrazione con il mio account ma nella schermata per aggiungere un prodotto mi viene indicato "nessun prodotto con matricola e id indicati".

Potreste darmi qualche spiegazione ?

Grazie molte
Tarcisio

Buongiorno...

Per toglierti ogni dubbio dovresti contattare l'http://riparazioni.ltr.it/site/index.php?module=public&method=contacts che gestisce anche i data-base delle attrezzature registrate.

Diversamente dovresti contattare il primo acquirente e chiedergli, in alternativa:
1. rimuovere l'obiettivo dalla lista dei prodotti registrati, sfruttando le nuove potenzialità del Forum;
2. inviare un fax al numero che trovi sul link LTR, dichiarando di averti venduto l'obiettivo ID Nital n°______ .

Salutoni.

nonnoGG, http://www.nikonista.it/nonnoGG[/spoiler]


Inviato da: alcarbo il Jul 12 2012, 08:23 AM

grazie.gif nonnoGG per le indicazioni più precise. Saluti Alfredo

Inviato da: alcarbo il Aug 18 2012, 09:30 AM

QUOTE(Michele Difrancesco @ Jan 10 2012, 03:39 PM) *
Quindi le cose che devo fare sono:
1) Avere una fattura con il mio codice fiscale scritto o scontrino fiscale
2) Assicurarsi che il venditore dia una garanzia Nital sul prodotto
3) Ricevere dal venditore la Nital Card
4) Registrare entro una settimana il prodotto acquistato sul sito Nital (1 anno in più di garanzia)
5) Se acquisto anche un obiettivo dopo la registrazione avrò 2 anni in più di garanzia sull'obiettivo (2+2)

Se faccio tutto questo , dovrei stare abbastanza tranquillo con Nital.

MD: Confermo, così facendo puoi star sereno.
Ti consiglio di fare la fotocopia dello scontrino fiscale per evitare che il tempo lo scolorisca.

Riguardo a Nital non ho ancora capito un paio di cose:
1) Ogni prodotto acquistato con garanzia Nital ha una sua Nital Card, legata al prodotto, o la Nital Card è legata a me e non può essere ceduta?


MD:
La Nital Card è legata al prodotto e può/deve essere ceduta insieme allo scontrino fiscale che comprova l'acquisto/vendita.


2) In caso di vendita successiva come prodotto usato, chi acquista da me si ritroverà la garanzia Nital fino alla naturale scadenza? Cioè se io venderò la D90 tra 1 anno, avendo la garanzia per tre (2+1) chi acquista potrà usufruire ancora di due anni di garanzia o e nominale?

L'estensione di garanzia è valida per il primo acquirente.

3) Quando un venditore dichiara garanzia Italia , intende garanzia Nital secondo voi?
Solitamente si.
4) E' possibile secondo vvoi chiedere al venditore di avere il numero di serie per verificare che il prodotto sia garantito Nital, prima di pagarlo.

E' ben evidente sulla scatola ed è impossibile sbagliarsi sulla provenienza
.

Forse mi sono dilungato troppo, ma ringrazio chi chi vorrà chiarirmi definitivamente le idee.
Enzo


Ciao Enzo, le risposte sopra in rosso.
A presto,
MD


Inviato da: alcarbo il Nov 19 2012, 11:22 AM

QUOTE(nonnoGG @ Jul 11 2012, 08:59 PM) *
Buona sera...

Ritengo utile segnalare i link alle Garanzie Ufficiali relative ai prodotti NIKON.

1. Per acquisto di prodotti distribuiti dall'Importatore Ufficiale Nital SpA: http://www.nital.it/nikonista/

2. I vantaggi offerti dalla Nital Card: http://www.nital.it/nitalcard/

3. Le norme ufficiali di NIKON Europe: https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/24916/kw/world%20warranty

Per ogni chiarimento ulteriore, oltre a contattare l'http://riparazioni.ltr.it/site/index.php?module=public&method=contacts, è possibile chiedere liberamente nella adiacente http://www.nikonclub.it/forum/HELP-f65.html: nei limiti del possibile lo staff cercherà di sciogliere ogni dubbio preventivo circa i contatti da attivare in malaugurato caso di malfunzionamento dei nostri gioielli.

Salutoni.

nonnoGG, http://www.nikonista.it/nonnoGG[/spoiler]


Inviato da: alcarbo il Dec 16 2012, 01:00 PM

QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
omissis (comunque vedi)...... smile.gif



Garanzia nelle vendite di beni nuovi .......

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile, anche se con l'introduzione del Codice del Consumatore il Codice Civile vale solo per i professionisti e non per i "consumatori" (i privati).

Vendite a professionisti
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto, i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.

Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea. In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.

Vendite a privati
Lo stesso Codice del Consumo (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da venditori professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (quindi non per quelli in negozio) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
In particolare
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo, e ciò - per me - anche per le vendite in negozio (se non altro tramite la restituzione del bene e l'acquisto di un altro prodotto) la sostituzione (o riparazione) del bene (articolo 130); il venditore se la vedrà poi con il produttore o distributore;
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna e la denuncia non è necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio)
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 24 + 2 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
Garanzia convenzionale Nital per 4 anni
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital di 4 anni) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc….)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
In conclusione
Se l'oggetto ha un evidente difetto di fabbricazione che si ripete su molti modelli, magari di una certa serie iniziale e non sui successivi, credo che la sostituzione (e non la pulizia, magari inutile se il difetto è di costruzione) sia un diritto indiscutibile e che deve gravare sul produttore o nel caso anche sul distributore che ha pur sempre convenuto con la registrazione del prodotto una garanzia convenzionale e non legale ma pur sempre una garanzia a tutti gli effetti. Imho.

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