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alcarbo
Messaggio: #26
Riepilogando un pò (ma non purtroppo sintentizzando) sui vari argomenti trattati in questo 3d principale e altri 3d (senza però voler dire una parola definitva che forse non è possibile in materia e comunque richiederebbe ancora maggiore approfondimento) posso osservare.

Nel sito dell'associazione nazionale fotografi professionisti
(alla voce pubblicazione ritratto)
molto correttamente e puntualmente si legge fra l'altro

http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto.htm

La Legge 633 (vedi diritto d’autore) riporta una sezione (capo 5, sez. 2) interamente dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte.

A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo, in realta' su di questo punto della Legge nascono spesso numerosissime contestazioni; le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono molto piu' numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti.

Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".

L'indicazione e' inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, puo' opporsi.


Esiste però una nutrita casistica di eccezioni.
Vediamole sinteticamente (per dettagli, vedi manualistica professionale.)

Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorieta', e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioe', il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) puo' essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta.

La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione.

Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicita').

Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignita' della persona ritratta, anche in questo caso la persona puo' opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.

Se la pubblicazione e' motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.

Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone li' presenti.

Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).

Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.

Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volonta', fino al limite di impadronirsi del rullino o della scheda di memoria, o di pretendere di distruggerli.

Questa situazione e', legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore... sia piu' grosso di lui.

In realta', per Legge, la ripresa dei privati non e' proibita, mentre lo puo' essere la pubblicazione del ritratto.


Quando, tuttavia, questo "ritratto" non e' un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia e' l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.

Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto e' in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.




alcarbo
Messaggio: #27
E mentre Falcon200 sarà ancora a riposare (lui ha fatto tardi io meno)....


.... riprendendo le casistiche più generali di cui al post n. 11 ed entrando un pò più in dettaglio segnalo queste decisioni che aiutano a capire come possano risultare applicati i principi peraltro già chiaramente espressi in modo non breve ma chiaro e completo dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti (già l'aver riportato il loro testo crea un problema di diritto d'autore di scritti non di foto; ma in tal caso "credo" che basti aver citato la fonte).

Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell'immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l'interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941 (l. sul diritto d'autore). Tribunale Torino, 02 marzo 2000 Resp. civ. e prev. 2001, 174

Il danno patrimoniale da lesione dell'altrui diritto all'immagine, consistita nella abusiva pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta, può equitativamente liquidarsi in misura pari al presumibile compenso che il titolare dell'immagine avrebbe ottenuto, se avesse voluto cedere la propria immagine. Tribunale Roma, 25 agosto 1999 Giur. romana 2002, 105

Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 97 l. autore (relativa alla possibilità di effettuare la riproduzione dell'immagine collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico) ove l'immagine sia stata ripresa in una delle occasioni o dei contesti menzionati dalla disposizione, ma la stessa venga diffusa senza che vi sia un nesso di pertinenza rispetto all'evento, in quanto l'interesse sociale alla conoscenza del fatto svoltosi in pubblico deve non soltanto sussistere al momento della fissazione dell'immagine, ma anche seguire tutto l'arco temporale di divulgazione di essa, connotando, sia pure in versione rievocativa dell'evento iniziale, tutti i successivi episodi di riproduzione. Tribunale Roma, 12 marzo 2004 Danno e resp. 2005, 879

Deve presumersi implicitamente concesso il consenso alla diffusione della propria immagine, da parte di chi si lasci ritrarre, senza compenso, da un'agenzia di stampa, conoscendo la qualifica del fotografo ed in occasione di una cerimonia, ancorché privata, ma alla quale partecipino personaggi pubblici. Tribunale Roma, 24 gennaio 2002 Giur. romana 2002, 242

È illecita la pubblicazione della foto di un personaggio famoso senza il suo consenso sulla copertina di un libro, che affronta un argomento inerente all'attività svolta dal personaggio stesso, in quanto lede il diritto all'identità personale ed allo sfruttamento commerciale della propria immagine. Pertanto, deve essere inibita l'ulteriore commercializzazione del libro con l'immagine in copertina e condannata la società che ha pubblicato il libro a corrispondere al personaggio, illecitamente ritratto, la metà del prezzo di copertina per ogni copia commercializzata in violazione del divieto oltre al risarcimento dei danni da determinarsi anche in via equitativa. Tribunale Roma, 23 maggio 2001 Dir. informatica 2001, 880

I messaggi di posta elettronica (e-mail) sono soggetti alle medesime regole di riservatezza ed inviolabilità che tutelano la posta ordinaria. Ne consegue che l'invio di una fotografia per mezzo della posta elettronica non può mai ritenersi indice di consenso presunto alla pubblicazione della stessa su un sito Web, e l'eventuale pubblicazione senza il consenso dell'autore costituisce violazione dell'altrui diritto all'immagine. Tribunale Roma, 25 agosto 1999 Giur. romana 2002, 105

La notorietà di cui parla l'art. 97 l. dir. autore consente l'utilizzo dell'immagine della persona famosa solo a scopo informativo, restando indifferente se ciò accada anche a scopo di lucro. Poiché l'interesse pubblico all'informazione che consente di sacrificare l'interesse del singolo alla propria immagine è l'unico giuridicamente rilevante, quando lo scopo della utilizzazione dell'immagine altrui è meramente lucrativo, tale utilizzazione non è consentita. Tribunale Milano, 27 luglio 1999
Dir. industriale 2000, 199

Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre e cedere a terzi il ritratto di una persona dipende dal consenso di quest'ultima, salva l'ipotesi di cui all'art. 97 l. n. 633 del 1941; il consenso può essere anche implicito, come accade, di regola, nel caso in cui la persona ritratta, nota nel campo cinematografico, si sottoponga ad un servizio gratuito eseguito da un'agenzia fotografica, servizio destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione della fotografia. La sussistenza di un interesse siffatto e dei suoi limiti soggettivi (in favore di chi) ed oggettivi (modalità e scopi della diffusione) è, occorrendo, compiuta dal giudice del merito, con provvedimento che, se sorretto da motivazione congrua ed esaustiva, è incensurabile in sede di legittimità. Cassazione civile , sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175

A norma dell'art. 10 c.c., nonché degli art. 96 e 97 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari. Cassazione civile , sez. I, 06 febbraio 1993, n. 1503

Il danno patrimoniale derivante dallo sfruttamento pubblicitario non autorizzato dall'altrui immagine può essere liquidato secondo il parametro del prezzo che l'interessato avrebbe richiesto per acconsentire la pubblicazione del ritratto (nella specie il tribunale ha liquidato venti milioni di lire). Tribunale Roma, 20 luglio 1991 Giur. it. 1992, I,2,174.
In assenza di consenso espresso del soggetto ritratto alla divulgazione della propria immagine, ovvero se il limite del consenso non risulta esplicitamente, l'autorizzazione prestata dall'interessato alla divulgazione della propria immagine, ove non sia in concreto limitata nel tempo o comunque sottoposta a vincoli, deve intendersi prestata illimitatamente e subordinata solo al criterio del c.d. uso prevedibile, con esclusione delle utilizzazioni che ne ledono il decoro, onore o reputazione (nella specie, è stata ritenuta lecita la pubblicazione di una foto di modella sulla copertina di un rotocalco, senza il consenso dell'interessata). Pretura Roma, 16 giugno 1990 Foro it. 1992, I,1958.

Costituisce lesione del diritto all'immagine la pubblicazione di foto di un minore, ancorché noto all'opinione pubblica per aver subito procedimenti giurisdizionali relativi al suo "status". Pretura Chieri, 03 gennaio 1990 Giust. civ. 1991, I,3121 .

L'art. 97 comma 1 della l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine, senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immagine medesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi, purché, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, in quanto la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simbolizzare il tifoso sofferente, era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva). Cassazione civile , sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763

Non configura violazione del diritto all'immagine, ed è per ciò legittima, la produzione, effettuata dal coniuge interessato in un giudizio di separazione personale, di fotografie fatte dall'altro coniuge e ritraenti una terza persona ignuda ed in atteggiamenti intimi nel talamo dei coniugi in lite, poiché la riproduzione fotografica assume, in questo caso, rilievo soltanto come prova documentale di un fatto che una parte, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, sottopone alla cognizione del giudice, affinché ne tragga elementi di convincimento, senza che di tali fotografie, delle quali ha preso visione un numero limitato di persone partecipanti al processo, possa farsi altro uso se non quello strettamente processuale. Tribunale Roma, 26 marzo 1982 Dir. famiglia 1983, 603.
Dir. eccl. 1983, II,546.

L'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli art. 10 c.c., 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Pertanto, la trasmissione televisiva di una ripresa filmata, che sia stata effettuata con il consenso alla diffusione dell'interessato, od in una delle indicate situazioni in cui viene meno il diritto alla riservatezza (nella specie intervista di un procuratore legale effettuata dalla RAI e ripresa dal medesimo nel corso di una udienza pubblica), può rientrare nel divieto di cui alle citate norme e deve essere considerata abusiva qualora risulti in concreto attuata con strumenti e modalità tali da ledere la dignità della persona nel senso specificato, in quanto l'intervista e la ripresa filmata, attraverso sapiente montaggio e suggestiva combinazione del commento parlato e musicale, espongano l'intervistato al biasimo e riprovazione del pubblico. Cassazione civile , sez. I, 05 aprile 1978, n. 1557



E' chiaro che ci si può perdere per cui (se possibile e utile) si dovrà cercare di fare una sintesi

Messaggio modificato da alcarbo il Jun 24 2007, 06:30 AM
P.Pazienza
Messaggio: #28
Prima di tutto voglio ringraziare Alcarbo per il prezioso e minuzioso lavoro di ricerca che ha svolto... sei veramente un grande guru.gif guru.gif guru.gif

però una prima e superficiale lettura mi ha trasmesso un profondo senso di sconforto cerotto.gif

se non ho interpretato male la casistica, (presumo si tratti per lo più di sentenze passate in giudicato), i divieti e le restrizioni per i fotoamatori comuni sono davvero enormi, ne consegue la quasi totale illegalità di far conoscere il frutto della propria passione e di condividerlo con gli altri

Ad esempio un fotografo appassionato di street, reportage e ritratto "rubato" non ha nessuna possibilità di divulgare i propri scatti a meno che non abbia una liberatoria o non sia un "professionista" che lavora per una testata giornalistica, e quindi iscritto all'albo ecc ecc...

Sempre se non ho capito male io, buona parte delle foto postate in questo forum e su altri siti simili sono state scattate in situazioni dove è altamente improbabile che il soggetto ritratto abbia rilasciato una liberatoria scritta e sarebbero di conseguenza "illegali" in quanto ledono il diritto all'immagine e alla riservatezza (privacy) del soggetto...

Quindi ,stando scrupolosamente alla indicazioni della legge, mi tocca mio malgrado constatare che molti "generi" fotografici non hanno praticamente futuro per noi fotoamatori!!!

ora io mi chiedo, ma come si può fare in pratica?
Che senso ha fotografare persone per strada o "rubare" un ritratto se poi possiamo farne solo un uso strettamente privato?
Dobbiamo rinunciare o dobbiamo girare sempre con modelli di liberatoria prestampati nello zaino?

Sicuramente mi sfugge qualcosa e spero che qualcuno più esperto e attento abbia voglia di partecipare a questa discussione e portare la sua esperienza "concreta"... altrimenti mi sa che non ci resta che il paesaggio e lo still life... ph34r.gif
alcarbo
Messaggio: #29
Arriviamo subito alle pur non brevi conclusioni (perché non so quanti riuscirebbero a giungere in fondo al testo se dovessi anche solo in parte riepilogare quanto già scritto).
Chiedo poi contributi, condivisioni, critiche ed integrazioni agli altri tecnici del forum, perché questa è solo la mia (detto senza immodestia) veramente modesta opinione

1) Prima di tutto (come ben evidenziato dal moderatore buzz in altro 3d
http://www.nital.it/forum/index.php?s=&sho...ndpost&p=940998
Divieto Di Fotografare Ad Un Saggio Di Danza, Possono farlo??!!??)
pare che “ormai le questioni si risolvano solo con il codice alla mano; sembra che nessuno sia più in grado di godersi la vita e rispettare soprattutto il lavoro degli altri”.
Questo per dire che ci vuole tanto senso pratico e buon senso nell’affrontare le situazioni e i problemi, per cui il più delle volte si potrà fotografare ed anche pubblicare le foto senza porsi problemi di consensi o liberatorie, oppure compensi o risarcimenti, perché nessuno si opporrà all’attività anche on street di un fotoamatore. Questo in concreto.
Pertanto ci troviamo ad analizzare, se non casi limite, per lo meno (per fortuna) casi se non rari però almeno del tutto particolari.
Eppure gli stessi capitano e per gli stessi dobbiamo (anzi dovremmo, perché una parola certa in diritto non può mai essere detta) sapere come comportarci.

2) Ebbene, venendo a quella che fin d’ora mi pare possa essere tratta come seconda conclusione (come sintesi di quanto già esposto) si può affermare e ritenere che:
- se è vero che il ritratto di una persona può essere esposto e riprodotto solo con il suo consenso (art. 96)
- è anche vero che ci sono numerosissime eccezioni, per le quali non occorre il consenso espresso, che vanno dalla ripresa di persone note ma anche di anonimi privati in occasione di manifestazioni pubbliche, per arrivare alla divulgazione per scopi scientifici, didattici o culturali (art. 97);
- e qui se volessimo dar spazio al concetto che la fotografia è cultura, già così avremmo campo libero per ogni genere di utilizzo di qualunque scatto; il ché non è poi tanto paradossale né peregrino; potessimo mai avere l'opinone della ANFP in proposito
- inoltre è sempre applicabile (anche se non del tutto pacificamente e secondo i casi) il principio del consenso tacito
- tutto ciò, tradotto in “soldoni”, secondo me – come del resto mi pare sostenuto anche dall’ANFP - significa che, al di là dei casi in cui la ripresa è vietata (e al contrario di quanto apparirebbe affermato dalla legge) non esiste di fatto alcuna norma che vieta a priori di fotografare i privati essendo, semmai e non sempre, soltanto vietata la pubblicazione delle foto
- pertanto, se dovesse accadere che un privato (a parte le ovvie difficoltà “operative” di discutere con un energumeno intollerante) si oppone al fatto di essere ripreso, sarà buon diritto del fotografo far presente che la ripresa fotografica in pubblico non può essere vietata; addirittura se il soggetto è insieme ad altri e non viene ritratto isolatamente la foto può essere pubblicata senza vincoli

3) Da ciò si ricava che non è verò, né in teoria né in pratica, che sia vietato fotografare le persone.
Potrebbe invece essere interdetto dall’interessato solo l’uso e la pubblicazione della foto (non la sua detenzione nell’immediato, quindi senza possibilità di pretesa di distruzione dello scatto).
Ma ditemi voi in concreto quale privato può venire a conoscenza del tempo, luogo e occasione in cui userete la sua ripresa. Del resto se il privato ripreso non facesse alcuna rimostranza nell’immediatezza dello scatto, potrebbe anche ritenersi sussistente il già citato consenso tacito

4) Perciò – come mi pare consigliato dalla ANFP – anche per ragioni “igieniche” (di incolumità personale) qualora un privato si opponga ad essere ripreso o pretenda con vigore la distruzione dello scatto, sarà bene con buon senso assecondarlo, non già perché il diritto di riprenderlo non esista (bensì semmai solo quello di pubblicare la foto) ma prima ancora per l'ovvia ragione di evitare guai anche "fisici".
Qualora invece non vi sia alcuna rimostranza o la stessa sia anche solo blanda (un moto di rimprovero oppure un gesto di dissenso) ritengo che in tal caso, non solo per concretezza, ma anche per il principio del consenso tacito (pur discusso) vi sia possibilità dell’uso e pubblicazione della foto.



saluti alcarbo

Messaggio modificato da alcarbo il Jun 26 2007, 06:49 AM
emmegey
Messaggio: #30
Certamente fuori tema per questa sezione del forum ma non sapendo dove postare ed essendo comunque attinente alla "fotografia" in genere provo a sottoporre il quesito caso mai ci fosse qualcuno che a già vissuto tale situazione.
Dunque, ieri pomeriggio giocherellavo con la semi nuova D80 in attesa di uscire per un giro con la moglie. Ero in garage, serranda aperta che si affaccia su un corsello comune ad altri 6 garage, molto ampio utilizzato, a volte anche quale spazio giochi per i bimbi. Ce n'era uno che giocava a palla e vedendomi inquadrare con la D80 è corso subito in casa...Dopo alcuni istanti è scesa una mamma paranoica che mi ha chiesto per qual motivo stessi fotografando suo figlio...(!)
Lì per lì sono rimasto basito e l'ho quasi mandata a quel paese negando la cosa...Mi son poi chiesto, visto che stavo comunque fotografando per prova una parte comune di un condominio, se avessi dovuto preventivamente far allontanare il bimbo o chiederne consenso ai genitori...(!)
Qualcuno sa come funzionano queste cose?
grazie.gif
maurizioricceri
Messaggio: #31
forse potrai trovare qualche spunto QUI
zalacchia
Messaggio: #32
Argomento che scotta questo....

Hai fotografato il bambino?....no!
Fotografavi il cortile comune?....si!
Facevi qualcosa di sbagliato?....NO!

Sono inconvenienti che capitano, sei nella piena legalità e ragione....purtroppo i fatti di cronaca fanno si che tutti i genitori e gli impiccioni siano sempre più apprensivi....a volte addirittura paranoici.

L'unica soluzione è cercare di spiegare quello che stavi facendo, cercando di fargli capire che se volevi fotografare suo figlio avresti usato il telefonino, magari fingendo di telefonare.....e non una vistosa fotocamera.

Poi ti conviene soprassedere all'accaduto e pensare che ti è andata bene così....se incontravi una mamma veramente paranoica invece di trovarti lei ti saresti trovato un paio di agenti in divisa Police.gif a chiederti cosa stavi facendo..... (con tutto il vicinato alla finestra)... smilinodigitale.gif .


Ciao
Stefano Z.
mariomc2
Messaggio: #33
Io, avendo un caratteraccio, l'avrei mandata senza il quasi, anche perché non ha nessun diritto di intervenire, stavi fotografando una parte comune, dove non è, per ovvi motivi, proibito fotografare, non stavi facendo ritratti al piccolo, non hai publicato nulla, quindi non stavi commettendo atti illegali, lesivi della pesona o altro.
PS per fotografare in luoghi comuni non è necessaria alcuna autorizzazione.

alcarbo
Messaggio: #34
Il caso del ragazzo che ha ripreso l'insegnante in aula beccandosi 18.000 euro di multa riporta di attualità il tema..........

Nel forum (cerca) si è già parlato del problema

http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=68046


Questioni Di Privacy




Divieto Di Fotografare Ad Un Saggio Di Danza, Possono farlo??!!??



Foto Prove Generali A Teatro, Serve permesso attori/regista per pubblicarle



Avvocati, Pareri legali gratis


Ed io avevo cercato di trarre alcune (non definitive) conclusioni
con spunto anche dal sito richiamato da
Maurizio Riccieri della Ass. Naz. Fotografi Professionisti)


Arriviamo subito alle pur non brevi conclusioni (perché non so quanti riuscirebbero a giungere in fondo al testo se dovessi anche solo in parte riepilogare quanto già scritto).
Chiedo poi contributi, condivisioni, critiche ed integrazioni agli altri tecnici del forum, perché questa è solo la mia (detto senza immodestia) veramente modesta opinione

1) Prima di tutto (come ben evidenziato dal moderatore buzz in altro 3d

Divieto Di Fotografare Ad Un Saggio Di Danza, Possono farlo??!!??)
pare che “ormai le questioni si risolvano solo con il codice alla mano; sembra che nessuno sia più in grado di godersi la vita e rispettare soprattutto il lavoro degli altri”.
Questo per dire che ci vuole tanto senso pratico e buon senso nell’affrontare le situazioni e i problemi, per cui il più delle volte si potrà fotografare ed anche pubblicare le foto senza porsi problemi di consensi o liberatorie, oppure compensi o risarcimenti, perché nessuno si opporrà all’attività anche on street di un fotoamatore. Questo in concreto.
Pertanto ci troviamo ad analizzare, se non casi limite, per lo meno (per fortuna) casi se non rari però almeno del tutto particolari.
Eppure gli stessi capitano e per gli stessi dobbiamo (anzi dovremmo, perché una parola certa in diritto non può mai essere detta) sapere come comportarci.

2) Ebbene, venendo a quella che fin d’ora mi pare possa essere tratta come seconda conclusione (come sintesi di quanto già esposto) si può affermare e ritenere che:
- se è vero che il ritratto di una persona può essere esposto e riprodotto solo con il suo consenso (art. 96)
- è anche vero che ci sono numerosissime eccezioni, per le quali non occorre il consenso espresso, che vanno dalla ripresa di persone note ma anche di anonimi privati in occasione di manifestazioni pubbliche, per arrivare alla divulgazione per scopi scientifici, didattici o culturali (art. 97);
- e qui se volessimo dar spazio al concetto che la fotografia è cultura, già così avremmo campo libero per ogni genere di utilizzo di qualunque scatto; il ché non è poi tanto paradossale né peregrino; potessimo mai avere l'opinone della ANFP in proposito
- inoltre è sempre applicabile (anche se non del tutto pacificamente e secondo i casi) il principio del consenso tacito
- tutto ciò, tradotto in “soldoni”, secondo me – come del resto mi pare sostenuto anche dall’ANFP - significa che, al di là dei casi in cui la ripresa è vietata (e al contrario di quanto apparirebbe affermato dalla legge) non esiste di fatto alcuna norma che vieta a priori di fotografare i privati essendo, semmai e non sempre, soltanto vietata la pubblicazione delle foto
- pertanto, se dovesse accadere che un privato (a parte le ovvie difficoltà “operative” di discutere con un energumeno intollerante) si oppone al fatto di essere ripreso, sarà buon diritto del fotografo far presente che la ripresa fotografica in pubblico non può essere vietata; addirittura se il soggetto è insieme ad altri e non viene ritratto isolatamente la foto può essere pubblicata senza vincoli

3) Da ciò si ricava che non è verò, né in teoria né in pratica, che sia vietato fotografare le persone.
Potrebbe invece essere interdetto dall’interessato solo l’uso e la pubblicazione della foto (non la sua detenzione nell’immediato, quindi senza possibilità di pretesa di distruzione dello scatto).
Ma ditemi voi in concreto quale privato può venire a conoscenza del tempo, luogo e occasione in cui userete la sua ripresa. Del resto se il privato ripreso non facesse alcuna rimostranza nell’immediatezza dello scatto, potrebbe anche ritenersi sussistente il già citato consenso tacito

4) Perciò – come mi pare consigliato dalla ANFP – anche per ragioni “igieniche” (di incolumità personale) qualora un privato si opponga ad essere ripreso o pretenda con vigore la distruzione dello scatto, sarà bene con buon senso assecondarlo, non già perché il diritto di riprenderlo non esista (bensì semmai solo quello di pubblicare la foto) ma prima ancora per l'ovvia ragione di evitare guai anche "fisici".
Qualora invece non vi sia alcuna rimostranza o la stessa sia anche solo blanda (un moto di rimprovero oppure un gesto di dissenso) ritengo che in tal caso, non solo per concretezza, ma anche per il principio del consenso tacito (pur discusso) vi sia possibilità dell’uso e pubblicazione della foto.



saluti alcarbo alfredo


Messaggio modificato da alcarbo il Oct 13 2007, 02:35 PM
biga1
Messaggio: #35
Va bene in epoca un cui viviamo se ne sentono di tutti " i colori ", ma non bisogna demonizzare tutto e tutti comprendo la mamma del bimbo , ma la paranoia a volte fa danni . unsure.gif




Ciao,Andrea

Messaggio modificato da biga1 il Oct 13 2007, 02:37 PM
alcarbo
Messaggio: #36
LA LEGGE

Art. 97. (Privacy)
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto.... da scopi..... culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritratta.



I CONSIGLI PRATICI della ANFP

1) Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e' solo giornalistico, l’indicazione del punto a) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

3) Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suaoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso (vedi sopra, paragrafo PRIVACY E ORIGINALI (O FILES) FOTOGRAFICI)

P.Pazienza
Messaggio: #37
Vorrei ricordare che la ripresa fotografica di per se generalmente non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei casi e dei luoghi in cui è esplicitamente vietato fotografare.

Il problema sta dunque nell'uso che viene fatto delle immagini, se questo è un uso esclusivamente privato non ci sono problemi, se invece la diffusione "dell'effigie" prevede un qualsiasi tipo di pubblicazione, è quasi sempre indispensabile una autorizzazione e valgono tutte le restrizioni del caso.

Per una casistica completa rimando al seguente link
Pubblicabilità della foto di ritratto: esempi concreti
lucaste
Messaggio: #38
Questa discussione mi è infinitamente utile sotto il profilo professionale e ringrazio vivamente Falcon 200, Alcarbo e Gciraso per aver contribuito a dare un'informazione precisa ed esaustiva sull'argomento.
La riporto su perchè avrei un gran bisogno di chiarire con la stessa precisione le problematiche legate alla pubblicazione e commercializzazione di un altro tipo di foto: il reportage di viaggio.
Sapete certamente che, per esempio, i siti di micro stock rifiutano (o almeno dicono di rifiutare) foto che illustrino monumenti, chiese, palazzi ecc riconoscibili e che potrebbero in qualche modo appartenere sotto il profilo dei diritti d'immagine a qualcuno o a qualche ente.
Se la legge fosse presa alla lettera e se ho capito bene il problema, nessuna rivista di viaggi potrebbe pubblicare, che so, l'immagine della Tour Eiffel perchè si suppone che i diritti d'immagine appartengano agli eredi dell arch. Eiffel. E che dire delle cartoline, dei depliants turistici, delle guide. Nessuno potrebbe pubblicare foto di luoghi famosi senza andare a cercare chissà dove e come la liberatoria.
Tutto ciò mi sembra assai strano e vorrei capirne di più.
Vi sarei infinitamente grato se con la stessa competenza emersa in questa discussione, mi chiariste anche questi aspetti.
grazie.
Luca
alcarbo
Messaggio: #39
Molto interessante e approfondito ancora una volta il contributo della ANFP
alcarbo
Messaggio: #40
E' una materia complessa che mi interessa (anche professionalmente) ma nella quale mi sento ancora alle prime armi.

I due filoni, distinti ma che spesso si intrecciano fra loro (vedi sotto), sono:

1) diritto d'autore a protezione del lavoro del fotografo che ha la proprietà dello scatto e il diritto di veder tutelato il frutto del suo lavoro, professionale o meno

2) diritto di riservatezza (privacy) che tutela i diritti del soggetto ritratto (o ritrattato)
(da ritrarre e ritrattare che, pur meno comune, significa sia ritirare una versione fornita ma anche fare un ritratto pure fotografico)

Quanto ai diritti d'autore relativi ai monumenti, da una breve ricerca, per ora non ho trovato nulla.

Nota - Ci sono (a parte quelle vecchie, questa è una di quelle) due discussioni aperte in contemporanea anche se non identiche ma simili

Info "legali"....
alcarbo
Messaggio: #41
Persona fisica e diritti della personalità - Immagine (fisica e psichica), ritratto, fotografia - Abuso - Esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, indossante un "topless".

L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli art. 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

(Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un "topless"; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre, sia avendo accertato che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o della madre stessa e che nelle immagini non era ravvisabile alcun intento lascivo, giacché tra l'attrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d'immoralità, e il marito dell'attrice, ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente, e quindi priva di ogni connotazione diversa da quella meramente ludica; sia avendo ravvisato nella esposizione del figlio, da parte del padre esercente la potestà, in luogo pubblico in compagnia dell'attrice, come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi, un implicito consenso alla ripresa fotografica).

Cassazione civile , sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172

Un semplice esempio che denota la complessità della materia (riapre infatti il requisito del consenso) ben sintetizzata però dalla ANFP

Messaggio modificato da alcarbo il Oct 14 2007, 07:42 AM
Lucabeer
Messaggio: #42
Unisco le due discussioni in quanto strettamente legate.
lucaste
Messaggio: #43
Nessuno che collabori con riviste di viaggio che mi può aiutare (vedi tre risposte più su) ? grazie.gif
Gipsy
Messaggio: #44
QUOTE(lucaste @ Oct 14 2007, 12:14 AM) *
Questa discussione mi è infinitamente utile sotto il profilo professionale e ringrazio vivamente Falcon 200, Alcarbo e Gciraso per aver contribuito a dare un'informazione precisa ed esaustiva sull'argomento.
La riporto su perchè avrei un gran bisogno di chiarire con la stessa precisione le problematiche legate alla pubblicazione e commercializzazione di un altro tipo di foto: il reportage di viaggio.
Sapete certamente che, per esempio, i siti di micro stock rifiutano (o almeno dicono di rifiutare) foto che illustrino monumenti, chiese, palazzi ecc riconoscibili e che potrebbero in qualche modo appartenere sotto il profilo dei diritti d'immagine a qualcuno o a qualche ente.
Se la legge fosse presa alla lettera e se ho capito bene il problema, nessuna rivista di viaggi potrebbe pubblicare, che so, l'immagine della Tour Eiffel perchè si suppone che i diritti d'immagine appartengano agli eredi dell arch. Eiffel. E che dire delle cartoline, dei depliants turistici, delle guide. Nessuno potrebbe pubblicare foto di luoghi famosi senza andare a cercare chissà dove e come la liberatoria.
Tutto ciò mi sembra assai strano e vorrei capirne di più.
Vi sarei infinitamente grato se con la stessa competenza emersa in questa discussione, mi chiariste anche questi aspetti.
grazie.
Luca


Al riguardo trovo interessante l'articolo pubblicato su http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2030219, dove si riferisce che Wikipedia Italia, dopo una diffida del Polo Museale Fiorentino fatta a gennaio 2007, avrebbe deciso di eliminare dalle proprie pagine le fotografie di opere realizzate da autori viventi o morti da meno di 70 anni, in relazione alla durata del diritto d'autore. Questo perchè in Italia mancherebbero norme sul 'fair use' di immagini tratte esercitando la c.d. 'panorama freedom'. Secondo me, lo dico 'a naso giuridico', un tale principio può desumersi sia dalle regole d'uso dei beni pubblici sia dalla prassi del mondo della informazione e comunicazione; ma il tema è complesso e intringante e spero di poterlo indagare a fondo, se solo ne avrò il tempo (come spero!).

Ciao

Giuseppe

Messaggio modificato da Gipsy il Oct 24 2007, 05:12 PM
Lucdag
Messaggio: #45
Ciao.
Volevo porvi una domanda tecnica riguardo l'uso delle immagini scattate.
Poniamo che io faccia una foto a una persona, se la pubblico su un giornale o una rivista senza la sua liberatoria sono passibile di denuncia? Ma chi è che rischia di più l'editore che pubblica le mie immagini senza le opportune liberatorie o io che le ho fornite?
Cioè mi spiego meglio, un editore è tenuto a chiedere la liberatoria tutte le volte o lui può prendere le immagini e in caso di problemi fare scarica barile sul fotografo?

Grazie Luca
FALCON200
Messaggio: #46
la legge sull'editoria, recentemente novellata, ribadisce la responsabilità dell'editore e del direttore della testata.
ciao
matteo
FALCON200
Messaggio: #47
caro Luca
per quanto attiene l'immagine da pubblicarsi, nei post precedenti troverai una disamina circa la provenienza della stessa con diverse conseguenze se da evento pubblico o meno.
ciao
M.
Lucdag
Messaggio: #48
QUOTE(FALCON200 @ Feb 22 2008, 11:11 AM) *
caro Luca
per quanto attiene l'immagine da pubblicarsi, nei post precedenti troverai una disamina circa la provenienza della stessa con diverse conseguenze se da evento pubblico o meno.
ciao
M.


Si avevo già letto il forum però non mi era chiaro di chi fosse la responsabilità di pubblicazione di un'immagine.

Grazie
wgator
Messaggio: #49
Avrei però una piccola annotazione di costume: stamane sono andata a fare alcune commissioni, ebbene, sono stata ripresa (le ho contate) da 16 diverse telecamere collegate a sistemi di videoregistrazione... alcune di proprietà del comune, (controllo ZTL) altre di banche, (all'esterno), quelle dell'ufficio postale dove ho pagato le bollette, (esterne ed interne) poi le telecamere esterne dei negozi, quelle dei privati...

Ebbene? Come la mettiamo? Come fanno le persone a protestare e fare il "diavolo a quattro" per lo "scatto" casuale di un fotoamatore ed accettare che la loro immagine venga archiviata elettronicamente centinaia di volte al giorno? Quante immagini "lesive" della nostra privacy e/o della nostra dignità vengono registrate da tutti quei videocontrolli? E quando in estate andiamo in spiaggia? Avete notato quante "dome cameras" motorizzate e con zoom ci sono? Ci riprendono quando prendiamo il sole in topless, quando flirtiamo con il vicino di ombrellone, quando "facciamo i bacini"....
Il tutto è in mano a comuni bagnini... come usano quelle registrazioni? E le webcam? Quelle inviano il tutto in "real time" su Internet!

E i bambini? Per tutte quelle mamme che vedono pedofili dappertutto: i loro bimbi/e che scorazzano nudi o seminudi per la spiaggia, perennemente ripresi da decine di occhi elettronici... chi ci assicura che quelle registrazioni non alimentino certi "giri"? Altro che quel poveretto che fotografando il cortile, per sbaglio, ha scattato una foto che riprendeva il bimbo che gioca a pallone!
FALCON200
Messaggio: #50
la questione delle telecamere, ancorchè di gestione pubblica, è attualmente fortemente dibattuta
il garante di riferimento sembra orientato verso l'illegittimità delle stesse
ciao
Matteo
 
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