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Garanzia Sugli Acquisti
Nuovo e usato
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Antonino S.
Messaggio: #26
Salve a tutti,
ho una domanda da porvi:
ho acquistato di recente un obiettivo presso un venditore italiano di eBay.
il prodotto non presenta Nital Card, quindi credo che sia proprio import.
come si comporta la Nikon con i prodotti Import?!
ho provato a registrare il prodotto su questo sito, come ho fatto con gli altri prodotto nikon in mio possesso, tutti sono andati a buon fine, meno che questo, anzi mi vien detto che con quel Nr. non viene trovato nessun prodotto.
cosa vuol dire?!
che non è tra i numeri di serie della Nital, o è un prodotto contraffatto?!
Lucabeer
Messaggio: #27
QUOTE(NeSsUn0 @ Jun 5 2009, 03:46 PM) *
cosa vuol dire?!
che non è tra i numeri di serie della Nital, o è un prodotto contraffatto?!


Vuol dire che essendo import non puoi registrarlo...
c.claudio
Nikonista
Messaggio: #28
Buongiorno ,

vorrei avere chiarimenti in riguardo a questo:

Ho una D300 regolarmente acquistata e registrata Nital. Dopo 1 anno ho l'esigenza di portarla presso LTR per un malfunzionamento al mantenimento della carica della batteria , ma mi trovo ad aver perso lo scontrino , probabilmente dopo un trasloco di abitazione. Contatto il negozio presso cui ho effettuato l'acquisto e mi dicono che possono fare una dichiarazione di avvenuta vendita.
Posso , a questo punto valermi della assistenza LTR in garanzia Nital? ( scade alla fine d2l 2011)

grazie

Claudio
SkZ
Messaggio: #29
penso di si dato che lo dichiara il commerciante, ma una tel a LTR e' meglio wink.gif
alcarbo
Messaggio: #30
..... con il beneficio......
Ho letto che, se il prodotto è registrato, Nital ha modo di verificare la copertura della garanzia anche in assenza (perdita) della Nital Card.
Senza scontrino ? .... non lo so, anche se alla registrazione prima veniva inviato il numero dello scontrino stesso ed ora volendo si può inviarne la scannerizzazione (forse proprio in vista di uno smarrimento).
Tu l'avevi scannerizzato ed inviato ? Io no. ciao

p.s. mi spiace dell'aiuto relativo. Telefona perciò a LTR .... Pollice.gif
Sko22
Messaggio: #31
Ho comprato un obiettivo usato provo a registrare il prodotto con il numero matricola che ho sulla sua nital card ma mi da che il numero matricola non esiste. molto probabilmente perché già registrato dal vecchio proprietario.

Chi mi da la certezza che quel prodotto usato è stato già registrato dall'ex proprietario e non e non sono stato fregato?
SkZ
Messaggio: #32
LTR!
colpetto di telefono e via le preoccupazioni
alcarbo
Messaggio: #33
"La garanzia sul prodotto segue la normativa vigente.
L'estensione di garanzia Nital è un'opportunità fornita al Nikonista primo possessore; è personale e non cedibile.
La garanzia sul prodotto potrà essere confermata, in caso di necessità, mediante l'esibizione dello scontrino fiscale o del documento di acquisto."

alcarbo
Messaggio: #34
QUOTE(mariomc2 @ Aug 6 2009, 02:23 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Al tempo! Qui non stiamo su di un forum qualsiasi! Questo è il forum dell'importatatore ufficiale Nital, quindi, anche se ovviamente non è scritto da nessuna parte, l'utente inesperto può essere indotto a pensare che esista una certa forma di controllo e che quindi i prezzi presentati siano quelli di mercato!
Ho visto proprio oggi ottiche, non Nital, vendute a 30 euro in meno delle corrispondenti nuove e 30€ su 1400 sono nulla!
Mi è capitato nel tempo anche di vedere lo stesso oggetto, dello stesso insersionista, presentato su altri canali a prezzi inferiori wink.gif
Ritengo che il prezzo di un oggetto dipenda dallo stato d'uso, dal corredo, e dal tipo di garanzia.
A proposito di garanzia ritengo truffaldino indicare la garanzia residua comprendente anche l'estensione che Nital offre solo al primo proprietario! È truffaldino perché Nital ha più volte, tramite suoi intermediari e sul sito stesso, sottolineato che con il passaggio di proprietà l'estensione decade automaticamente! Quindi torna automaticamente ai due anni di legge! E non venitemi a dire che basta non dichiarare il passaggio di proprietà, non lo accetto in quanto dichiarerei implicitamente un falso e rischierei, in caso di richiesta documenti per il ritiro dopo la riparazione, di trovarmi in serie difficoltà.
Dal mio piccolo punto di vista ritengo che l'amministrazione del forum debba esercitare un controllo effettivo sugli annunci dell'usato con eventuale rimozione ed ammonizione a chi offre oggetti a prezzo esagerato e non indichi chiaramente la garanzia residua sull'acquirente finale.




QUOTE(alcarbo @ Aug 7 2009, 10:41 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Senza polemica, ma sono costretto a contraddirti.
Il passaggio di proprietà di un obiettivo, il quale, anche se registrato, non è come una casa o un'auto, ma rimane sempre un bene mobile, avviene (si perfeziona) con l'accordo fra le parti e poi viene "eseguito" con la consegna del bene ed il pagamento del prezzo.
La registrazione del passaggio di proprietà presso Nital non ha alcun valore legale per il trasferimento di proprietà e non è affatto necessaria.
Altrettanto per la validità della garanzia non è necessario dichiarare a Nital il passaggio.
La garanzia vale per la detenzione del bene (in teoria anche se proveniente da furto) e nel contempo dalla detenzione del certificato di garanzia (nital card) e della prova dell'acquisto (scontrino o fattura) questa sì per attestare anche (ma non solo) che il detentore non è abusivo.
Il fatto che registrando il passaggio si perda l'estensione della garanzia facoltativa estesa (da 2 a 4 anni) concessa da Nital, è una scelta contrattuale di Nital stessa, insindacabile in quanto del resto accettata all'acquisto e che l'acquirente di seconda mano non può oppore a Nital se si presenta a proprio nome, dopo aver all'acquisto variato l'ntestazione della registrazione (si badi bene....della registrazione... non della proprietà del bene).
Se però (come consentito e lecito) l'acquirente presenta il bene dotato di nital card e scontrino (anche se è un acquirente di seconda mano e non ha dichiarato il cambio di proprietà) Nital riconosce la garanzia estesa e non indaga (né per me potrebbe farlo) se chi presenta l'obiettivo è persona diversa dall'acquirente orginario.
Perciò - e concludo - acquistare un obiettivo senza dichiarlo a Nital per me non è una truffa in danno di Nital. E' solo una modalità che addirittuta Nital mi ha consigliato allorchè chiesi di passare a mio nome un obiettivo usato. Mi dissero........ "fallo pure, ma perdi l'estensione della garanzia........ ti conviene tenerlo così e, se hai nital card (che addirittura potrebbe anche mancare, essendo l'obiettivo già registrato da loro) nonché lo scontrino....... la riparazione verrà fatta (sempre che sia in garanzia) a prescindere da chi presenta il tutto".
Spero di essermi spiegato (e di non aver sbagliato, perchè non ho certo in tasca la verità... anzi).
Saluti.




QUOTE(mariomc2 @ Aug 7 2009, 11:56 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Mantenendo i toni pacati e non polemici che hanno sempre contraddistinto i nostri rapporti:
non mi trovi d'accordo in quanto l'estensione della garanzia, come specificato dalla Nital stessa, è un plus offerto solo al primo possessore dell'oggetto, ne consegue che nel momento stesso in cui io acquisto un obiettivo o una fotocamera usati non acquisisco alcun diritto sull'estensione della garanzia stessa, garanzia che automaticamente ritorna ai due anni di legge e il non dichiarare il passaggio di proprietà (non indispensabile a livello legale a differenza, come hai giustamente fatto notare, di automobili o immobili e aggiungerei di armi) porrebbe il nuovo possessore, in caso di intervento in garanzia oltre il secondo anno, in una posizione di illecito nei confronti di Nital che, a mio avviso, potrebbe, in caso di contestazione, chiedere il ritiro da parte del primo propietario (per Nital attuale e unico, e sarebbe giustificata dal fatto che non risultando variazioni di proprietà la consegna di un bene di valore va fatta al proprietario o chi da lui esplicitamente delegato con indicazione dell'oggetto e della data di ritiro il tutto correlato da documento del delegante e del delegato) o addirittura rivalersi nei confronti del secondo proprietario con richieste di pagamento dell'intervento stesso. Per come la vedo io i presupposti di illecito ci sono tutti e forse anche di frode.
Non credo che a livello legale assuma valore il parere di un dipendente Nital, immagino che quello da te riportato non sia il parere ufficiale di Nital, che consiglia di non variare il nome di registrazione.
Concludo riportando le chiare parole ufficiali Nital (cliccando negli annunci usato su "articolo con garanzia")
"La garanzia sul prodotto segue la normativa vigente.
L'estensione di garanzia Nital è un'opportunità fornita al Nikonista primo possessore; è personale e non cedibile.
La garanzia sul prodotto potrà essere confermata, in caso di necessità, mediante l'esibizione dello scontrino fiscale o del documento di acquisto."

Più chiaro di così!
Ritornando alla politica di vendita dell'usato ritengo che, malgrado l'usanza, a mio parere illecita, di non dichiarare il cambio di proprietà debba essere vietato indicare la garanzia residua comprensiva dell'estensione e in questo mi appello a Nital (anche perché questo è il forum ufficiale Nital e quindi mi aspetto che le offerte, come peraltro affermato nelle linee guida, vengano controllate) perché faccia chiarezza una volta per tutte e che inserisca, a questo proposito, regole chiare nel regolamento vendita usato




QUOTE(alcarbo @ Aug 7 2009, 12:12 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Mario prendo atto della tua motivata ed accurata opinione.
In effetti è probabile che, quanto dettomi in un'occasione particolare, non faccia testo per Nital.
Il testo da te riportato lo dimostra, anche (a questo punto) senza necessità di prese posizioni ufficiali di Nital stessa (che prima mi apparivano opportune..... ora non più).
Alcune risposte che ci vengono date singolarmente non possono diventare regole consolidate, per cui può benissimo essere (ed è già accaduto in casi similari) che ad alcuno venga data una risposta e ad altri un'altra.
Le regole restano quelle scritte. Perciò, rivedendo la mia opinione (fondata in effetti su una cosa riferita a me in una certa occasione) convengo con te.
Se poi Nital vuole, ogni tanto o sempre, di sua iniziativa, mantenere la garanzia estesa anche al secondo acquirente, tale scelta è una sua semplice discrezionale facoltà, alla quale non corrisponde però un diritto del cliente.
Concordo però che non sarebbe male una presa di posizione ufficiale
alcarbo
Messaggio: #35
post errato

Messaggio modificato da alcarbo il Oct 28 2009, 05:33 AM
SkZ
Messaggio: #36
articolo interessante
http://www.tomshw.it/cont/articolo/garanzi...ni/22822/1.html
alcarbo
Messaggio: #37
Interessante
gibe81
Messaggio: #38
ciao a tutti!
ben presto diventerò un nuovo nikonista! bè dai diciamo che la famiglia si allarga!
....però non sono ancora diventato nikonista ed da qui scatta la domanda da sottoporvi.....

premessa.
sto acquistando una nikon d90 con 18 105 sul sito photodigit.
ho posto ad uno dei loro operatori la domanda se rilasciavano scontrino fiscale, in modo da poter registrare il prodotto sul sito (con nitalcard ecc)

la risposta che mi è stata data è stata che loro rilasciano fattura, ma che la fattura a un privato ha lo stesso valore dello scontrino fiscale.

secondo voi mi troverò poi incasinato quando effettuerò la registrazione?
qualcuno di voi sa dirmi risposte chiare e certe, o meglio che contatto nital o nel caso l'assistenza?

vi ringrazio!!!!!!!!!

e buoni scatti natalizi!!!!!
alcarbo
Messaggio: #39
Non mescolare le cose (vale a dire una garanzia generica e la garanzia Nital).

1 Per la garanzia generica:
a) se la vendita viene fatta ad un privato rilasciano lo scontrino fiscale e la garanzia dura due anni;
b ) se la vendita viene fatta ad un professionista, e comunque ad un soggetto con partita iva, viene rilasciata la fattura e la garanzia dura solo un anno

2 Per avere la garanzia di Nital estesa per i privati
(fino a 3 anni per le fotocamere e 4 anni per gli obiettivi)
occorre sia lo scontrino fiscale che la Nital Card
e la registrazione va fatta entro 7 gg dallo scontrino

Non entro nel merito
A) se la Nital Card per un privato sia accompagnabile dalla fattura anziché dallo scontrino (dubito**)
B ) dei trattamenti riservati a Nital ai professionisti


QUOTE(gibe81 @ Dec 22 2009, 11:38 AM) *
la risposta che mi è stata data è stata che loro rilasciano fattura, ma che la fattura a un privato ha lo stesso valore dello scontrino fiscale.


non so, ma non credo

** p.s. ...... quindi non so se con la fattura e la Nital Card si può ottenere la garanzia estesa
(se ne è parlato, ma non ricordo che si disse)
In ogni caso è indispensabile la Nital Card

Messaggio modificato da alcarbo il Dec 27 2009, 10:53 AM
alcarbo
Messaggio: #40
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...&hl=fattura

Ecco dove se ne è parlato (secondo me con una risposta precisa....... che segue)

QUOTE(simonemgn @ Nov 23 2009, 01:37 PM) *
Ti rispondo con sicurezza perchè ho posto la domanda alla Nital un paio di giorni fa. La fattura può essere intepretata in due modi:
1° fattura con partita IVA che prevede un uso professionale (in questo caso si può scaricare l'IVA) e la garanzia è di 12 mesi.
2° fattura con codice fiscale. In questo caso non si può scaricare l'IVA e la fattura è equiparabile in toto a uno scontrino fiscale perchè non prevede l'uso professionale.

Se ti sei fatto fare una fattura con codice fiscale, hai diritto alla garanzia come chi si è fatto fare lo scontrino. Ripeto, sono parole della NITAL.

Ciao

gibe81
Messaggio: #41
QUOTE(alcarbo @ Dec 27 2009, 10:59 AM) *
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...&hl=fattura

Ecco dove se ne è parlato (secondo me con una risposta precisa....... che segue)




ciao a tutti, passato buone feste?

nel frattempo avevo cotattato la nital e il negozio on line che vende il prodotto.
allora il negozio rilascia fattura, ma se nella fattura vi è riportato il codice fiscale dell'acquirente e NON la partita iva allora la stessa è valida come scontrino fiscale e di conseguenza si può estendere la garanzia da 2 a 3 anni per il corpo macchina e da 3 a 4 per l'obiettivo!

ho la mail della nital che testimonia questo!!!! ;-)

vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato!!!!

ciaooooooooooooooooooooooooooo
alcarbo
Messaggio: #42
Bene.
Allora resta confermato esattamente quello che hanno detto a Simone
Bene.
Sarà utile ad altri. ciao

QUOTE(alcarbo @ Dec 27 2009, 10:51 AM) *
non so, ma non credo


alcarbo aveva torto wink.gif
alcarbo
Messaggio: #43
Rileggendolo, si fa fatica a capire. Merita una sintesi, almeno per l'usato .... fra privati.
Di nuovo non è breve, ma dei temi complessi è difficile fare una maggiore sintesi
(semplificando oltre si rischia di errare, rischio già del resto sussistente così)

QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
Garanzia nelle vendite di beni nuovi ed usati (Il testo impegna solo l'autore e non NITAL)

Vendita di oggetti nuovi

omissis

Vendita di oggetti usati ............ fra privati.

PREMESSA
E' invalso spesso l'uso, nella vendita fra privati, di escludere la garanzia del bene.
Tale patto, a differenza di patti simili stipulati fara consumatori e venditori professionali, ritengo sia possibile e valido, siccome non contrario a norme imperative inderogabili.
Se invece manca tale patto (cioè se la garanzia non è espressamente esclusa) dovrebbero valere le regole che seguono.

Per un oggetto usato, in base all’art. 1491 cod. civ., deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi.

Di norma nella vendita dell’usato, specie fra privati si utilizza invero molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia -.

Altrettanto sarà esclusa la garanzia, di nuovo art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, ma altresì nei casi in cui i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene e non già da vizi occulti o nascosti dal venditore, od a maggior ragione da fatti accidentali (cadute ecc...)

Viceversa la garanzia dovrà considerarsi vigente e valida laddove il venditore compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., così come accade per le cose nuove, e che siano quindi incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere l’esclusione della garanzia o la decadenza della stessa. (Cass. 1561/97).

Da ultimo, anche nel caso di vizi facilmente riconoscibili, in presenza di una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi da parte del venditore, che determini un particolare affidamento nel compratore che si induce (ad es. ) a soprassedere all’esame della cosa e quindi a scoprirne gli eventuali vizi, permarrà l’obbligo di prestare la garanzia anche sull’usato, come del resto previsto dalla già ricordata ultima parte dell’art. 1491 c.c. (dichiarazione espressa, eventualmente spontanea e convenzionale, del venditore dell’esclusione della presenza di vizi) (Cass. 18352/04).

Altrettanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa.

In conclusione per le vendite fra privati vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione (pur generica) “visto e piaciuto” (nel senso che attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, ma che è stato verificato e che è indenne da vizi palesi o con normale diligenza riconoscibili), mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti.

Poi stabilire in concreto se i vizi fossero o meno riconoscibili, per un normale utente non esperto, diventa però attività alquanto tecnicamente e giuridicamente difficoltosa, fino al punto che è invalsa la prassi che il vizio non noto (diciamo così, riconoscibile o meno che fosse) resta a carico dell’acquirente, salvo che il venditore per sua volontà e spontanea correttezza non voglia tenere fede ad un obbligo meramente morale e non giuridico, come tale non sussistente né coattivamente esercitabile.

Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia.

Diversamente resta la regola che la cosa usata è sì garantita, però non per vizi noti o (ed è qui il vero nodo) facilmente riconoscibili. Ma chi fissa quando sono tali ? Le parti di comune accordo e con il buon senso, oppure il giudice con la propria esperienza ovvero avvalendosi della collaborazione di un tecnico, sempre che il valore del bene renda consigliabile affrontare costi, tempi e rischi di un contenzioso giudiziale ovvero di un più abbordabile e meno oneroso contenzioso in sede stragiudiziale (arbitrati camerali, conciliazioni davanti ai giudici di pace ecc…).

Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.



QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
Questa è la mia opinione, sintesi di una ricerca accurata ma non assoluta, e quindi come tale discutibile e opinabile e soprattutto integrabile da parte dei tecnici del settore.
E’ particolarmente lunga ed elaborata, ma lo doveva essere necessariamente per cercare di essere completa. (Mi riservo di farne una sintesi)
alcarbo
Messaggio: #44
QUOTE
Sull’usato quindi il rischio dei vizi grava di fatto sull’acquirente, salvo che venga convenzionalmente pattuita una volontaria e per sé non dovuta garanzia pattizia.


Rileggendo ancora, non escludo che valga anche il principio contrario, vale a dire che...
... in assenza di espressa (possibile**) esclusione della garanzia sull'usato, la garanzia vige.

** patto non possibile (o invalido per me) nel rapporto con i professionisti

guru.gif graditi contributi.
Approfondirò ancora.
alcarbo
Messaggio: #45
Ulteriore sintesi (e revisione).

QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
In generale ......

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Nel caso si verifichino problemi, e quindi si riscontrino vizi o difetti prima ignoti, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del rapporto, e quindi la restituzione rispettivamente dell’oggetto e del corrispettivo pagato, oppure la riduzione del prezzo. E’ inoltre dovuto, se esistente e provato, anche l’eventuale maggior danno (spese, mancato guadagno ecc…).

Per esercitare le azioni di garanzia il compratore deve denunciare, preferibilmente per iscritto ( .... con raccomandata a.r...... perché altrimenti deve poi darne la prova per testi che non è sempre agevole, né del resto troppo credibile) i vizi e difetti entro otto giorni dalla loro scoperta.

La garanzia (salvo quanto si dirà oltre) si prescrive comunque dopo un anno dalla consegna del bene.


QUOTE(alcarbo @ Oct 14 2007, 09:03 AM) *
In particolare (per il consumatore *****) .........

Nel corso degli anni sono poi intervenute varie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della normativa, anche per adeguare la stessa alle direttive della Comunità Europea.

In particolare con la Legge 6.2.96 n. 52 sono stati regolati in alcuni nuovi articoli del codice civile (1469 bis e seguenti) i contratti del consumatore.

Attualmente tali articoli sono stati sostituiti dal Codice del Consumo (D. L.vo 6.9.05 n. 206)

Lo stesso (riepilogando anche precedenti leggi come la 281/98 e 126/91) prevede varie e numerose novità, fra le quali essenzialmente spiccano:

- la nozione di consumatore *****, particolarmente tutelato rispetto ad imprenditori ed operatori professionali, e che è solo il “privato” e cioè la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”

- nel codice sono anche regolati i contratti stipulati fuori dei locali commerciali (come sopra)

- infine risulta regolata l’importante garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (già inserite negli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile dal D. L.vo 24/02 ed ora regolate dagli articoli da 128 a 135 del codice del consumo); come sopra premesso, si precisa che tale normativa tutela il consumatore privato e non quello professionale, che la legge presume meno “sprovveduto” del primo e quindi meno bisognoso di tutele particolari e rafforzate;

- su tale argomento (garanzia nelle vendite al consumo) sono state inserite, ma soprattutto riepilogate e riorganizzate, molteplici novità come:
1 la facoltà (nuova) dell’acquirente di chiedere la sostituzione (o riparazione) del bene, oltre che la restituzione dello stesso o la riduzione del suo prezzo (articolo 130)
2 la durata di due anni (non più uno) della garanzia (sempre nelle vendite a “privato”)
3 la necessità (a pena di decadenza dalla garanzia) di fare la denuncia (scritta) del vizio o difetto entro due mesi (non solo otto giorni) dalla sua scoperta (per evitare discussione sulla "scoperta" è meglio dalla consegna) denuncia non necessaria se il venditore riconosce o nasconde il vizio
4 la prescrizione e scadenza dell’azione per far valere la garanzia decorsi 26 mesi (non solo un anno) dalla consegna
5 sono poi ammesse garanzie convenzionali estensive di quella legale, sia per la durata (come la garanzia Nital) sia per altri particolari della garanzia stessa
6 restano i esclusi dalla garanzia guasti e difetti provocati da cattivo uso del bene o da responsabilità del consumatore (caduta accidentale, uso improprio e trascurato ecc…)




Messaggio modificato da alcarbo il Jan 3 2010, 10:09 AM
alcarbo
Messaggio: #46
QUOTE(alcarbo @ Jan 3 2010, 09:15 AM) *



QUOTE
VENDITE IN NEGOZIO O IN ALTRI LOCALI COMMERCIALI DEL VENDITORE
Non esiste il diritto di recesso se non a discrezione del venditore.
............
Attenzione, non esiste il diritto di recesso anche per le vendite a distanza:
- di prodotti audiovisivi o software sigillati aperti dal consumatore


QUOTE(alcarbo @ Jan 3 2010, 10:04 AM) *
Ulteriore sintesi (e revisione).


n.b. la sintesi del precedente post (non più modificabile) riguarda il ...... nuovo, non l'usato.

Messaggio modificato da alcarbo il Jan 3 2010, 10:19 AM
max7581
Messaggio: #47
Buona sera a tutti
volevo fare una domanda,
ho comprato una d700 da demo cioe che il negoziante la teneva come in vetrina
ha la sua nital card e tutto il resto, il negoziante mi ha anche detto che ha garanzia tre anni
m aquando lo registrata la nikon me ne ha dati 2 come posso fare???
vi ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete
swaily
Messaggio: #48
QUOTE(nippokid @ Mar 15 2008, 02:43 AM) *
Ciao, l'estensione in effetti termina se registri il passaggio di proprietà, conviene quindi non farlo finchè non è scaduta la garanzia.

Fino alla scadenza e anche oltre, naturalmente, è sufficiente esibire Nital card e documento d'acquisto...a prescindere dalla registrazione...

cool.gif


Scusate ma non ho capito se al termine della garanzia si "debba" comunque effettuare un passaggio di proprietà o meno. L'acquisto di un SB800 usato del2009 con garanzia Nital va comunque "regolarizzato" con un passaggio oppure posso tranquillamente non fare nulla anche dopo il termine della garanzia?
Grazie per l'eventuale risposta.
Claudio.
Utente cancellato
DEREGISTRATO
Messaggio: #49
QUOTE(max7581 @ Jan 18 2010, 11:08 PM) *
Buona sera a tutti
volevo fare una domanda,
ho comprato una d700 da demo cioe che il negoziante la teneva come in vetrina
ha la sua nital card e tutto il resto, il negoziante mi ha anche detto che ha garanzia tre anni
m aquando lo registrata la nikon me ne ha dati 2 come posso fare???
vi ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete


Se telefoni secondo me te lo sistemano (a me l'hanno fatto a suo tempo)


QUOTE(swaily @ Feb 5 2010, 10:40 PM) *
Scusate ma non ho capito se al termine della garanzia si "debba" comunque effettuare un passaggio di proprietà o meno. L'acquisto di un SB800 usato del2009 con garanzia Nital va comunque "regolarizzato" con un passaggio oppure posso tranquillamente non fare nulla anche dopo il termine della garanzia?
Grazie per l'eventuale risposta.
Claudio.


Non è chiara la domanda.
Durante la garanzia pare non convenga cambiare nome perché si perde l'estensione della garanzia stessa.
Al termine della garanzia si può cambiare nome ma credo serva a poco visto che la garanzia è scaduta.


(per me non è con l'intestazione della garanzia che provi la legittimità della proprietà; per me)
Antonio Canetti
Messaggio: #50
QUOTE(gattonero999 @ Feb 7 2010, 12:29 AM) *
(per me non è con l'intestazione della garanzia che provi la legittimità della proprietà; per me)


bensi con la fattura o scontrino fiscale.


Antonio
 
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