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alcarbo
NPA
Messaggio: #1
Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto (perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile), i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.
Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.
In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.
Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (ed altri) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- l’art. 67 comma del codice del consumo prevede poi che “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”; ciò esclude che il venditore tenti di imporre, con la “scusa” del rimborso delle spese accessorie, vere e proprie onerose penali
- è poi stato effettuato il raggruppamento di varie normative sparse che riguardano la sicurezza dei beni (D. L.vo 172/02 ora articoli da 102 a 113) e la responsabilità per danno da prodotti difettosi (DPR 224/88 e D. L.vo 25/01)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc…. come ad esempio la garanzia annuale internazionale Nikon, valida però a condizione che il bene risulti acquistato con modalità fiscalmente regolari, nonchè di proprietà del consumatore che chiede di far valere la garanzia, fatti in buona sostanza comprovati dalla presenza del documento attestante la garanzia internazionale, nonché della fattura e/o scontrino fiscale; ciò anche per evitare che venga richiesta la applicazione della garanzia su oggetti rubati)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso, anche se per lo più l’esperienza del garante fa discreta fede, così come è notoria anche la concreta ampia tolleranza dello stesso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
- da ultimo all’articolo 141 è stata ribadito il favore per il tentativo pregiudiziale di composizione delle controversie, inteso a favorire il ricorso alle procedure conciliative, evitando possibilmente il ricorso al contenzioso giudiziale.

Vendita di oggetti usati

Quanto descritto vale essenzialmente per la vendita di beni nuovi. Per la vendita invece di beni usati, soprattutto se effettuata fra privati e non da venditori professionali a consumatori, valgono invece regole in parte diverse, dovute ovviamente al fatto stesso che l’oggetto usato è stato certamente assoggettato ad uso, quindi con naturale usura e con conseguenti maggiori possibilità e rischi di presenza di vizi, noti od ignoti, riconoscibili o meno, dovuti a volte o spesso ad un uso inadeguato oppure alla normale usura del tempo.
Ebbene, mentre appunto si presume che un oggetto nuovo sia totalmente indenne da ogni vizio o difetto (salvo quelli connaturati alle sue caratteristiche commerciali, di norma peraltro noti e tollerati) per un oggetto usato invece, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati (in quanto con gli imprenditori commerciali è invece ormai invalsa la vendita dell’usato “garantito” con un patto convenzionale aggiuntivo che esula dai limiti descritti di cui all’art. 1491 c.c. e che assomiglia ai patti delle garanzie estensive sul “nuovo” previste dall’ultima parte dell’art. 1491: il venditore cioè dichiara che la cosa è esente da vizi) si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione della garanzia per vizi, sempre ex art. 1491 c.c., se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia proprio ex art. 1491 c.c. -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore.
Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).
Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04). Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che attiene al procedimento logico e giuridico seguito dal giudice di merito che decide il caso (Cass. 5251/04).
In conclusione, mentre di norma gli imprenditori professionali e commerciali prestano espresse garanzie convenzionali (pur per tempi limitati di sei mesi massimo un anno) ex art. 1491 ultima parte cod. civ., per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti. Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile. Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita, specie con un operatore commerciale, una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia. Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)


Su argomenti affini ma specifici e non generali (Nikon ecc....)

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Messaggio modificato da alcarbo il Oct 14 2007, 09:06 AM
 
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alcarbo
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Messaggio: #2
"La garanzia sul prodotto segue la normativa vigente.
L'estensione di garanzia Nital è un'opportunità fornita al Nikonista primo possessore; è personale e non cedibile.
La garanzia sul prodotto potrà essere confermata, in caso di necessità, mediante l'esibizione dello scontrino fiscale o del documento di acquisto."


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