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Garanzia Sugli Acquisti
Nuovo e usato
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gabriele76
Messaggio: #101
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 10 2011, 10:48 PM) *
la registrazione non è un passaggio di proprietà legale come qurello delle autovetture, ma solo una registrazione al fine di avere dei vantaggi che la Nital offre, gli oggetti comuni la proprietà e di chi li possiede.
Antonio


Pertanto, avendola venduta ad un privato (e ahimè per lui è stato rapinato molti mesi dopo), non ne sono più responsabile pur essendo l'originario attivatore della Nital Card? giusto?


Messaggio modificato da gabriele76 il Mar 26 2012, 09:40 PM
tarcinikon
Messaggio: #102
Salve
mi è appena arrivato uno splendido 18-200 VRII usato acquistato presso un negozio di Torino.

Lo scontrino quasi del tutto sbiadito riporta la data del 27/07/2011.
La Nital card indica "attivabile entro: 25/11/11.

Teoricamente avrei ancora la garanzia residua dei due anni a partire dal 27/07/11, ma come faccio a sapere se il prodotto
è stato registrato e usufruisce quindi dell'estensione a 4 anni ?

Ho tentato la registrazione con il mio account ma nella schermata per aggiungere un prodotto mi viene indicato "nessun prodotto con matricola e id indicati".

Potreste darmi qualche spiegazione ?

Grazie molte
Tarcisio
alcarbo
Messaggio: #103
Senti per me quell'obiettivo è stato certamente già registrato dal primo acquirente con 4 anni di garanzia (a menon che sia un professionista).
Per sè dovresti intestarlo a te, perdendo l'estensione di 2 anni (restano solo 2).
Questo per sè è un obbligo.
Se poi l'obiettivo continua a circolare ed essere venduto e rivenduto, passando di mano, ma resando intestato al primo acquirente....... ebbene di questa ipotesi io non voglio più parlare, anche perché è indebita.... e già in passato ha dato luogo a tante polemiche, molte delle quali maliziose e strumentali, fomentate da chissà chi. Ciao.
Mi spiace di non essere stato chiaro né d'aiuto.
nonnoGG
Messaggio: #104
QUOTE(tarcinikon @ Jul 3 2012, 08:51 PM) *
Salve
mi è appena arrivato uno splendido 18-200 VRII usato acquistato presso un negozio di Torino.

Lo scontrino quasi del tutto sbiadito riporta la data del 27/07/2011.
La Nital card indica "attivabile entro: 25/11/11.

Teoricamente avrei ancora la garanzia residua dei due anni a partire dal 27/07/11, ma come faccio a sapere se il prodotto
è stato registrato e usufruisce quindi dell'estensione a 4 anni ?

Ho tentato la registrazione con il mio account ma nella schermata per aggiungere un prodotto mi viene indicato "nessun prodotto con matricola e id indicati".

Potreste darmi qualche spiegazione ?

Grazie molte
Tarcisio

Buongiorno...

Per toglierti ogni dubbio dovresti contattare l'assistenza tecnica LTR che gestisce anche i data-base delle attrezzature registrate.

Diversamente dovresti contattare il primo acquirente e chiedergli, in alternativa:
1. rimuovere l'obiettivo dalla lista dei prodotti registrati, sfruttando le nuove potenzialità del Forum;
2. inviare un fax al numero che trovi sul link LTR, dichiarando di averti venduto l'obiettivo ID Nital n°______ .

Salutoni.

nonnoGG, I AM A NIKON PHOTOGRAPHER .

alcarbo
Messaggio: #105
grazie.gif nonnoGG per le indicazioni più precise. Saluti Alfredo
alcarbo
Messaggio: #106
QUOTE(Michele Difrancesco @ Jan 10 2012, 03:39 PM) *
Quindi le cose che devo fare sono:
1) Avere una fattura con il mio codice fiscale scritto o scontrino fiscale
2) Assicurarsi che il venditore dia una garanzia Nital sul prodotto
3) Ricevere dal venditore la Nital Card
4) Registrare entro una settimana il prodotto acquistato sul sito Nital (1 anno in più di garanzia)
5) Se acquisto anche un obiettivo dopo la registrazione avrò 2 anni in più di garanzia sull'obiettivo (2+2)

Se faccio tutto questo , dovrei stare abbastanza tranquillo con Nital.

MD: Confermo, così facendo puoi star sereno.
Ti consiglio di fare la fotocopia dello scontrino fiscale per evitare che il tempo lo scolorisca.

Riguardo a Nital non ho ancora capito un paio di cose:
1) Ogni prodotto acquistato con garanzia Nital ha una sua Nital Card, legata al prodotto, o la Nital Card è legata a me e non può essere ceduta?


MD:
La Nital Card è legata al prodotto e può/deve essere ceduta insieme allo scontrino fiscale che comprova l'acquisto/vendita.


2) In caso di vendita successiva come prodotto usato, chi acquista da me si ritroverà la garanzia Nital fino alla naturale scadenza? Cioè se io venderò la D90 tra 1 anno, avendo la garanzia per tre (2+1) chi acquista potrà usufruire ancora di due anni di garanzia o e nominale?

L'estensione di garanzia è valida per il primo acquirente.

3) Quando un venditore dichiara garanzia Italia , intende garanzia Nital secondo voi?
Solitamente si.
4) E' possibile secondo vvoi chiedere al venditore di avere il numero di serie per verificare che il prodotto sia garantito Nital, prima di pagarlo.

E' ben evidente sulla scatola ed è impossibile sbagliarsi sulla provenienza
.

Forse mi sono dilungato troppo, ma ringrazio chi chi vorrà chiarirmi definitivamente le idee.
Enzo


Ciao Enzo, le risposte sopra in rosso.
A presto,
MD

alcarbo
Messaggio: #107
QUOTE(nonnoGG @ Jul 11 2012, 08:59 PM) *
Buona sera...

Ritengo utile segnalare i link alle Garanzie Ufficiali relative ai prodotti NIKON.

1. Per acquisto di prodotti distribuiti dall'Importatore Ufficiale Nital SpA: Benefit di Registrazione

2. I vantaggi offerti dalla Nital Card: Nital Card

3. Le norme ufficiali di NIKON Europe: Garanzia europea

Per ogni chiarimento ulteriore, oltre a contattare l'assistenza LTR Service, è possibile chiedere liberamente nella adiacente Sezione HELP: nei limiti del possibile lo staff cercherà di sciogliere ogni dubbio preventivo circa i contatti da attivare in malaugurato caso di malfunzionamento dei nostri gioielli.

Salutoni.

nonnoGG, I AM A NIKON PHOTOGRAPHER .

alcarbo
Messaggio: #108
QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
omissis (comunque vedi)...... smile.gif



Garanzia nelle vendite di beni nuovi .......

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile, anche se con l'introduzione del Codice del Consumatore il Codice Civile vale solo per i professionisti e non per i "consumatori" (i privati).

Vendite a professionisti
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto, i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.

Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea. In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.

Vendite a privati
Lo stesso Codice del Consumo (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da venditori professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (quindi non per quelli in negozio) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
In particolare
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo, e ciò - per me - anche per le vendite in negozio (se non altro tramite la restituzione del bene e l'acquisto di un altro prodotto) la sostituzione (o riparazione) del bene (articolo 130); il venditore se la vedrà poi con il produttore o distributore;
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna e la denuncia non è necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio)
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 24 + 2 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
Garanzia convenzionale Nital per 4 anni
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital di 4 anni) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc….)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
In conclusione
Se l'oggetto ha un evidente difetto di fabbricazione che si ripete su molti modelli, magari di una certa serie iniziale e non sui successivi, credo che la sostituzione (e non la pulizia, magari inutile se il difetto è di costruzione) sia un diritto indiscutibile e che deve gravare sul produttore o nel caso anche sul distributore che ha pur sempre convenuto con la registrazione del prodotto una garanzia convenzionale e non legale ma pur sempre una garanzia a tutti gli effetti. Imho.
 
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