FORUM NIKONCLUB

Condividi le tue conoscenze, aiuta gli altri e diventa un esperto.

Chiudi
TITOLO*
DOMANDA*
AREA TEMATICA INTERESSATA*
Delucidazioni... Garanzia Nital E Non Nital... Import?
Rispondi Nuova Discussione
elenacrea
Messaggio: #1
Dato che sto cercabdo obiettivi usati da 2 settimane a questa parte... sto "inciampando" in molti termini e stati che prima ignoravo.
Mi scuso se questa è l'ennesima discussione a riguardo, ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato discussioni che hanno saputo aiutarmi.

Che differenza c'è da un prodotto Nital e non?
Perchè se cerco prezzi di obiettivi su internet (nuovi si intende) scrivendo per esempio "70-300 nikon" mi viene fuori un prezzo e se invece scrivo "70-300" nital me ne viene fuori un'altro? Questioni di garanzie aggiuntive?

Import?
Vuol dire che sono acquistati all'estero e quindi privi di garanzia in italia?

Se ci sono altre questioni da tenere in considerazione riguardo all'usato sarei felice di leggerle!!

grazie mille ragazzi!


ps: ma sono l'unica ragazza qui al sushi? biggrin.gif
alessandro galloni
Messaggio: #2
Ciao,
qui credo tu possa trovare diverse informazioni
http://nikonclub.it/forum/Garanzia_Sugli_A...sti-t72862.html
Alessandro
elenacrea
Messaggio: #3
grazie ho letto (con difficoltà.. biggrin.gif ) e alcune cose mi si son chiarite.

Faccio un esempio concreto...

Se voglio acquistare un obiettivo usato da un privato che ha acquistato l'oggetto nel 2011 con garanzia europea di un anno... cosa vuol dire che non è garanzia nital? Come mi devo comportare? Cosa devo fare per essere tutelata nel migliore dei modi? Chiedere solo lo scontrino o altro? L'estensione non è più valida?

grazie
alcarbo
Messaggio: #4
Che confusione.

I prodotti Nital costano di più (in proporzione al prezzo) perché per gli stessi è prevista una garanzia aggiuntiva che la porta da 2 anni a 4 anni e l'assistenza diretta di Nital.

Per in prodotti Nikon Europa vale la garanzia di legge di 2 anni, nel primo dei quali l'assistenza è prestata da Nital direttamente. Il secondo anno ti devi rivolgere al venditore (che può essere all'estero) il quale si rivolgerà ad un'assistenza privata

Per i prodotti che non hanno garanzie particolari né Nital né Nikon la garanzia dura sempre due anni però ti devi rivolgere direttamente al venditore.
Se il venditore è all'estero (UE non UE) dovrai inviare il prodotto all'estero ed attendere e .... pregare.

Per i prodotti usati vale la garanzia residua.
4 anni se è Nital
2 anni negli altri casi.

n.b. Se compri però un prodotto usato Nital con garanzia residua e chiedi a Nital di intestarlo a te, siccome l'estensione della garanzia spetta solo al primo acquirente, la garanzia si riduce da 4 a 2 anni.
Se invece il prodotto resta intestato al primo acquirente (e nel caso di bisogno è a suo nome - o tramite un negozio - che ti rivolgi a Nital) l'estensione a 4 anni rimane, essendo tale situazione (pur impropria) nota e tollerata da Nital

p.s. La trattazione di questi argomenti è complicata e di difficile lettura perché sono complessi e vasti
Paolo Rabini
Messaggio: #5
La garanzia europea vale due anni, per qualunque prodotto se l'acquisto è fatto da un privato (un professionista, pagando una fattura con partita IVA, ha solamente un anno); deve essere fornita dal venditore dell'oggetto e basta avere lo scontrino di acquisto.
Nel tuo caso chi ti vende l'obiettivo dovrebbe darti anche lo scontrino di quando lo ha acquistato.

Con questo scontrino puoi ottenere l'assistenza in garanzia rivolgendoti al negozio che lo ha emesso.
Paolo

p.s.
Mentre scrivevo, Alcarbo ha già risposto in modo esaustivo.

Messaggio modificato da Paolo Rabini il Jan 2 2012, 09:41 AM
chiccofusco
Messaggio: #6
QUOTE(alcarbo @ Jan 2 2012, 09:36 AM) *
p.s. La trattazione di questi argomenti è complicata e di difficile lettura perché sono complessi e vasti


evviva chi ha il magnifico dono della sintesi!!! guru.gif
non poteva essere spiegato più chiaramente...vale più di tutti i 3d al riguardo

alcarbo
Messaggio: #7
p.p.s. Quel che ho scritto giustamente vale per i privati.

Per coloro che hanno "partita iva" l'estensione di garanzia (che dura per legge solo un anno e non due anni) diventa di due anni solo nel caso di estensione concessa da Nital
elenacrea
Messaggio: #8
SCUSATE MA SONO MOLTO CONFUSA.

Allora se un obiettivo usato costa tot con garanzia residua di 8 mesi (a quanto pare non nital, non registrato) mi conviene prenderlo nuovo import?

Se ho capito bene se un obiettivo non è nital è import giusto?
chiccofusco
Messaggio: #9
QUOTE(elenacrea @ Jan 2 2012, 10:53 AM) *
Allora se un obiettivo usato costa tot con garanzia residua di 8 mesi (a quanto pare non nital, non registrato) mi conviene prenderlo nuovo import?


dipende dal prezzo e dalle condizioni dell'usato..e anche se la garanzia residua è richiedibile da un rivenditore italiano o estero....per spedire un'ottica fuori dall'italia io ci penserei un paio di volte!!
bergat@tiscali.it
Messaggio: #10
QUOTE(elenacrea @ Jan 2 2012, 10:53 AM) *
SCUSATE MA SONO MOLTO CONFUSA.

Allora se un obiettivo usato costa tot con garanzia residua di 8 mesi (a quanto pare non nital, non registrato) mi conviene prenderlo nuovo import?

Se ho capito bene se un obiettivo non è nital è import giusto?



ma anche se fosse nital. Allora a mio modo di vedere prendere usato nital e avere la registrazione ad altro nome non è cosa buona giusta (fonte di problemi....). Per cui sull'usato , l'unica considerazione va fatta su anzianità obiettivo, stato d'uso, e prezzo rispetto a nuovo import.
elenacrea
Messaggio: #11
sempre più confusa... hahahahahaha HELP I NEED SOMEBODY HEEEELP! tongue.gif

Usato e registrazione ad altro nome non è cosa buona e giusta? why?

Guardate non sapete come mi sto guardando attorno in questo periodo.. necessito di ottiche nikon, ma dato che se le compro nuove mi mangio 3 stipendi... volevo puntare sull'usato, ma io NON ho mai comprato usato di questo tipo.. e spendere ad esempio 500 o 700 caffè (come dite voi) sull'usato ho molta molta paura.. per questo sono molto rompiballe al momento!

Messaggio modificato da elenacrea il Jan 2 2012, 11:55 AM
bergat@tiscali.it
Messaggio: #12
QUOTE
Usato e registrazione ad altro nome non è cosa buona e giusta? why?


Se ti rubano l'obiettivo cosa fai? non puoi neanche fare la denuncia, in quanto dal punto di vista legale non è tuo. Se deve andare in assistenza a distanza di tempo e fuori dalla garanzia, in caso di verifica potrebbe venir fuori che non sia di tua proprietà e ti venga rifiutata la riparazione. Se chi te l'ha venduto e al quale nome è ancora a lui registrato, in caso di problemi con la giustizia col primo proprietario, potresti trovarti invischiato anche tu.
elenacrea
Messaggio: #13
ah qui andiamo sul CSI... laugh.gif comunque se ha scontrino e tutto... sarà molto difficile!
ho capito grazie!
chiccofusco
Messaggio: #14
QUOTE(elenacrea @ Jan 2 2012, 12:03 PM) *
ah qui andiamo sul CSI... laugh.gif comunque se ha scontrino e tutto... sarà molto difficile!
ho capito grazie!


vale, secondo me, la regola del buonsenso..soprattutto se compri/valuti annunci on-line
è importante provare l'ottica così da valutare prezzo/qualità di quello che ti offrono e vedere CHI te lo propone..quando compri da un privato, scontrino, nital card, scatola, accessori e disponibilità alla prova sono tutti piccoli punti che ti permettono di pesare la serietà..se esiste garanzia residua meglio ancora..
se compri l'usato da un negoziante..beh..garanzia legale di un anno sull'usato..

elenacrea
Messaggio: #15
chicco son d'accordo con te... wink.gif il fatto è che non se ne trovano molti di usati come li cerco io.. e se li trovo sono molto distanti da me e quindi per la prova "a mano" non sarebbe possibile se non prendere la macchina e farsi tipo 1.000 km! O aspetto il colpo di c*lo o non so...
Utente cancellato
DEREGISTRATO
Messaggio: #16
Fortunatamente se si sceglie l'usato che circola su questo forum si puo' stare molto tranquilli.
Verificare sempre il prodotto di persona se è possibile (se devo spendere 3000 euro, magari vale pure la pena di farsi anche dei Km in auto se non si sfora con le spese). Ovviamente il tutto è sempre da valutarsi in base a quello che compriamo, per un 50 f/1.8 usato da 80 euro è chiaro che non sto a fare 200 Km.

Prima di muoversi è bene conoscere 3 prezzi:

-Nital
-Import
-Valutazione generica dell'usato.

Quindi con molta pazienza, attendere l'annuncio che meglio soddisfa le nostre esigenze, tra costi e distanze.
Anche qui però c'è da considerare la rarità del prodotto sul mercato dell'usato... Se è difficile reperirlo, appena vedo un usato interessante cerco di concludere anche se devo farmi qualche Km in più. E' molto soggettiva poi la cosa...

Come logica d'acquisto tendo a predeligere corpi macchina nuovi e Nital.
Per le ottiche "complesse" (vedi zoom, VR...) tendo a prenderli quantomeno Nital, anche se usati.
Per le ottiche fisse invece, assolutamente usato e Import. Magari pure tutti e due!

Poi chiaramente ognuno ragiona come meglio crede.
elenacrea
Messaggio: #17
grazie del tuo pensiero Mattia!
alcarbo
Messaggio: #18
QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 15 2011, 10:01 AM) *
Grazie per il suggerimento Marco,
effettivamente gestire un buon database implica mantenerlo aggiornato.

Un fotografo può acquistare un prodotto usato (Nital o di importazione).
L'utente può registrare il prodotto usato Nital sul sito inviando richiesta con copia della NitalCard e fotografia del seriale sul prodotto ( info contatti su http://www.nital.it/contatti )
A seguito della verifica sulla bontà della richiesta, il CallCenter libera l'associazione della registrazione dal primo utente rendendo il prodotto nuovamente registrabile.
Il primo acquirente perde l'associazione al prodotto e, se le credenziali non sussistono anche l'associazione al gruppo NPA.
L'acquirente del prodotto usato potrà quindi registrare il prodotto sul sito.

Questa procedura non è una novità con l'introduzione di questo servizio ma, considerate le richieste, ritengo d'ausilio confermarvi quanto sopra.

grazie per l'attenzione,
MD



QUOTE(Michele Difrancesco @ Dec 15 2011, 12:32 PM) *
Se il prodotto è provvisto di Nital Card è comunque possibile registrarlo.
Il documento d'acquisto non è un campo obbligatorio ed il campo rivenditore può essere selezionato con libertà (nel senso che se proprio non riesci a reperirlo il consiglio è quello di indicare il proprio rivenditore di fiducia).

A presto,
MD



QUOTE(Attilio PB @ Oct 28 2010, 03:45 PM) *
Credo che per chiarire la questione, piu' che un intervento di Nital diretto, che rimarrebbe in un post qui al bar con nessuna valnza per nessuno, sarebbe piu' semplice capire e chiarirsi chi sono gli attori nelle varie questioni contrattuali e come sono obbligati nei confronti degli altri.

Oggetto: obiettivo fotografico nuovo

Acquirente: privato, da tutelare con la garanzia di legge (2 anni)

Venditore: l'esercizio commerciale al minuto che vende il prodotto all'acquirente ed è obbligato per legge a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Produttore: Nikon Corporation con sede a Shinjuku, Tokyo, Japan obbligato in solido con il venditore a farsi carico della garanzia legale sull'oggetto.

Quindi, a rigor di legge, su qualsiasi (anche Nital) obiettivo fotografico nuovo Nikon la faccenda è semplice: hai un problema e ti rivolgi al tuo rivenditore che deve farsi carico della garanzia ed è il tuo interlocutore per la legge, se nel frattempo il venditore è fallito, chiuso, irreperibile, potrai rivolgerti al produttore direttamente che dovrà farsi carico della garanzia.
Questo secondo il codice civile, a prescindere da qualsiasi altro accordo tra le parti, funziona sempre cosi' e non potrebbe essere altrimenti.
Le parti possono pero' accordarsi, facendo un vero e proprio contratto, per dei servizi aggiuntivi non obbligatori per legge, non variando la base del codice civile che non è aggirabile ma andando incontro alle esigenze dell'acquirente.
E' qui che subentra Nital che fino a questo momento non c'entra nulla con tutta la questione. Nital si preoccupa di distribuire in Italia dei prodotti tra cui anche degli obiettivi Nikon nuovi tramite una serie di rivenditori convenzionati, e già capiamo da questo che gli unici interlocutori di Nital possono essere solo ed esclusivamente acquirenti che acquistano oggetti nuovi, non è necessario specificarlo da nessuna parte, Nital non vende oggetti usati come non vende tartufi, quindi non è necessario spiegare se i loro mezzi sono refrigerati o se seguono o meno le norme sanitarie per il trasporto di cibi, non lo fanno, che senso avrebbe? Cosi' non ha senso spiegare i rapporti tra Nital e chi compra usato, Nital non vende usato, come potrebbe spiegare qualcosa che non fa?
Arriviamo all'estensione della garanzia a quattro anni.
Nital, struttura commerciale, mette in atto delle promozioni che servono, auspicabilmente, per incrementare le vendite dei prodotti che distribuisce, nel nostro caso abbiamo la promozione di due anni di garanzia aggiuntiva che Nital offre ai propri clienti (che ricordiamo comprano oggetti nuovi) ed essendo una promozione Nital è libera di vincolarla ad una serie di condizioni ben descritte nella procedura che troviamo anche on-line, tra cui la registrazione on-line, l'inserimento dei dati fiscali e la scadenza entro sette giorni dalla data di emissione dello scontrino, non soddisfare una di queste condizioni è sufficiente a non accedere alla promozione.
Quindi, da tutto questo cosa ne deriva da un punto di vista legale e commerciale? Che Nital vende prodotti nuovi a clienti che comprano prodotti nuovi e propone una promozione che estende a questi ultimi il periodo di garanzia. Basta, tutto qui. Il rapporto commerciale e legale si instaura solo tra Nital e chi compra il nuovo.

E con l'usato? Che succede?
In caso di vendita di materiale usato gli attori sono:

Acquirente: colui che compra l'oggetto

Venditore: il privato in possesso dell'oggetto che è tenuto a consegnare l'oggetto, trasferirne la proprietà e garantire che l'oggetto sia scevro da vizi (cfr: art. 1476 Cod Civ).

eventualmente se l'oggetto ha meno di due anni di vita, interviene anche il produttore (Nikon Corporation) tenuto comunque a garantire per due anni qualsiasi oggetto prodotto.
Anche in questo caso Nital non compare, non è attrice tra le parti che comprano e vendono, come potrebbe derivarne un obbligo?

Veniamo all'oggetto ed all'estensione della garanzia.
Il trasferimento di beni immobili (case, terreni, ecc...) necessita di pubblicità, quindi della trascrizione su pubblici registri, con i beni mobili invece la pubblicità è necessaria solo per alcune categorie di beni ben precise, i casi piu' evidenti sono le automobili ad esempio, per tutti gli altri beni, compresi gli obiettivi fotografici, non è necessario registrare la vendita da nessuna parte, vale il principio "possesso vale titolo" salvo ovviamente prova contraria, quindi mai nessuno in forza di nessuna autorità potrà mai interrogarci sulla legittima proprietà di un oggetto che deteniamo, tranne ovviamente in caso di giudizio in tribunale, ed è qui che si incastra la questione della garanzia estesa di Nital: nel momento in cui l'oggetto che loro hanno venduto nuovo viene registrato secondo la loro procedura automaticamente va a godere di una garanzia di quattro anni di cui puo' beneficiare pero' solo il primo proprietario che è colui con cui Nital ha stretto il vincolo, tuttavia Nital non ha alcuna autorità di verificare legalmente che quell'oggetto sia sempre di proprietà del primo acquirente, non è un bene sottoposto a registrazione obbligatoria e Nital non appartiene alle forze dell'ordine per indagare in merito, quindi non potendo indagare sulla proprietà dell'oggetto banalmente dà seguito al contratto e lo ripara per tutti i quattro anni, non per benevolenza ma perché non ha strumenti per non farlo ed in questa situazione si ritrova a "subire" un comportamento "diciamo non perfettamente lineare" di chi, pur non essendo il primo acquirente che ha diritto alla garanzia estesa, "approfitta" dell'impossibilità di Nital di comportarsi diversamente.
Chiaramente in questa situazione se siamo noi a dire a Nital che l'oggetto è usato e la sua proprietà è stata trasferita, magari mandando un paio di fax a conferma, ecco che Nital legittimamente viene svincolata dall'obbligo di fornire la garanzia estesa.
Nessuna zona grigia, la zona grigia semmai è quella in cui ci muoviamo noi (io per primo) quando mandiamo a Nital un oggetto che abbiamo comprato usato senza comunicargli l'avvenuto cambio di proprietà...

Per chiarire ulteriormente il concetto, la garanzia estesa è una promozione alla stessa stregua del flash in omaggio, nè piu' nè meno, che Nital offriva a chi comprava una D700 in un periodo ben preciso, secondo te se qualcuno avesse comprato da un privato una D700 usata in quel periodo avrebbe avuto diritto al flash in omaggio? Da Nital? Oppure, chi comprerà una D700 usata con la quale il primo proprietario ha ricevuto il flash in omaggio, quando compra la D700 dovrà ricevere un flash in omaggio? E da Nital per di piu'?

Naturalmente quanto sopra è il mio intervento a carattere personale, in nessun modo potrei mai parlare a nome di Nital.
Ciao
Attilio


Per mio conto (e lo spiego nel link sotto, restando la stessa solo una mia opinione, senza pretesa di verità, come ho già detto) non è con la registrazione che si dimostra la proprietà del bene trattandosi di una registrazione fatta solo ai fini della garanzia e trattandosi nel caso di un bene mobile la cui proprietà deriva dal possesso in buona fede (possesso vale titolo) e non dalla registrazione Nital appunto.
Quanto a lasciare la registazione Nital a nome del primo acquirente lo fanno tutti senza problemi, inviando il prodotto in garanzia tramite un rivenditore, perché Nital non fa verifiche (e forse non potrebbe farle) e perché altresì ......... segue (sotto nel link e sopra come ha spiegato Attilio
)......


QUOTE(alcarbo @ Oct 29 2010, 03:41 AM) *
Qui mi ero dilettato sull'argomento, senza pretesa di verità, anzi, aperto a contributi.

Garanzia su prodotti nuovi e usati

La parte di discussione che ho condotto e che Attilio ha concluso alla grande ne è una prova.




QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

La legge fondamentale che regola la garanzia nelle vendite è ancora il codice civile, in particolare gli articoli 1490 e seguenti dello stesso codice civile.
Il venditore è quindi tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).
Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto (perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile), i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta. La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.
Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.
In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore. Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dall’articolo 142 del Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206) ed in particolare dagli articoli da 33 a 38 dello stesso Codice.
Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:
- la ribadita nozione di consumatore, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
- il ribadito elenco (prima contenuto negli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ. ora abrogati e sostituiti, come detto, dagli articoli da 33 a 38 del Codice del Consumo) delle clausole vessatorie e quindi onerose, che sono per sé nulle, restando invece valida la restante parte del contratto; le stesse clausole vessatorie riguardano vari aspetti del contratto, non in modo particolare la garanzia, se non laddove la stessa venga esclusa o limitata oltre i limiti già esistenti per legge
- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (già disciplinati dal D. L.vo 50/92 ed ora dagli articoli da 45 a 49 del codice del consumo) nonché i contratti a distanza (già regolati dal D. L.vo 185/99 ed ora dagli articoli da 50 a 61 del codice del consumo); le regole poste per i contratti a distanza riguardano solo le vendite fatte da professionisti e non fra privati (art. 50) e non si applicano alle vendite fatte con “asta”; pertanto dovrebbero invece restare applicabili alle vendite in cui il prezzo sia predeterminato;
- per tutti tali (ed altri) contratti è stato poi ribadito ed uniformato il c.d. diritto di ripensamento del consumatore, con facoltà per lo stesso di recedere dal contratto con comunicazione scritta, anche senza un motivo particolare o giustificato, entro 10 giorni lavorativi dalla sua stipulazione (articoli da 64 a 68 del codice del consumo)
- l’art. 67 comma del codice del consumo prevede poi che “le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”; ciò esclude che il venditore tenti di imporre, con la “scusa” del rimborso delle spese accessorie, vere e proprie onerose penali
- è poi stato effettuato il raggruppamento di varie normative sparse che riguardano la sicurezza dei beni (D. L.vo 172/02 ora articoli da 102 a 113) e la responsabilità per danno da prodotti difettosi (DPR 224/88 e D. L.vo 25/01)
- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;
- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
# la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
o# la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
o# la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia del vizio o difetto entro due mesi (non più otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
o# la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non più solo un anno) dalla consegna
o# sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa (es. estensione territoriale ecc…. come ad esempio la garanzia annuale internazionale Nikon, valida però a condizione che il bene risulti acquistato con modalità fiscalmente regolari, nonchè di proprietà del consumatore che chiede di far valere la garanzia, fatti in buona sostanza comprovati dalla presenza del documento attestante la garanzia internazionale, nonché della fattura e/o scontrino fiscale; ciò anche per evitare che venga richiesta la applicazione della garanzia su oggetti rubati)
o# restano poi esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…); la dimostrazione della causa del vizio può dar luogo a contenzioso, anche se per lo più l’esperienza del garante fa discreta fede, così come è notoria anche la concreta ampia tolleranza dello stesso circa l’individuazione delle reali cause del difetto, se non altro entro i termini di vigenza temporale della garanzia
- da ultimo all’articolo 141 è stata ribadito il favore per il tentativo pregiudiziale di composizione delle controversie, inteso a favorire il ricorso alle procedure conciliative, evitando possibilmente il ricorso al contenzioso giudiziale.

Vendita di oggetti usati

Quanto descritto vale essenzialmente per la vendita di beni nuovi. Per la vendita invece di beni usati, soprattutto se effettuata fra privati e non da venditori professionali a consumatori, valgono invece regole in parte diverse, dovute ovviamente al fatto stesso che l’oggetto usato è stato certamente assoggettato ad uso, quindi con naturale usura e con conseguenti maggiori possibilità e rischi di presenza di vizi, noti od ignoti, riconoscibili o meno, dovuti a volte o spesso ad un uso inadeguato oppure alla normale usura del tempo.
Ebbene, mentre appunto si presume che un oggetto nuovo sia totalmente indenne da ogni vizio o difetto (salvo quelli connaturati alle sue caratteristiche commerciali, di norma peraltro noti e tollerati) per un oggetto usato invece, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.
Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati (in quanto con gli imprenditori commerciali è invece ormai invalsa la vendita dell’usato “garantito” con un patto convenzionale aggiuntivo che esula dai limiti descritti di cui all’art. 1491 c.c. e che assomiglia ai patti delle garanzie estensive sul “nuovo” previste dall’ultima parte dell’art. 1491: il venditore cioè dichiara che la cosa è esente da vizi) si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione della garanzia per vizi, sempre ex art. 1491 c.c., se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia proprio ex art. 1491 c.c. -.
Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore.
Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).
Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04). Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che attiene al procedimento logico e giuridico seguito dal giudice di merito che decide il caso (Cass. 5251/04).
In conclusione, mentre di norma gli imprenditori professionali e commerciali prestano espresse garanzie convenzionali (pur per tempi limitati di sei mesi massimo un anno) ex art. 1491 ultima parte cod. civ., per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti. Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile. Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita, specie con un operatore commerciale, una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia. Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)


Su argomenti affini ma specifici e non generali (Nikon ecc....)

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia Garanzia Nikon

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia Garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia

http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=garanzia Validità Garanzia Nikon


Per mio conto i tipi di obiettivi sono tre
NITAL
NIKON EUROPA (con debito tagliando giallo e scontrino) questi li chiamerei IMPORT
SENZA GARANZIA NIKON ma con garanzia solo del rivenditore (non c'è tagliando giallo) Spesso arrivano così da HK oppure da rivenditori italiani che l'hanno importato (o preso chissà dove) e non ti mandano né garanzia Nikon né scontrino né fattura.

Messaggio modificato da alcarbo il Jan 2 2012, 02:32 PM
chiccofusco
Messaggio: #19
QUOTE(elenacrea @ Jan 2 2012, 12:22 PM) *
il fatto è che non se ne trovano molti di usati come li cerco io


attenta ai prezzi troppo allettanti!!!li usano per tirare delle sole pazzesche...

certo adesso hai di che leggere!!!! laugh.gif laugh.gif
alcarbo
Messaggio: #20
QUOTE(chiccofusco @ Jan 2 2012, 03:13 PM) *
certo adesso hai di che leggere!!!! laugh.gif

messicano.gif rolleyes.gif unsure.gif wink.gif
elenacrea
Messaggio: #21
grazie chicco...molto gentile!! Adesso sono più tranquilla.... (minga)
alcarbo
Messaggio: #22

la prossima volta ...
chiccofusco
Messaggio: #23
QUOTE(elenacrea @ Jan 2 2012, 04:57 PM) *
Adesso sono più tranquilla.... (minga)


stai tranquilla..le sole di solito si riconoscono al volo..non accettano prove, non spediscono in contrassegno, i prezzi sono stracciati, ti fanno ricaricare una postepay invece di accettare bonifico..insomma..un po'di trucchi ci sono!!
e poi vuoi mettere il brivido di aprire un pacco della posta??!?! laugh.gif laugh.gif
comunque puoi sempre farti aiutare dal forum...elenchi le ottiche che hai trovato e ti fai consigliare!
elenacrea
Messaggio: #24
eh vabè grazie non accetterei mai un acquisto del genere... fin li ci arrivo eh sleep.gif''' !!!
Il fatto è che ne sto cercando troppi...
Maurizio Rossi
Admin
Messaggio: #25
Ciao Elena, ti consiglio di leggere quello che Alfredo ti ha postato nel post n°18
li trovi sicuramente la risposta al tuo quesito iniziale,
che penso sia quello che ti interessa sapere,
buona lettura e buona giornata
 
Discussioni simili Iniziata da Forum Risposte Ultimo messaggio