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Visione Cartelle Cliniche
Legge n. 241/1990
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dabe
Messaggio: #1
Salve a tutti

Spulciando sul web ho scoperto che secondo la Legge n. 241/1990 il malato ha diritto di avere piena cognizione del proprio stato di salute. Pertanto, gli operatori sanitari devono comunicargli, in maniera chiara e comprensibile, la diagnosi, anche provvisoria, e le opzioni di cura utilizzando termini facilmente comprensibili o comunque adeguati alla sua condizione. Se non vuole sapere della propria malattia, il malato ha anche diritto di rifiutare ogni informazione a riguardo indicando il familiare o la persona di fiducia cui intende delegare il rapporto con i medici.

Purtroppo scaricando la legge in questione non sono riuscito a trovare questa parte del testo. Qualcuno di voi sa aiutarmi??

Molte grazie per l'aiuto!
Dabe
marmo
Messaggio: #2
ho fatto una rapida (nel senso di non approfondita) ricerca ed ho trovato diversi siti che pubblicano la Carta Europea dei diritti del Malato, qui sotto dal sito dei Carabinieri:
http://www.carabinieri.it/cittadino/consig...itti-del-malato
rosariomanzo
Messaggio: #3
La L. 241/90 riguarda norme sul procedimento amministrativo, ha carattere generale.
Tra queste, sono descritte le modalità di acceso agli atti amministrativi.
Dubito, pertanto, che tratti nello specifico i diritti del malato.
VinMac
Iscritto
Messaggio: #4
Buongiorno, Amici del Sushi Bar!
Il diritto del malato ad essere messo a conoscenza in modo chiaro delle patologie e delle cure si chiama tecnicamente "consenso informato"; è per lui un diritto e per i medici un dovere.
Ciò in quanto il diritto alla salute deve essere interpretato sia come diritto ad essere curato, che come diritto a rifiutare le cure o a sceglierne di diverse.
Tutto questo, ovviamente, qualora il malato si trovi in condizione di intendere o di volere, cioè quando sia pienamente capace dal punto di vista giuridico.
Poi, vi sono alcuni casi in cui i medici hanno il diritto-dovere di intervenire comunque con le cure che, secondo scienza e conoscenza, ritengono più appropriate: pensate al caso di una persona in stato di incoscienza a causa di un sinistro stradale; i medici fanno quanto necessario per salvargli la vita, compresi interventi che possono risultare invalidanti, senza bisogno di alcuna autorizzazione, ed hanno il dovere di farlo con la massima perizia e diligenza.
Poi vi sono tutti i casi in cui è necessario sottoporre una persona giuridicamente capace a cure che possono avere, come conseguenza, una incapacità più o meno prolungata o tutti quei casi in cui, a prescindre dalla conseguenze della cura, è possibile un peggioramento delle condizioni di salute tale da non consentire al paziente di comunicare con gli altri o di comprendere pienamente quanto gli accade.
In questi casi, e solo in questi casi, sulle cure decide il parente più prossimo o una persona in precedenza indicata dal paziente se non vi sono parenti.
Questi sono i principi .... poi molti di noi sanno per esperienza diretta che in presenza di gravi patologie i pazienti preferiscono "non sapere", o i parenti preferiscono "non farglielo sapere"; queste sono situazioni che si pongono al di fuori delle norme e che possono essere gestite facendo leva sulla sensibilità del medico e dei familiari del malato.
Buona Nikon a tutti.
Vincenzo
VinMac
Iscritto
Messaggio: #5
Scusatemi, integro in quanto mi era sfuggito.
Questo è il comma 3 dell'art. 1, Legge n° 219/2017
...
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
...
Ribuona Nikon a tutti!
Vincenzo
dabe
Messaggio: #6
Ringrazio a tutti per l'interessamento ed il tempo che avete dedicato a questa domanda. Mi siete stati di grande aiuto!

Buona luce
Dabe
 
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