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Il Diritto D'autore
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Simone Cesana
Messaggio: #1
Visto che sto studiando questa parte di diritto che ci interessa particolarmente, perchè non condividere il poco che ho imparato!

art.2575 del codice civile: (oggetto del diritto)

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

art.2576 del codice civile:

il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

art. 2577 del codice civile:

L'autore ha il diritto esclusivo [2581] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente [2581,2582] può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.


All'autore dell'opera è riconosciuto il diritto morale e il diritto patrimoniale d'autore.

Il diritto morale d'autore consiste nel diritto dell'autore al vedersi riconosciuta la paternità dell'opera.
Esso si estrinseca anche:
- nel diritto di inedito: ne diritto, cioè di essere l'unico a decidere se e quando l'opera debba essere pubblicata. Tale diritto si trasmette all'erede dell'autore e può anche formare oggetto di un legato.
- nel diritto di apportare all'opera tutte quelle modifiche ritenute opportune, quindi di vietare che altri la modifichino.
-nel diritto di anonimo: il diritto cioè di pubblicare l'opera sotto pseudonimo o senza nome.

il diritto patrimoniale d'autore è invece il potere di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente, cioè il potere di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro.
Tale diritto è a carico originariamente dell'autore, esso però è alienabile e trasmissibile agli eredi ed è suscettibile di pegno e sequestro.
La protezione sussiste per tutta la vita dell'autore e per altri 70 anni dalla sua morte.
Trascorsi tali termini l'opera diventa di dominio pubblico.


mi sono dilungato un pò, ma spero di essere stato chiaro e di essere stato d'aiuto a qualcuno!

ciao
simone cesana


buzz
Staff
Messaggio: #2
Veramente, per me ti sei dilungato...poco! smile.gif
L'argomento è davvero interessante per noi, e detto così, lo vedo troppo sintetico.
Non riporti gli articoli citati che credo siano interessanti, e inoltre l'argomento andrebbe approfondito nei riguardi anche dei diritti di immagine ( e qui entriamo nello "zappato") delle eventuali persone o cose ritratte.

Il mio non vuole essere assolutamente un rimprovero (ci mancherebbe) ma una esortazione a continuare un thread che ritengo essere di interesse comune.
Simone Cesana
Messaggio: #3
certo Buzz, visto che poi tra di noi c'è anche qualche avvocato si potrebbe fare una discussione in comune...se ognuno ci mette del suo, si può fare di più!

io la discussione l'ho messa al bar, non sò se sia il posto giusto, ma non sapevo dove metterla, forse in temi!

ciao
simone cesana
 
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